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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6515/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6515 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli Parte_1
Avv. Andrea Massacci e Laura Perpignano, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata in [...] in data [...] Controparte_1
-RESISTENTE-
E
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura CP_2
Furcas
-RESISTENTE-
Oggetto: attribuzione di quota di pensione
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2022, ha chiesto il riconoscimento e la quantificazione Parte_1
della quota della pensione di reversibilità alla medesima spettante a seguito della morte di Persona_1
A sostegno della domanda ha precisato: che in data 8 dicembre 1970 aveva contratto matrimonio con che con sentenza del 7 ottobre 1998 era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio Persona_1
pagina 1 di 3 ed era stato posto in capo a l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile pari ad € Persona_1
964,00 mensili;
che il 21 settembre 2001 aveva contratto matrimonio con la Persona_1 CP_1
ed è deceduto il 10 febbraio 2022.
[...]
non si è costituita in giudizio. CP_1 Controparte_1
L' , costituitosi in giudizio, si è rimesso alla decisione del Tribunale relativamente alla CP_2
determinazione delle quote.
Con provvedimento del 3.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Deve, anzitutto, osservarsi che il coniuge divorziato e quello superstite concorrono nella ripartizione dell'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento riconosce, in astratto, al coniuge superstite
(Cass. n. 23862/2008).
La ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, e quello superstite, deve essere compiuto tenendo conto, oltre che della durata dei rispettivi matrimoni, coincidente con la durata legale di essi, anche degli ulteriori elementi in vario modo collegati alle finalità solidaristiche proprie del trattamento di reversibilità, rappresentati dall'entità dell'assegno di divorzio, dalle condizioni economiche delle parti e dalla durata delle rispettive convivenze.
Venendo al caso concreto, risulta provata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell'attribuzione della quota di pensione di reversibilità, non essendo la ricorrente passata a nuove nozze ed essendo titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della legge 898/1970.
Tenuto conto della durata dei rapporti matrimoniali della ricorrente (dall'8.12.1970 al 30.07.1998) e della resistente (dal 21 settembre 2001 al 10 febbraio 2022) con ed in mancanza di ulteriori Persona_1
elementi, deve essere determinata nella misura del 60% la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente.
Pertanto, la quota spettante alla ricorrente deve essere determinata in € 1.142,00 (60% di € 1.903,39), mentre la quota spettante alla resistente è pari ad € 761,39 (40% di € 1.903,39).
Deve inoltre osservarsi che il diritto al trattamento di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato (Cass. n. 2092/2007; Cass. n. 6272/2004; Cass. n.
15837/2001).
pagina 2 di 3 Tale decorrenza nasce sia per il coniuge divorziato che per il coniuge superstite nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, per cui “a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. 22259/2013).
Pertanto, in accoglimento della domanda deve ritenersi accertata l'esistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione alla ricorrente di una quota dell'assegno pensionistico corrispondente al 60% dello stesso, con decorrenza a partire dal mese successivo al 10 febbraio 2022, data del decesso di Persona_1
La natura della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara che in conseguenza della morte di deceduto il 10.02.2022, ha Parte_1 Persona_1
diritto di ricevere una quota pari al 60% del trattamento di reversibilità che l'ordinamento riconosce, in astratto, al coniuge superstite;
- Condanna l' a versare, in favore di la predetta quota, pari ad € 1.142,00, a far data CP_2 Parte_1
dal mese successivo alla data del decesso di Persona_1
- Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Giudice estensore
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6515 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli Parte_1
Avv. Andrea Massacci e Laura Perpignano, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata in [...] in data [...] Controparte_1
-RESISTENTE-
E
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura CP_2
Furcas
-RESISTENTE-
Oggetto: attribuzione di quota di pensione
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2022, ha chiesto il riconoscimento e la quantificazione Parte_1
della quota della pensione di reversibilità alla medesima spettante a seguito della morte di Persona_1
A sostegno della domanda ha precisato: che in data 8 dicembre 1970 aveva contratto matrimonio con che con sentenza del 7 ottobre 1998 era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio Persona_1
pagina 1 di 3 ed era stato posto in capo a l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile pari ad € Persona_1
964,00 mensili;
che il 21 settembre 2001 aveva contratto matrimonio con la Persona_1 CP_1
ed è deceduto il 10 febbraio 2022.
[...]
non si è costituita in giudizio. CP_1 Controparte_1
L' , costituitosi in giudizio, si è rimesso alla decisione del Tribunale relativamente alla CP_2
determinazione delle quote.
Con provvedimento del 3.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Deve, anzitutto, osservarsi che il coniuge divorziato e quello superstite concorrono nella ripartizione dell'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento riconosce, in astratto, al coniuge superstite
(Cass. n. 23862/2008).
La ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, e quello superstite, deve essere compiuto tenendo conto, oltre che della durata dei rispettivi matrimoni, coincidente con la durata legale di essi, anche degli ulteriori elementi in vario modo collegati alle finalità solidaristiche proprie del trattamento di reversibilità, rappresentati dall'entità dell'assegno di divorzio, dalle condizioni economiche delle parti e dalla durata delle rispettive convivenze.
Venendo al caso concreto, risulta provata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell'attribuzione della quota di pensione di reversibilità, non essendo la ricorrente passata a nuove nozze ed essendo titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della legge 898/1970.
Tenuto conto della durata dei rapporti matrimoniali della ricorrente (dall'8.12.1970 al 30.07.1998) e della resistente (dal 21 settembre 2001 al 10 febbraio 2022) con ed in mancanza di ulteriori Persona_1
elementi, deve essere determinata nella misura del 60% la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente.
Pertanto, la quota spettante alla ricorrente deve essere determinata in € 1.142,00 (60% di € 1.903,39), mentre la quota spettante alla resistente è pari ad € 761,39 (40% di € 1.903,39).
Deve inoltre osservarsi che il diritto al trattamento di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato (Cass. n. 2092/2007; Cass. n. 6272/2004; Cass. n.
15837/2001).
pagina 2 di 3 Tale decorrenza nasce sia per il coniuge divorziato che per il coniuge superstite nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, per cui “a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. 22259/2013).
Pertanto, in accoglimento della domanda deve ritenersi accertata l'esistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione alla ricorrente di una quota dell'assegno pensionistico corrispondente al 60% dello stesso, con decorrenza a partire dal mese successivo al 10 febbraio 2022, data del decesso di Persona_1
La natura della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara che in conseguenza della morte di deceduto il 10.02.2022, ha Parte_1 Persona_1
diritto di ricevere una quota pari al 60% del trattamento di reversibilità che l'ordinamento riconosce, in astratto, al coniuge superstite;
- Condanna l' a versare, in favore di la predetta quota, pari ad € 1.142,00, a far data CP_2 Parte_1
dal mese successivo alla data del decesso di Persona_1
- Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Giudice estensore
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
pagina 3 di 3