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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CE IA Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3530/2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Olimpia Cagnola;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pagnotta e dall'Avv. Longo Marta
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 14.06.2008 in MA (FG) con CP_1
, trascritto agli atti dello stato civile del Comune di MA (FG), alla parte 2,
[...] serie A, n. 7, anno 2008 e che dal matrimonio sono nate a Roma le due figlie il Per_1
13/07/2009 e il 25/05/2012 ha rappresentato che, a seguito di procedura di Per_2 negoziazione assistita, le parti hanno concluso un accordo per la separazione personale dei coniugi ai sensi del D. L. 12/09/2014 n. 132 art.
5-bis, conv. in L. 10/11/2014, n. 162, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 15.06.2022; che da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
L'accordo di negoziazione assistita ha previsto, in particolare, l'affidamento congiunto delle minori, con collocamento presso la madre, la previsione di un regime di frequentazione con il padre, la previsione del contributo al mantenimento in favore della moglie di euro 800,00 mensili, la previsione del contributo al mantenimento delle minori a carico del padre di euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, il pagamento delle rate di mutuo a carico del marito.
Con comparsa di risposta, depositata in data 17.04.2025, si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo con il ricorrente in merito all'oggetto di causa.
All'udienza di prima comparizione del 20.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti si sono riportate all'accordo cui sono giunte, chiedendo l'accoglimento delle condizioni depositate e sottoscritte da entrambe, che prevedono:
“a) Dichiararsi e pronunciarsi con Sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA, in data 14/06/2008, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del predetto Comune, tra il Sig. (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e la Sig.ra (C.F. ), Atto n. 7, Parte II, Serie A, Controparte_1 C.F._2
Anno 2008, Ufficio 1 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
b) Le figlie minori sono affidate in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nell'immobile sito in Guidonia Via del Grande
Carro n. 4, immobile di proprietà esclusiva del Sig. , adibito a casa Parte_1 coniugale;
c) confermare:
l'assegnazione della casa coniugale sita in Guidonia Via del Grande Carro n. 4, immobile di proprietà del Sig. , alla Sig.ra unitamente Parte_1 Controparte_1 alle minori;
d) disciplinare: il diritto di visita del padre nei confronti delle minori secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche, ludiche e sportive delle stesse, nonché delle esigenze lavorative e personali dei genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: -a fine settimana alternate, dalle ore 17.00 del venerdì fino alla domenica sera sino alle
21.30 quando il padre le riaccompagnerà presso il domicilio materno;
-un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì dalle 16.00 fino al mattino successivo, quando il padre le riaccompagnerà a scuola;
-per le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-una settimana nel periodo gennaio-marzo da concordare preventivamente entro e non oltre il 20 dicembre ove le minori saranno con il papà per la settimana bianca;
-per le vacanze pasquali, da intendersi quali vacanze scolastiche delle minori, ad anni alterni presso ciascun genitore;
-per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, da individuarsi secondo le esigenze dei genitori;
-in occasione delle altre festività alternativamente;
- indipendentemente dal calendario visite in essere le minori trascorreranno il compleanno
e la festa della mamma con la madre e il compleanno e la festa del papà con il padre;
-il compleanno delle minori, se non vi è possibilità di festeggiamento congiunto, sarà trascorso con il genitore di spettanza secondo il calendario in essere, con possibilità dell'altro genitore di tenere con sé le minori il giorno seguente. Tale calendarizzazione potrà essere disattesa dal Sig. esclusivamente in relazione ai propri Parte_1 impegni lavorativi, tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso con comunicazione inviata alla madre delle minori;
e) disporre:
-nella somma €1.400,00 (millequattrocento/00) il contributo mensile al mantenimento di entrambe le figlie, che il Sig. verserà entro e non oltre Parte_1 il 5 di ogni mese alla Sig.ra presso la Banca Widiba IBAN Controparte_1
[...] da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso per la quota del 60% delle spese straordinarie necessarie, così come stabilito nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Tivoli;
disporre: che l'assegno unico per le minori sia stabilito nella misura del 100% in favore della
Sig.ra ; CP_1
f) revocare:
-l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra con Controparte_1 decorrenza dall'emananda sentenza di divorzio;
h) dare atto: che i coniugi provvederanno direttamente al proprio mantenimento;
i) dare atto: che il Sig. provvederà al versamento delle rate di mutuo insistenti Parte_1 sulla casa coniugale sino a naturale estinzione dello stesso, nonché al versamento delle rate del finanziamento AGOS Ducato Spa n. 63799614 insistente sull'autovettura
Hyundai I10 di proprietà della Sig.ra sino al luglio 2025. CP_1
l) dare atto: che nulla osta all'assenso al rilascio di passaporto o carta di identità valida per
l'espatrio a favore delle figlie nonché al rilascio del passaporto a favore della madre e del padre.
Spese Compensate.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14.06.2008, giacché è decorso il termine previsto dalla legge da quando le stesse si sono separate in data 15.06.2022 a seguito di accordo di negoziazione assistita senza che sia stata ripresa la coabitazione e convivenza, essendo ciò incontestato tra le parti, e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi dato il tempo trascorso.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 3530/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in data 14.06.2008 in MA (FG) e trascritto agli atti Controparte_1 dello stato civile del Comune di MA (FG), alla parte 2, serie A, n. 7, anno 2008;
- dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CE IA.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa CE IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CE IA Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3530/2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Olimpia Cagnola;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pagnotta e dall'Avv. Longo Marta
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 14.06.2008 in MA (FG) con CP_1
, trascritto agli atti dello stato civile del Comune di MA (FG), alla parte 2,
[...] serie A, n. 7, anno 2008 e che dal matrimonio sono nate a Roma le due figlie il Per_1
13/07/2009 e il 25/05/2012 ha rappresentato che, a seguito di procedura di Per_2 negoziazione assistita, le parti hanno concluso un accordo per la separazione personale dei coniugi ai sensi del D. L. 12/09/2014 n. 132 art.
5-bis, conv. in L. 10/11/2014, n. 162, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 15.06.2022; che da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
L'accordo di negoziazione assistita ha previsto, in particolare, l'affidamento congiunto delle minori, con collocamento presso la madre, la previsione di un regime di frequentazione con il padre, la previsione del contributo al mantenimento in favore della moglie di euro 800,00 mensili, la previsione del contributo al mantenimento delle minori a carico del padre di euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, il pagamento delle rate di mutuo a carico del marito.
Con comparsa di risposta, depositata in data 17.04.2025, si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo con il ricorrente in merito all'oggetto di causa.
All'udienza di prima comparizione del 20.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti si sono riportate all'accordo cui sono giunte, chiedendo l'accoglimento delle condizioni depositate e sottoscritte da entrambe, che prevedono:
“a) Dichiararsi e pronunciarsi con Sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA, in data 14/06/2008, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del predetto Comune, tra il Sig. (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e la Sig.ra (C.F. ), Atto n. 7, Parte II, Serie A, Controparte_1 C.F._2
Anno 2008, Ufficio 1 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
b) Le figlie minori sono affidate in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nell'immobile sito in Guidonia Via del Grande
Carro n. 4, immobile di proprietà esclusiva del Sig. , adibito a casa Parte_1 coniugale;
c) confermare:
l'assegnazione della casa coniugale sita in Guidonia Via del Grande Carro n. 4, immobile di proprietà del Sig. , alla Sig.ra unitamente Parte_1 Controparte_1 alle minori;
d) disciplinare: il diritto di visita del padre nei confronti delle minori secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche, ludiche e sportive delle stesse, nonché delle esigenze lavorative e personali dei genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: -a fine settimana alternate, dalle ore 17.00 del venerdì fino alla domenica sera sino alle
21.30 quando il padre le riaccompagnerà presso il domicilio materno;
-un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì dalle 16.00 fino al mattino successivo, quando il padre le riaccompagnerà a scuola;
-per le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-una settimana nel periodo gennaio-marzo da concordare preventivamente entro e non oltre il 20 dicembre ove le minori saranno con il papà per la settimana bianca;
-per le vacanze pasquali, da intendersi quali vacanze scolastiche delle minori, ad anni alterni presso ciascun genitore;
-per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, da individuarsi secondo le esigenze dei genitori;
-in occasione delle altre festività alternativamente;
- indipendentemente dal calendario visite in essere le minori trascorreranno il compleanno
e la festa della mamma con la madre e il compleanno e la festa del papà con il padre;
-il compleanno delle minori, se non vi è possibilità di festeggiamento congiunto, sarà trascorso con il genitore di spettanza secondo il calendario in essere, con possibilità dell'altro genitore di tenere con sé le minori il giorno seguente. Tale calendarizzazione potrà essere disattesa dal Sig. esclusivamente in relazione ai propri Parte_1 impegni lavorativi, tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso con comunicazione inviata alla madre delle minori;
e) disporre:
-nella somma €1.400,00 (millequattrocento/00) il contributo mensile al mantenimento di entrambe le figlie, che il Sig. verserà entro e non oltre Parte_1 il 5 di ogni mese alla Sig.ra presso la Banca Widiba IBAN Controparte_1
[...] da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso per la quota del 60% delle spese straordinarie necessarie, così come stabilito nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Tivoli;
disporre: che l'assegno unico per le minori sia stabilito nella misura del 100% in favore della
Sig.ra ; CP_1
f) revocare:
-l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra con Controparte_1 decorrenza dall'emananda sentenza di divorzio;
h) dare atto: che i coniugi provvederanno direttamente al proprio mantenimento;
i) dare atto: che il Sig. provvederà al versamento delle rate di mutuo insistenti Parte_1 sulla casa coniugale sino a naturale estinzione dello stesso, nonché al versamento delle rate del finanziamento AGOS Ducato Spa n. 63799614 insistente sull'autovettura
Hyundai I10 di proprietà della Sig.ra sino al luglio 2025. CP_1
l) dare atto: che nulla osta all'assenso al rilascio di passaporto o carta di identità valida per
l'espatrio a favore delle figlie nonché al rilascio del passaporto a favore della madre e del padre.
Spese Compensate.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14.06.2008, giacché è decorso il termine previsto dalla legge da quando le stesse si sono separate in data 15.06.2022 a seguito di accordo di negoziazione assistita senza che sia stata ripresa la coabitazione e convivenza, essendo ciò incontestato tra le parti, e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi dato il tempo trascorso.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 3530/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in data 14.06.2008 in MA (FG) e trascritto agli atti Controparte_1 dello stato civile del Comune di MA (FG), alla parte 2, serie A, n. 7, anno 2008;
- dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
CE IA.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa CE IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia