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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1433 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Parte_1 depositata telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Valerio
Femia, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
, Controparte_3
-APPELLATI NON COSTITUITI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 16/2023, pronunciata dal Tribunale di Rieti, sezione lavoro e pubblicata in data 26.1.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 13.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda ex art. 700 c.p.c,
direttore generale dei servizi amministrativi presso l'I.C. Parte_1
Fiano, adiva il Tribunale di Rieti quale giudice del lavoro, lamentando che la dirigente scolastica le aveva revocato le ferie già concesse per il periodo dal 23.6.2021 al
30.7.2021 e dal 16.8.2021 al 30.8.2021 e le aveva negato altresì i due giorni di permessi retribuiti domandati per le giornate del 17 e del 18 giugno 2021.
Deducendo l'illegittimità di tale condotta, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via cautelare, «adottare tutti i provvedimenti necessari a prevenire/eliminare il pregiudizio subito dalla Dott.ssa a causa della Parte_1 notifica prot. 7956/VII.9 del 19.06.2021 di revoca le ferie precedentemente autorizzate alla ricorrente dal 23.06.2021 al 30.07.2021 e dal 16.08.2021 al
30.08.2021, disponendo, poi, il prosieguo del giudizio davanti al giudice competente per il merito» e nel merito, previo accertamento dell'illegittimità delle disposta revoca del concesso periodo feriale, «condannare la resistente amministrazione a confermare le ferie già autorizzate in data 28.05.2021, come richieste dalla ricorrente, previo annullamento della revoca del 19.06.2021».
Il Tribunale di Rieti, nella contumacia del , Controparte_4 disattesa con ordinanza pronunciata in data 31.8.2021 l'istanza ex art. 700 c.p.c., con la sentenza in epigrafe indicata respingeva il ricorso della lavoratrice, ritenendo legittima la revoca delle ferie ed affermando che nel presente giudizio non veniva in rilievo «la questione relativa ai permessi non autorizzati, dal momento che, sebbene la ricorrente ne faccia cenno nell'atto introduttivo, tuttavia, nelle conclusioni del ricorso non risulta essere stata proposta nessuna domanda di accertamento della illegittimità del diniego dei permessi o di condanna alla restituzione delle somme decurtate a titolo di assenza ingiustificata». interpone appello contro questa decisione, lamentandone Parte_1
l'erroneità sia nella parte in cui ha ritenuto non violato il precetto del contratto collettivo che sanciva il diritto del prestatore d'opera a godere di 15 giorni continuativi di ferie, sia nella parte in cui ha ritenuto legittimamente motivata la revoca del già concesso periodo feriale e sia nella parte in cui ha affermato che non fosse stata proposta domanda alcuna in relazione al diniego dei permessi. Chiede la riforma della sentenza impugnata, «nei punti indicati in fatto e in diritto e motivazioni» del ricorso in appello.
Il resta contumace anche in questo grado Controparte_4
e tale è dichiarato.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 13.11.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. I primi due motivi di appello debbono essere esaminati congiuntamente perché entrambi volti a conseguire, in dissenso dalla sentenza gravata,
l'affermazione dell'illegittimità della revoca del già concesso periodo feriale.
La lavoratrice, in primo grado, ha in sintesi proposto un'azione di esatto adempimento, avendo chiesto, previo accertamento del proprio diritto a fruire delle ferie come domandate e concesse e dell'illegittimità della successiva revoca datoriale, di condannare il a «confermare le Controparte_4 ferie già autorizzate in data 28.05.2021, come richieste dalla ricorrente, previo annullamento della revoca del 19.06.2021», ossia a farle godere del periodo feriale dal 23.06.2021 al 30.07.2021 e dal 16.08.2021 al 30.08.2021.
Tale pretesa, però, nei termini in cui è formulata non è accogliibile, essendo pacificamente decorso alla data odierna (ed in verità già durante il giudizio di primo grado) il lasso temporale durante il quale il congedo ordinario avrebbe dovuto essere goduto.
L'eventuale illegittimità della revoca datoriale, dunque, potrebbe rilevare unicamente sotto il profilo della tutela risarcitoria.
La domanda di risarcimento danni non è formulata né nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né nel ricorso in appello e allo stesso tempo la lavoratrice neppure allega quale pregiudizio patrimoniale (ad esempio, spese sostenute per le programmate vacanze poi vanificate o simili) o non patrimoniale (ad esempio, danno alla salute) le sia derivato dalla condotta datoriale, diverso ed ulteriore dal mero godimento del congedo ordinario in quello specifico lasso temporale, oramai trascorso.
La revoca delle ferie certamente attribuisce al prestatore d'opera il diritto alla successiva fruizione di un periodo feriale di durata pari a quello revocato ed eventualmente, alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ipotesi che detto congedo non sia stato in tutto o in parte goduto, il diritto alla percezione della corrispondente indennità sostitutiva, ma l'uno e l'altro diritto prescindono dalla legittimità o meno della decisione datoriale di richiamare in servizio il prestatore d'opera, sicché essi non sono in grado di far sorgere un interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c. al mero accertamento dell'ipotetica illegittimità del comportamento del datore di lavoro. Il primo ed il secondo motivo di appello sono dunque respinti, assorbendo le considerazioni che precedono ogni altra deduzione dell'appellante.
3. La terza censura contesta la decisione gravata nella parte in cui ha affermato che « non viene in rilievo invece la questione relativa ai permessi non autorizzati, dal momento che, sebbene la ricorrente ne faccia cenno nell'atto introduttivo, tuttavia, nelle conclusioni del ricorso non risulta essere stata proposta nessuna domanda di accertamento della illegittimità del diniego dei permessi o di condanna alla restituzione delle somme decurtate a titolo di assenza ingiustificata».
Assume, infatti, l'appellante che l'integrale lettura del ricorso di primo grado palesava la sua volontà di proporre la domanda ritenuta carente dal primo giudice.
La deduzione dell'impugnante, sebbene formalmente corretta, non porta alla riforma della decisione impugnata.
Il primo permesso è stato chiesto nella mattinata del 17 giugno 2021 e per lo stesso giorno, con la motivazione con un guasto alla propria autovettura, che in tesi avrebbe impedito alla dipendente di recarsi al lavoro.
Il secondo permesso è stato chiesto sempre nella mattinata del 18 giugno 2021
e sempre per lo stesso giorno, con la motivazione che la suddetta vettura era ancora dal meccanico.
Tali richieste non sono state immediatamente respinte dalla dirigente scolastica, che si è limitata ad apporre in calce alle stesse l'invito alla lavoratrice a fornire una giustificazione «accettabile» dell'impossibilità di presentarsi in servizio, essendo attiva una linea di pubblico trasporto collegante l'abitazione dell'appellante con il luogo di lavoro.
Successivamente, nell'evidente assenza di siffatta giustificazione, le richieste sono state respinte.
La condotta datoriale è legittima e non giova all'appellante invocare l'art. 15, comma 2 CCNL 29.11.2007, come novellato dall'art. 31 del successivo CCNL
19.4.2018, applicabile ratione temporis.
L'art. 31, comma 1 CCNL, infatti, ribadisce il principio, già espresso dal sostituito art. 15, comma 2 CCNL, per cui il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti
(nella misura di 3 giorni annuii, secondo la disciplina del 2006/2009 e in misura di
18 ore, secondo l'attuale) per motivi familiari o personali documentati anche mediante autocertificazione. Le ulteriori disposizioni dell'art. 31 CCNL non hanno rilevanza nella presente fattispecie, poiché: (a) sanciscono divieti di cumulo o affermano la compatibilità con altre ipotesi di legittima assenza e ribadiscano che il permesso non riduce le ferie, non è fruibile per frazione temporale inferiore all'ora ed è computabile ai fini dell'anzianità di servizio (comma 2); (b) affermano il principio per cui «durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa» (comma 3); (c) regolano il riposizionamento orario nei casi di rapporto part time (comma 4); (d) affermano che la nuova clausola contrattuale sostituisce interamente l'art. 15, comma 2 CCNL
29.11.2007, lasciando fermo comma 1 dello stesso (comma 5), che tuttavia riguarda ipotesi di permessi che qui non rilevano.
La sostanziale identità tra l'art. 15, comma 2 CCNL 29.11.2007 e l'art. 31, comma 1 CCNL 19.4.2018, laddove si riferiscono a permessi retribuiti per motivi familiari o personali documentati anche mediante autocertificazione, consente di ritenere valido il principio già affermato dal giudice di legittimità con riferimento alla previgente normativa, in forza del quale la disposizione pattizia «rifletta l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne
l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze»
(Cass. 13.5.2024 n. 12991).
La dirigente scolastica, dunque, del tutto legittimamente ha chiesto alla dipendente di meglio documentare le ragioni della dedotta impossibilità a raggiungere la sede di servizio e del pari legittimamente, nell'inerzia di quest'ultima
(che neppure nel presente giudizio dimostra tale effettiva impossibilità), ha respinto entrambe le richieste.
Anche il terzo motivo d'appello è respinto.
4. L'appello è respinto.
Spese del grado irripetibili, stante la contumacia della parte vittoriosa.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: (a) respinge l'appello;
(b) dichiara irripetibili le spese del presente grado;
(c) dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 13.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Sentenza redatta con la collaborazione della Magistrata Ordinaria in Tirocinio dottoressa Marta Rinaldi