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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 475 del 2024 V.G. a seguito del ricorso depositato da (cf. Parte_1
) e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2 rispettivamente dall'avv. Fabrizio Miracolo e dall'avv. Tomasino Russu, con cui le parti hanno richiesto la separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in Badesi il 4.2.1990, da cui sono nati, nel 1996 e nel 2007, i figli e , alle seguenti Per_1 Per_2
CONDIZIONI
1.La premessa fa parte integrante delle condizioni come di seguito concordate tra le parti.
2. Stante la comoda divisibilità dell'immobile in distinte ed autonome unità corrispondenti ai piani del fabbricato medesimo, le parti concordemente dichiarano di assegnare la casa familiare di Via
Sebastiano Satta n. 18, meglio descritta in premessa, nel seguente modo: il piano terra al SI.
[...]
, il piano primo alla SI.ra ed alla LI , il piano secondo Parte_2 Parte_1 Persona_3 al figlio . Laddove si rendessero necessarie opere ed adempimenti per la materiale Persona_4 separazione delle porzioni come sopra individuate, ivi compresa la separazione delle utenze, le relative spese graveranno sul SI. quale proprietario, mentre tutte le imposte, Parte_2 spese di gestione ed utilizzo, bollette relative a tutte le utenze del piano terra e piano primo, attualmente in comune, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
1 3.La LI minore resta affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Persona_3 nella porzione di immobile individuata al punto che precede, cui detta abitazione rimane all'uopo assegnata.
4. In ragione della contiguità delle unità abitative dei genitori, padre e LI potranno frequentarsi liberamente, nel rispetto degli impegni ed attività scolastiche ed extrascolastiche di quest'ultima, ciò a valere anche con riguardo ai periodi di vacanza, comunque da concordare con la madre, previo congruo preavviso.
5. Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 300,00 mensili Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della LI minore fino all'autosufficienza Persona_3 economica della stessa;
somma da corrispondere mediante versamento su conto corrente intestato alla
SI.ra recante IBAN: [...], entro i primi cinque giorni Parte_1 lavorativi di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
6. Le spese straordinarie per la LI , previamente concordate e documentate, saranno a Persona_3 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. Quanto all'assegno unico ed universale - ovvero ad altro analogo contributo pubblico, che lo dovesse sostituire in futuro, e avente finalità di sostegno economico per i genitori con figli -, verrà percepito integralmente dalla SI.ra , con rinuncia del SI. ad ogni Parte_1 Parte_2 domanda e pretesa in merito e con espresso obbligo a suo carico di fornire annualmente, entro la scadenza del mese di febbraio e comunque quella prevista ex lege per la decorrenza tempestiva del beneficio, tutta la documentazione a ciò necessaria (con particolare riferimento a quella per il calcolo della D.S.U. ai fini dell'attestazione ISEE) e di prestare i relativi consensi, così come previsti dalla normativa di settore.
8. I rapporti finanziari indicati in premessa, con i relativi saldi all'attualità, resteranno di proprietà e pertinenza dei rispettivi intestatari.
9. L'autovettura mod. Renault Twingo Tg. DK133MG, di cui in premessa, rimarrà in uso alla SI.ra
. Il SI. si impegna a formalizzarne il passaggio di proprietà in Parte_1 Parte_2 favore della SI.ra entro tre mesi dalla emananda pronuncia di separazione personale Parte_1 sulla base delle presenti pattuizioni, con spese di voltura a carico del SI. . Parte_2
10. Fermo restando l'obbligo di mantenimento per la LI minore e fatte salve le Persona_3 pattuizioni che precedono, i ricorrenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, avendo regolato in precedenza ogni reciproca pendenza.
11. Le spese e le competenze professionali del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Il Tribunale, dato atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e da intendersi trascritte in dispositivo, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo le stesse rispondenti all'interesse della prole;
visto il parere del P.M.;
DICHIARA
2 la separazione personale di e , in relazione al matrimonio contratto Parte_1 Parte_2 in Badesi il 4.2.1990, alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 30.1.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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