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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2025, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5537/2023 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, via Cialdini Parte_1 P.IVA_1
39, presso e nello studio dell'avv. DI VICO GIUSEPPE PAOLO, che la rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTRICE -
-
contro
-
c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Torino, Via Sebastiano Caboto 35, presso e nello studio dell'avv. SERRA BERNARDINO, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il tribunale Ill.mo;
Rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Con riserva di ogni ulteriore integrazione e difesa anche istruttoria.
NEL MERITO:
Accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 2051 e/o 2043 c.c. del
[...]
, per i danni subiti da parte attrice in relazione all'evento Controparte_2
pagina 1 di 13 avvenuto in data 08.06.2021 e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare il b. 59 o in persona dell'amministratore pro tempore a Controparte_2 corrispondere in favore dell'attrice per le causali di cui in narrativa la somma di euro
5.800,00, entro l'importo proposto dal giudice con la proposta transattiva, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi di legge dovuti dal dovuto al saldo, salvo inferiore importo accertando in corso di causa.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio da distarsi a favore del procuratore antistatario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis,
Nel merito in via principale:
- respingere tutte le domande formulate dalla soc. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore sig. nei confronti del Controparte_3 [...]
in Torino, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_4 sopra esposti.
In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi che il in Torino Controparte_5 sia ritenuto responsabile per l'evento dannoso così come lamentato da parte attrice, ridurre la condanna risarcitoria in ragione di quanto verrà accertato in corso di
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
- in ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari tutti del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.2.2023 la ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti ed a fondamento della propria pretesa ha allegato:
1. di essere conduttrice di un'unità commerciale adibita a tintoria-lavanderia sita al piano terra del condominio in Torino c.so TA n.59/B, di proprietà del sig. ; Testimone_1
pagina 2 di 13 2. che in data 8.6.2021 il negozio ha subito copiose infiltrazioni di acqua piovana, le quali sono dovute, per stessa ammissione del , all'occlusione del pluviale CP_1 della colonna condominiale lato strada, la cui custodia e manutenzione spetta all'ente convenuto;
3. che, in particolare, l'acqua piovana anziché defluire verso l'esterno è fuoriuscita dalla parete del negozio, allagando il pavimento e danneggiando oltre alle pareti murarie anche capi di abbigliamento (in particolare pellicce) presenti nei locali;
4. che già in passato si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dalla medesima colonna contenente il pluviale , con interventi effettuati dal CP_6
che, tuttavia, si sono rivelati del tutto inefficaci;
CP_1
5. che il danno subito dall'attrice ha riguardato principalmente i capi di abbigliamento presenti nella lavanderia ed in particolare 4 capi di pelliccia risultati gravemente danneggiati ed inservibili all'uso, del valore complessivo di € 5.800,00;
6. che per il ripristino delle pareti murarie la ditta ha emesso il preventivo Parte_2 di € 600,00;
7. di aver inviato diffide in data 17.5.2022 le quali, però, non hanno sortito effetto alcuno;
8. di aver invitato il Condominio alla stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/14 del 5.7.2022, ma senza alcun riscontro.
Ha concluso chiedendo la condanna del al risarcimento del danno CP_1 stimato in € 6.400,00 oltre IVA, invocando la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Con comparsa in data 20.6.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo:
[...]
a. che in data 8.7.2019 il sig. proprietario dell'immobile sito nello stabile Tes_1
Condominiale, ha provveduto a contattare lo studio QU SR (amministratore del CONDOMINIO) per segnalare la presenza di alcune infiltrazioni;
b. che in data 10.7.2019 l'idraulico sig. , incaricato dal , ha Persona_1 CP_1 svolto la verifica del pozzetto, mediante inserimento di una sonda per la video- ispezione del tratto di tubazione interna del marciapiede;
pagina 3 di 13 c. che in data 24.7.2019 il sig. ha lamentato una nuova infiltrazione Tes_1
d'acqua che l'idraulico, terminando le video-ispezioni, ha ascritto ad una parziale ostruzione nella tubazione pluviale;
d. che a seguito di detto intervento il ha segnalato il sinistro alla CP_1 società per le verifiche del caso affinché Parte_3 provvedesse ai ristori dei danni occorsi al locale lavanderia;
e. che in data 23.6.2021 il sig. titolare della lavanderia attorea, ha Parte_1 segnalato all'amministratore del condominio nuove infiltrazioni nel locale, con fuoriuscita di acqua da alcune prese elettriche;
f. che a seguito di tale segnalazione, l'amministratore ha incaricato nuovamente l'idraulico di effettuare un nuovo controllo con sonde per video-ispezioni, il quale ha individuato una nuova ostruzione che, in data 15.7.2021, è stata risolta grazie all'intervento della Parte_4
g. di aver ricevuto a distanza di quasi un anno, in data 18.5.2022, richiesta di risarcimento dei danni relativa a quattro capi di pelliccia asseritamente danneggiati dalle infiltrazioni del 2021, la cui esistenza non è stata mai in precedenza menzionata dalla società attrice.
Ritenendo non provato il nesso di causa tra l'infiltrazione occorsa al locale lavanderia ed i danni afferenti i capi di abbigliamento (pellicce) di cui parte attrice ha domandato il ristoro, nonché declinando la propria responsabilità nella causazione dell'occorso, ha concluso instando per il rigetto della domanda.
In corso di causa, concessi i termini per le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., sono stati assunti i testimoni indicati dall'attrice su (alcuni dei) capitoli ammessi e, preso atto del rifiuto opposto da parte convenuta alla proposta formulata dal giudice con ordinanza in data 15.1.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 29.10.2025.
In sede di discussione parte attrice ha precisato le conclusioni, con riduzione dell'importo risarcitorio richiesto ad € 5.800,00.
In seguito, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****************
pagina 4 di 13 1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie
Parte attrice ha invocato la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1 quale custode del pluviale condominiale che, per espressa previsione dell'art. 1117 c.c.,
è parte comune dell'edificio.
L'orientamento tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza di legittimità afferma che “La responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
20427 del 25/07/2008).
Inoltre, “La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011 conf Sez. 3,
Sentenza n. 7125 del 21/03/2013).
Con riferimento alla prova del nesso causale è stato poi recentemente precisato che è necessaria “…la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (Cass. 12760/24,
Cass. SU 20943/22).
La responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto ipotesi di responsabilità oggettiva, prescinde dalla colpa del custode;
“ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone pagina 5 di 13 interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno. (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 11152/23 conf. Cass. 2477/18,
Cass. 12027/17), con la precisazione che “la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria” (Cass. 26142/23, Cass.
SU 20943/22).
Infine, “I di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è CP_1 obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà
), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.” CP_6
(Cass. civ. sez. 3, sent. n. 15291/11, conf. Cass. n. 3305/18 e Cass. n. 7044/20), posto che “il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito” (cfr. Cass. n. 26051/08, Cass. n. 5326/05 e Cass. n.
6753/04).
2. Sull'istruttoria condotta
La presente causa trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla , in relazione alle infiltrazioni di acqua piovana che hanno Parte_1 interessato l'unità commerciale adibita a tintoria-lavanderia sita in Torino c.so TA
n.59/B, ubicata al piano terra del convenuto. CP_1
Anzitutto preme chiarire che costituiscano circostanze incontestate in giudizio sia il verificarsi dell'infiltrazione di acqua piovana all'interno dei locali ove è esercitata l'attività di lavanderia gestita dalla , nei modi e nei tempi indicati in atto di Parte_1 citazione e sia l'origine di tale bagnamento, causato dall'occlusione del pluviale sito nella colonna . CP_6
Parte convenuta, infatti, nel proprio atto di costituzione ha dedotto di aver ricevuto la segnalazione da parte del sig. in data 23.6.2021, di aver comunicato alla Parte_1
pagina 6 di 13 propria compagnia assicuratrice il sinistro per l'istruttoria e l'eventuale indennizzo, di aver incaricato un idraulico per una video ispezione, nonché infine di aver richiesto l'intervento della che in data 15.7.2021 è intervenuta per la risoluzione del Parte_4 problema.
Può dunque ritenersi raggiunta la prova della storicità dell'evento infiltrativo e del nesso di causalità rispetto alla res in custodia.
Il convenuto, di contro, ha contestato la riconducibilità dei danni CP_1 lamentati dalla società attrice e involgenti, in particolare, il costo di alcuni capi di pelliccia asseritamente rovinati in modo irreparabile, all'allagamento provocato dall'infiltrazione predetta.
Anzitutto sul punto sono stati escussi alcuni testimoni, i quali hanno confermato di aver aiutato la moglie del sig. che si trovava presso il locale lavanderia, nel Parte_1 giorno del sinistro, e di aver verificato personalmente la presenza dell'allagamento sul pavimento dei locali (cfr. dich. cliente del bar gestito dai coniugi il Persona_2 Parte_1 quale ha riferito “Nella parte anteriore ho visto tutto il pavimento coperto di acqua ... ricordo invero di essermi recato anche nella parte posteriore e anche lì vi era acqua sul pavimento ed altri indumenti e scatoloni che nel frattempo erano stati alzati” e cfr. dich.
anch'esso cliente del bar, il quale ha dichiarato: “io e siamo Persona_3 Per_2 arrivati in tintoria;
quando siamo entrati abbiamo trovati circa 4/5 cm di acqua sul pavimento;
siamo rimasti stupiti in quanto non ci aspettavamo di trovare tutta quell'acqua sul pavimento all'interno perché fuori il marciapiede non era particolarmente bagnato nonostante quel giorno piovesse … Abbiamo iniziato a raccogliere scatole e scatolone e abbiamo visto che la colonna vicino alla vetrina aveva una crepa e trasudava acqua e abbiamo pensato che fosse quella l'origine anche perché non c'erano altre fonti di acqua”).
Inoltre, gli stessi hanno riferito della presenza, nei locali interessati, di scatoloni e buste di plastica contenenti indumenti, collocati sul pavimento che al momento del loro accesso apparivano visibilmente bagnati, nonché di aver aiutato la signora a sollevarli;
è stata altresì segnalata una scatola contenente delle pellicce, anch'essa intrisa d'acqua
(cfr. dich. teste “Sono entrato nei locali e in quel momento la signora Persona_2
pagina 7 di 13 stava cercando di alzare gli scatoloni e borse che si trovavano a terra … Parte_1
All'inizio ho dato una mano a sollevare le scatole e contenitori e materiale presente sul pavimento perché non si bagnasse .. Quando sono intervenuto ho notato sia la presenza di buste di plastica contenenti indumenti e altro vestiario ma anche degli scatoloni di cartone contenenti capi di abbigliamento. Tutti gli scatoloni erano bagnati essendo di cartone si erano impregnati di acqua e dunque anche sollevandoli colavano e pertanto gli indumenti all'interno suppongo che fossero bagnati. Ho visto vari indumenti e ricordo la presenza di pellicce perché sono contrario al loro utilizzo. Ricordo distintamente che almeno una di queste pellicce era in uno scatolone di cartone” e dich. teste
[...]
“preciso che sul pavimento c'erano molte scatole di cartone, buste di Persona_3 plastica che contenevano indumenti;
ricordo che ha alzato una scatola che Per_2 conteneva delle pellicce e ricordo l'episodio in quanto lui mi ha detto essere contrario alla realizzazione di pellicce. Gli scatoloni erano bagnati, ogni cosa che sollevavamo da terra era inzuppata d'acqua”).
Stante la convergenza delle dichiarazioni rese dai testimoni, la loro estraneità alla vicenda in esame che ne corrobora l'attendibilità, può ritenersi provato che l'infiltrazione di acqua piovana dalla colonna condominiale contenente il pluviale occluso, sia stata di portata tale da allagare anche il pavimento dei locali della tintoria, ove risultavano collocati scatoloni e sacchi, contenenti anche delle pellicce.
Deve dunque ritenersi che le pellicce si trovassero effettivamente a terra al momento della fuoriuscita di acqua e che si siano dunque bagnate, non essendo peraltro improbabile la loro collocazione all'interno di una tintoria.
In ogni caso, il teste ha confermato di aver portato presso la lavanderia Tes_2
Tes_ attorea 5 capi di pelliccia per il lavaggio (cfr. dich. teste “Avevo portato in lavanderia 5 capi di pelliccia che dovevano essere lavati”); egli, inoltre, visionando la ricevuta a sue mani, redatta alla tintoria al momento della consegna dei capi e datata
7.6.2021, ha affermato che “si trattava di una pelliccia di castoro, due giacche di persiano, una grigia e una beige, un mantello di visone e una giacca di visone”.
Quattro dei capi dallo stesso indicati e riconosciuti nei fotogrammi a lui esibiti in sede di escussione – e precisamente: il giaccone di visone marrone scuro, il giaccone di pagina 8 di 13 castoro naturale, il mantello di visone e il giaccone di persiano beige – sono i medesimi periziati dalla (doc. 4 fasc. attoreo), la quale ha quantificato i danni Controparte_7 subiti in conseguenza del bagnamento, pari al loro valore perduto, non essendo più recuperabili. Tes_ Il teste ha poi chiarito che i capi di pelliccia precedentemente consegnati alla lavanderia Saltarelli gli sarebbero stati restituiti “tutti rovinati”, affermando tuttavia di aver dovuto rifare la procedura di smontaggio e chiodatura su plancia, in quanto “se prendono l'acqua e si lasciano lì, il cuoio marcisce e si rompe come la carta”; egli ha chiarito che “come lavorazione per rifare le pellicce ho calcolato €. 4.000,00 complessivi di cui €. 800,00 cadauno per i visoni, €. 750,00 cadauno per i persiani;
€. 650,00 per il castoro”. Tes_ Ora, quanto affermato dal teste in merito al recupero dei capi ammalorati, non consente di attribuire più alcun rilievo decisivo alla perizia di stima effettuata dalla
, in merito alla quantificazione dei danni asseritamente subiti in Controparte_7 conseguenza dell'occorso dalla società attrice, posto che la stessa ha considerato il valore perduto dei capi di abbigliamento, i quali tuttavia risulterebbero invece essere Tes_ stati ripristinati dal suo proprietario (sig. ).
Va rilevato sul punto che la perizia stragiudiziale ha normalmente valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (Cass. Sez. 5, ord. 27/12/2018 n.
33503; Cass. Sez. 3, sent. 22/04/2009 n. 9551; Cass 01 febbraio 2023, n. 2980), salvo che il consulente, chiamato a deporre in veste di testimone, confermi le circostanze di fatto accertate e trasfuse nella perizia dallo stesso redatta, la quale assumerebbe così valore di prova (Cass 01 febbraio 2023, n. 2980; (Cass. Sez. 2, sent. 19/05/1997, n.
4437; in senso conforme;
Cass. Sez. 3, sent. 25/02/2002, n. 2737).
Nel caso di specie, la perita , escussa come testimone all'udienza Testimone_3 del 15.1.2025, ha confermato quanto già esposto nella propria relazione in merito al danno ed alla compromissione dei capi di pelliccia;
ella ha invero affermato “I capi erano rovinati perché si erano bagnati e il cuoio marciva e non erano più recuperabili come pelliccia”.
pagina 9 di 13 Tes_ Ciò, tuttavia contrasta con quanto invece riferito dal teste che con riferimento alle stesse pellicce periziate (“Riconosco nelle foto allegate alla perizia doc. 4 i capi di pelliccia di cui ho detto sopra”) ha riferito “se il cuoio è buono non è detto che si rompa come la carta ma resta comunque raggrinzito e non più liscio come prima” ed ha affermato “Mi hanno poi restituito tutti i capi rovinati e per tutti ho dovuto rifare la procedura di smontaggio e chiodatura”.
Detto contrasto non può essere composto facendo riferimento alle altre risultanze agli atti, posto che non vi è prova che effettivamente le pellicce siano state smaltite in quanto inservibili (come sembrerebbe evincersi dalla relazione di stima della ). CP_7
Inoltre la perita, poi escussa come teste, ha offerto una propria consulenza in merito allo stato in cui versavano le pellicce portate alla sua attenzione chiarendo, per tutti i capi esaminati, che “dopo il danno il capo si può definire da smaltire valore € 0,00 (zero euro) essendo troppo onerosa smontaggio, sanificazione, riconcia, fodera interna e Tes_ rimontaggio del capo”, attività che invece il teste ha dichiarato di aver effettuato
(“per tutti ho dovuto rifare la procedura di smontaggio e chiodatura”), quantificandone i costi in importo inferiore e, pertanto, non antieconomico, rispetto al valore dei capi stimato dalla consulente (complessivamente € 4.000,00 per opere di ripristino CP_7 di 5 capi contro € 5.800,00 quale valore complessivo a nuovo di 4 pellicce).
Ove, dunque, si consideri che il danno patito indirettamente dalla lavanderia sia Tes_ consistito nei costi sostenuti dal sig. per ripristinare i capi rovinati (costo poi
“ribaltato” sull'attrice), deve darsi atto dell'assenza in giudizio della prova di alcuna richiesta in tal senso avanzata dallo stesso alla società attrice o del pagamento di detto importo da parte della . Parte_1
Neppure risultano formulati specifici capitoli di prova orale in merito, laddove ad esempio, detto pagamento fosse avvenuto in contanti.
In altri termini, difetta nel caso di specie la prova dell'esistenza dei danni c.d. conseguenza, vale a dire degli esborsi effettivamente sostenuti o che dovranno necessariamente essere affrontati per il ripristino dei capi ammalorati;
non è stata in effetti neppure allegata la richiesta di pagamento di € 4.000,00 stimata dal proprietario delle pellicce per i lavori effettuati.
pagina 10 di 13 Nulla, dunque, potrà essere riconosciuto a titolo di costi per le pellicce ammalorate.
Quanto ai danni alle parti murarie del locale commerciale a causa delle infiltrazioni, parte attrice ha indicato i costi preventivati dalla ditta per € 600,00 (doc. 3 fasc. Pt_2 attoreo), relativi all'esecuzione dei lavori di ripristino delle superfici ammalorate;
il preventivo in parola prevede la stesura di fissativo, tinteggiatura con due o più mani di tinta lavabile e le ulteriori lavorazioni necessarie al completo ripristino dei locali.
Occorre precisare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente,
Cass., 10/3/2016, n. 4718, conf. Cass. 17670/2024).
Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17670 del 26/06/2024), dovendosi considerare come incomba al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al bene e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa, a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio.
Nel caso di specie il convenuto si è limitato a contestare solo CP_1 genericamente la quantificazione dei danni operata da parte attrice ed, in particolare, non ha preso specifica posizione sul contenuto del suesposto preventivo della ditta non ha indicato documentazione od altro elemento istruttorio idoneo a Pt_2 confutarne la quantificazione e non ne ha contestato la necessità o l'esorbitanza.
Può, dunque, riconoscersi il danno quantificato nell'importo di € 600,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, potendosi ritenere la coerenza dell'importo pagina 11 di 13 richiesto in quanto destinato a ripristinare le pareti rovinate a causa del bagnamento dell'acqua proveniente dall'infiltrazione.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste interamente a carico di parte convenuta, posto che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 01/09/2025, n. 24310), “L'accoglimento in misura ridotta di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, se questa non è articolata in più capi, e non giustifica la condanna della parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese processuali”.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/14 come modificato dal DM 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa, secondo il criterio del decisum, delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti in considerazione della definizione del giudizio mediante discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., oltre agli esborsi documentati (CU e intimazione testi).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuto e condanna il a corrispondere Controparte_2
a della somma di € 600,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_1 saldo;
▪ condanna il a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite, che liquida in complessivi € 562,00, oltre € 299,44 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 5/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003;
pagina 12 di 13 il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5537/2023 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, via Cialdini Parte_1 P.IVA_1
39, presso e nello studio dell'avv. DI VICO GIUSEPPE PAOLO, che la rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTRICE -
-
contro
-
c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Torino, Via Sebastiano Caboto 35, presso e nello studio dell'avv. SERRA BERNARDINO, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il tribunale Ill.mo;
Rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Con riserva di ogni ulteriore integrazione e difesa anche istruttoria.
NEL MERITO:
Accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 2051 e/o 2043 c.c. del
[...]
, per i danni subiti da parte attrice in relazione all'evento Controparte_2
pagina 1 di 13 avvenuto in data 08.06.2021 e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare il b. 59 o in persona dell'amministratore pro tempore a Controparte_2 corrispondere in favore dell'attrice per le causali di cui in narrativa la somma di euro
5.800,00, entro l'importo proposto dal giudice con la proposta transattiva, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi di legge dovuti dal dovuto al saldo, salvo inferiore importo accertando in corso di causa.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio da distarsi a favore del procuratore antistatario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis,
Nel merito in via principale:
- respingere tutte le domande formulate dalla soc. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore sig. nei confronti del Controparte_3 [...]
in Torino, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_4 sopra esposti.
In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi che il in Torino Controparte_5 sia ritenuto responsabile per l'evento dannoso così come lamentato da parte attrice, ridurre la condanna risarcitoria in ragione di quanto verrà accertato in corso di
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
- in ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari tutti del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.2.2023 la ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti ed a fondamento della propria pretesa ha allegato:
1. di essere conduttrice di un'unità commerciale adibita a tintoria-lavanderia sita al piano terra del condominio in Torino c.so TA n.59/B, di proprietà del sig. ; Testimone_1
pagina 2 di 13 2. che in data 8.6.2021 il negozio ha subito copiose infiltrazioni di acqua piovana, le quali sono dovute, per stessa ammissione del , all'occlusione del pluviale CP_1 della colonna condominiale lato strada, la cui custodia e manutenzione spetta all'ente convenuto;
3. che, in particolare, l'acqua piovana anziché defluire verso l'esterno è fuoriuscita dalla parete del negozio, allagando il pavimento e danneggiando oltre alle pareti murarie anche capi di abbigliamento (in particolare pellicce) presenti nei locali;
4. che già in passato si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dalla medesima colonna contenente il pluviale , con interventi effettuati dal CP_6
che, tuttavia, si sono rivelati del tutto inefficaci;
CP_1
5. che il danno subito dall'attrice ha riguardato principalmente i capi di abbigliamento presenti nella lavanderia ed in particolare 4 capi di pelliccia risultati gravemente danneggiati ed inservibili all'uso, del valore complessivo di € 5.800,00;
6. che per il ripristino delle pareti murarie la ditta ha emesso il preventivo Parte_2 di € 600,00;
7. di aver inviato diffide in data 17.5.2022 le quali, però, non hanno sortito effetto alcuno;
8. di aver invitato il Condominio alla stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/14 del 5.7.2022, ma senza alcun riscontro.
Ha concluso chiedendo la condanna del al risarcimento del danno CP_1 stimato in € 6.400,00 oltre IVA, invocando la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Con comparsa in data 20.6.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo:
[...]
a. che in data 8.7.2019 il sig. proprietario dell'immobile sito nello stabile Tes_1
Condominiale, ha provveduto a contattare lo studio QU SR (amministratore del CONDOMINIO) per segnalare la presenza di alcune infiltrazioni;
b. che in data 10.7.2019 l'idraulico sig. , incaricato dal , ha Persona_1 CP_1 svolto la verifica del pozzetto, mediante inserimento di una sonda per la video- ispezione del tratto di tubazione interna del marciapiede;
pagina 3 di 13 c. che in data 24.7.2019 il sig. ha lamentato una nuova infiltrazione Tes_1
d'acqua che l'idraulico, terminando le video-ispezioni, ha ascritto ad una parziale ostruzione nella tubazione pluviale;
d. che a seguito di detto intervento il ha segnalato il sinistro alla CP_1 società per le verifiche del caso affinché Parte_3 provvedesse ai ristori dei danni occorsi al locale lavanderia;
e. che in data 23.6.2021 il sig. titolare della lavanderia attorea, ha Parte_1 segnalato all'amministratore del condominio nuove infiltrazioni nel locale, con fuoriuscita di acqua da alcune prese elettriche;
f. che a seguito di tale segnalazione, l'amministratore ha incaricato nuovamente l'idraulico di effettuare un nuovo controllo con sonde per video-ispezioni, il quale ha individuato una nuova ostruzione che, in data 15.7.2021, è stata risolta grazie all'intervento della Parte_4
g. di aver ricevuto a distanza di quasi un anno, in data 18.5.2022, richiesta di risarcimento dei danni relativa a quattro capi di pelliccia asseritamente danneggiati dalle infiltrazioni del 2021, la cui esistenza non è stata mai in precedenza menzionata dalla società attrice.
Ritenendo non provato il nesso di causa tra l'infiltrazione occorsa al locale lavanderia ed i danni afferenti i capi di abbigliamento (pellicce) di cui parte attrice ha domandato il ristoro, nonché declinando la propria responsabilità nella causazione dell'occorso, ha concluso instando per il rigetto della domanda.
In corso di causa, concessi i termini per le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., sono stati assunti i testimoni indicati dall'attrice su (alcuni dei) capitoli ammessi e, preso atto del rifiuto opposto da parte convenuta alla proposta formulata dal giudice con ordinanza in data 15.1.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 29.10.2025.
In sede di discussione parte attrice ha precisato le conclusioni, con riduzione dell'importo risarcitorio richiesto ad € 5.800,00.
In seguito, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****************
pagina 4 di 13 1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie
Parte attrice ha invocato la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1 quale custode del pluviale condominiale che, per espressa previsione dell'art. 1117 c.c.,
è parte comune dell'edificio.
L'orientamento tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza di legittimità afferma che “La responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
20427 del 25/07/2008).
Inoltre, “La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011 conf Sez. 3,
Sentenza n. 7125 del 21/03/2013).
Con riferimento alla prova del nesso causale è stato poi recentemente precisato che è necessaria “…la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (Cass. 12760/24,
Cass. SU 20943/22).
La responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto ipotesi di responsabilità oggettiva, prescinde dalla colpa del custode;
“ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone pagina 5 di 13 interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno. (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 11152/23 conf. Cass. 2477/18,
Cass. 12027/17), con la precisazione che “la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria” (Cass. 26142/23, Cass.
SU 20943/22).
Infine, “I di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è CP_1 obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà
), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.” CP_6
(Cass. civ. sez. 3, sent. n. 15291/11, conf. Cass. n. 3305/18 e Cass. n. 7044/20), posto che “il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito” (cfr. Cass. n. 26051/08, Cass. n. 5326/05 e Cass. n.
6753/04).
2. Sull'istruttoria condotta
La presente causa trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla , in relazione alle infiltrazioni di acqua piovana che hanno Parte_1 interessato l'unità commerciale adibita a tintoria-lavanderia sita in Torino c.so TA
n.59/B, ubicata al piano terra del convenuto. CP_1
Anzitutto preme chiarire che costituiscano circostanze incontestate in giudizio sia il verificarsi dell'infiltrazione di acqua piovana all'interno dei locali ove è esercitata l'attività di lavanderia gestita dalla , nei modi e nei tempi indicati in atto di Parte_1 citazione e sia l'origine di tale bagnamento, causato dall'occlusione del pluviale sito nella colonna . CP_6
Parte convenuta, infatti, nel proprio atto di costituzione ha dedotto di aver ricevuto la segnalazione da parte del sig. in data 23.6.2021, di aver comunicato alla Parte_1
pagina 6 di 13 propria compagnia assicuratrice il sinistro per l'istruttoria e l'eventuale indennizzo, di aver incaricato un idraulico per una video ispezione, nonché infine di aver richiesto l'intervento della che in data 15.7.2021 è intervenuta per la risoluzione del Parte_4 problema.
Può dunque ritenersi raggiunta la prova della storicità dell'evento infiltrativo e del nesso di causalità rispetto alla res in custodia.
Il convenuto, di contro, ha contestato la riconducibilità dei danni CP_1 lamentati dalla società attrice e involgenti, in particolare, il costo di alcuni capi di pelliccia asseritamente rovinati in modo irreparabile, all'allagamento provocato dall'infiltrazione predetta.
Anzitutto sul punto sono stati escussi alcuni testimoni, i quali hanno confermato di aver aiutato la moglie del sig. che si trovava presso il locale lavanderia, nel Parte_1 giorno del sinistro, e di aver verificato personalmente la presenza dell'allagamento sul pavimento dei locali (cfr. dich. cliente del bar gestito dai coniugi il Persona_2 Parte_1 quale ha riferito “Nella parte anteriore ho visto tutto il pavimento coperto di acqua ... ricordo invero di essermi recato anche nella parte posteriore e anche lì vi era acqua sul pavimento ed altri indumenti e scatoloni che nel frattempo erano stati alzati” e cfr. dich.
anch'esso cliente del bar, il quale ha dichiarato: “io e siamo Persona_3 Per_2 arrivati in tintoria;
quando siamo entrati abbiamo trovati circa 4/5 cm di acqua sul pavimento;
siamo rimasti stupiti in quanto non ci aspettavamo di trovare tutta quell'acqua sul pavimento all'interno perché fuori il marciapiede non era particolarmente bagnato nonostante quel giorno piovesse … Abbiamo iniziato a raccogliere scatole e scatolone e abbiamo visto che la colonna vicino alla vetrina aveva una crepa e trasudava acqua e abbiamo pensato che fosse quella l'origine anche perché non c'erano altre fonti di acqua”).
Inoltre, gli stessi hanno riferito della presenza, nei locali interessati, di scatoloni e buste di plastica contenenti indumenti, collocati sul pavimento che al momento del loro accesso apparivano visibilmente bagnati, nonché di aver aiutato la signora a sollevarli;
è stata altresì segnalata una scatola contenente delle pellicce, anch'essa intrisa d'acqua
(cfr. dich. teste “Sono entrato nei locali e in quel momento la signora Persona_2
pagina 7 di 13 stava cercando di alzare gli scatoloni e borse che si trovavano a terra … Parte_1
All'inizio ho dato una mano a sollevare le scatole e contenitori e materiale presente sul pavimento perché non si bagnasse .. Quando sono intervenuto ho notato sia la presenza di buste di plastica contenenti indumenti e altro vestiario ma anche degli scatoloni di cartone contenenti capi di abbigliamento. Tutti gli scatoloni erano bagnati essendo di cartone si erano impregnati di acqua e dunque anche sollevandoli colavano e pertanto gli indumenti all'interno suppongo che fossero bagnati. Ho visto vari indumenti e ricordo la presenza di pellicce perché sono contrario al loro utilizzo. Ricordo distintamente che almeno una di queste pellicce era in uno scatolone di cartone” e dich. teste
[...]
“preciso che sul pavimento c'erano molte scatole di cartone, buste di Persona_3 plastica che contenevano indumenti;
ricordo che ha alzato una scatola che Per_2 conteneva delle pellicce e ricordo l'episodio in quanto lui mi ha detto essere contrario alla realizzazione di pellicce. Gli scatoloni erano bagnati, ogni cosa che sollevavamo da terra era inzuppata d'acqua”).
Stante la convergenza delle dichiarazioni rese dai testimoni, la loro estraneità alla vicenda in esame che ne corrobora l'attendibilità, può ritenersi provato che l'infiltrazione di acqua piovana dalla colonna condominiale contenente il pluviale occluso, sia stata di portata tale da allagare anche il pavimento dei locali della tintoria, ove risultavano collocati scatoloni e sacchi, contenenti anche delle pellicce.
Deve dunque ritenersi che le pellicce si trovassero effettivamente a terra al momento della fuoriuscita di acqua e che si siano dunque bagnate, non essendo peraltro improbabile la loro collocazione all'interno di una tintoria.
In ogni caso, il teste ha confermato di aver portato presso la lavanderia Tes_2
Tes_ attorea 5 capi di pelliccia per il lavaggio (cfr. dich. teste “Avevo portato in lavanderia 5 capi di pelliccia che dovevano essere lavati”); egli, inoltre, visionando la ricevuta a sue mani, redatta alla tintoria al momento della consegna dei capi e datata
7.6.2021, ha affermato che “si trattava di una pelliccia di castoro, due giacche di persiano, una grigia e una beige, un mantello di visone e una giacca di visone”.
Quattro dei capi dallo stesso indicati e riconosciuti nei fotogrammi a lui esibiti in sede di escussione – e precisamente: il giaccone di visone marrone scuro, il giaccone di pagina 8 di 13 castoro naturale, il mantello di visone e il giaccone di persiano beige – sono i medesimi periziati dalla (doc. 4 fasc. attoreo), la quale ha quantificato i danni Controparte_7 subiti in conseguenza del bagnamento, pari al loro valore perduto, non essendo più recuperabili. Tes_ Il teste ha poi chiarito che i capi di pelliccia precedentemente consegnati alla lavanderia Saltarelli gli sarebbero stati restituiti “tutti rovinati”, affermando tuttavia di aver dovuto rifare la procedura di smontaggio e chiodatura su plancia, in quanto “se prendono l'acqua e si lasciano lì, il cuoio marcisce e si rompe come la carta”; egli ha chiarito che “come lavorazione per rifare le pellicce ho calcolato €. 4.000,00 complessivi di cui €. 800,00 cadauno per i visoni, €. 750,00 cadauno per i persiani;
€. 650,00 per il castoro”. Tes_ Ora, quanto affermato dal teste in merito al recupero dei capi ammalorati, non consente di attribuire più alcun rilievo decisivo alla perizia di stima effettuata dalla
, in merito alla quantificazione dei danni asseritamente subiti in Controparte_7 conseguenza dell'occorso dalla società attrice, posto che la stessa ha considerato il valore perduto dei capi di abbigliamento, i quali tuttavia risulterebbero invece essere Tes_ stati ripristinati dal suo proprietario (sig. ).
Va rilevato sul punto che la perizia stragiudiziale ha normalmente valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (Cass. Sez. 5, ord. 27/12/2018 n.
33503; Cass. Sez. 3, sent. 22/04/2009 n. 9551; Cass 01 febbraio 2023, n. 2980), salvo che il consulente, chiamato a deporre in veste di testimone, confermi le circostanze di fatto accertate e trasfuse nella perizia dallo stesso redatta, la quale assumerebbe così valore di prova (Cass 01 febbraio 2023, n. 2980; (Cass. Sez. 2, sent. 19/05/1997, n.
4437; in senso conforme;
Cass. Sez. 3, sent. 25/02/2002, n. 2737).
Nel caso di specie, la perita , escussa come testimone all'udienza Testimone_3 del 15.1.2025, ha confermato quanto già esposto nella propria relazione in merito al danno ed alla compromissione dei capi di pelliccia;
ella ha invero affermato “I capi erano rovinati perché si erano bagnati e il cuoio marciva e non erano più recuperabili come pelliccia”.
pagina 9 di 13 Tes_ Ciò, tuttavia contrasta con quanto invece riferito dal teste che con riferimento alle stesse pellicce periziate (“Riconosco nelle foto allegate alla perizia doc. 4 i capi di pelliccia di cui ho detto sopra”) ha riferito “se il cuoio è buono non è detto che si rompa come la carta ma resta comunque raggrinzito e non più liscio come prima” ed ha affermato “Mi hanno poi restituito tutti i capi rovinati e per tutti ho dovuto rifare la procedura di smontaggio e chiodatura”.
Detto contrasto non può essere composto facendo riferimento alle altre risultanze agli atti, posto che non vi è prova che effettivamente le pellicce siano state smaltite in quanto inservibili (come sembrerebbe evincersi dalla relazione di stima della ). CP_7
Inoltre la perita, poi escussa come teste, ha offerto una propria consulenza in merito allo stato in cui versavano le pellicce portate alla sua attenzione chiarendo, per tutti i capi esaminati, che “dopo il danno il capo si può definire da smaltire valore € 0,00 (zero euro) essendo troppo onerosa smontaggio, sanificazione, riconcia, fodera interna e Tes_ rimontaggio del capo”, attività che invece il teste ha dichiarato di aver effettuato
(“per tutti ho dovuto rifare la procedura di smontaggio e chiodatura”), quantificandone i costi in importo inferiore e, pertanto, non antieconomico, rispetto al valore dei capi stimato dalla consulente (complessivamente € 4.000,00 per opere di ripristino CP_7 di 5 capi contro € 5.800,00 quale valore complessivo a nuovo di 4 pellicce).
Ove, dunque, si consideri che il danno patito indirettamente dalla lavanderia sia Tes_ consistito nei costi sostenuti dal sig. per ripristinare i capi rovinati (costo poi
“ribaltato” sull'attrice), deve darsi atto dell'assenza in giudizio della prova di alcuna richiesta in tal senso avanzata dallo stesso alla società attrice o del pagamento di detto importo da parte della . Parte_1
Neppure risultano formulati specifici capitoli di prova orale in merito, laddove ad esempio, detto pagamento fosse avvenuto in contanti.
In altri termini, difetta nel caso di specie la prova dell'esistenza dei danni c.d. conseguenza, vale a dire degli esborsi effettivamente sostenuti o che dovranno necessariamente essere affrontati per il ripristino dei capi ammalorati;
non è stata in effetti neppure allegata la richiesta di pagamento di € 4.000,00 stimata dal proprietario delle pellicce per i lavori effettuati.
pagina 10 di 13 Nulla, dunque, potrà essere riconosciuto a titolo di costi per le pellicce ammalorate.
Quanto ai danni alle parti murarie del locale commerciale a causa delle infiltrazioni, parte attrice ha indicato i costi preventivati dalla ditta per € 600,00 (doc. 3 fasc. Pt_2 attoreo), relativi all'esecuzione dei lavori di ripristino delle superfici ammalorate;
il preventivo in parola prevede la stesura di fissativo, tinteggiatura con due o più mani di tinta lavabile e le ulteriori lavorazioni necessarie al completo ripristino dei locali.
Occorre precisare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente,
Cass., 10/3/2016, n. 4718, conf. Cass. 17670/2024).
Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17670 del 26/06/2024), dovendosi considerare come incomba al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al bene e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa, a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio.
Nel caso di specie il convenuto si è limitato a contestare solo CP_1 genericamente la quantificazione dei danni operata da parte attrice ed, in particolare, non ha preso specifica posizione sul contenuto del suesposto preventivo della ditta non ha indicato documentazione od altro elemento istruttorio idoneo a Pt_2 confutarne la quantificazione e non ne ha contestato la necessità o l'esorbitanza.
Può, dunque, riconoscersi il danno quantificato nell'importo di € 600,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, potendosi ritenere la coerenza dell'importo pagina 11 di 13 richiesto in quanto destinato a ripristinare le pareti rovinate a causa del bagnamento dell'acqua proveniente dall'infiltrazione.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste interamente a carico di parte convenuta, posto che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 01/09/2025, n. 24310), “L'accoglimento in misura ridotta di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, se questa non è articolata in più capi, e non giustifica la condanna della parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese processuali”.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/14 come modificato dal DM 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa, secondo il criterio del decisum, delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti in considerazione della definizione del giudizio mediante discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., oltre agli esborsi documentati (CU e intimazione testi).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuto e condanna il a corrispondere Controparte_2
a della somma di € 600,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_1 saldo;
▪ condanna il a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite, che liquida in complessivi € 562,00, oltre € 299,44 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 5/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003;
pagina 12 di 13 il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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