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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 691 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 04/06/2025, vertente TRA
(c.f. ), con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
(RM) – 00149, via dell'Imbrecciato, 136, in persona del Commissario
Straordinario, prof. avv. Vincenzo Donativi, in virtù di Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 06.08.2014, difeso dall'avv.
DELLA CORTIGLIA MARIA TERESA, giusta procura allegata al proprio atto, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma (RM) alla via G.
Pisanelli, 1,
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato in Controparte_1 C.F._1
VIA PARAGUAY, 3 - 00198 ROMA, presso lo studio dell'avv.
ROCIOLA VALENTINA, che lo rappresenta e difende con procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18137/2021 emessa dal
Tribunale di Roma in data 22/11/2021.
Conclusioni dell'appellante: “a) in via principale: accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 44 l. fall. dei pagamenti effettuati dall'attrice, in favore di , per la complessiva somma di euro Controparte_1
392.912,00 e, per l'effetto, condannare il medesimo alla ripetizione, in favore dell'attrice, di tale somma, oltre ad interessi legali maturati dalla domanda all'effettivo soddisfo;
r.g. n. 1 b) in via subordinata: accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l. fall. dei pagamenti effettuati dall'attrice in favore del convenuto, nella diversa misura eventualmente accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare il medesimo alla ripetizione, in favore dell'attrice, di tale somma, oltre ad interessi legali maturati dalla domanda all'effettivo soddisfo. c) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge di entrambi i gradi del giudizio.”
Conclusioni dell'appellata: “- rigettare integralmente l'appello avversario e confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa-ria, dichiarare il periodo di riferimento per la dichiarazione di inefficacia limitato fino al 7.2.2014, e pertanto ridurre la domanda avversaria alla somma di €. 262.911,99 (comprensivo di IVA ed al netto delle ritenute di legge), ovvero alla diversa somma accertata in corso di causa;
- rigettare comunque la domanda con riferimento alla fattura 8/2013 in quanto pagata in assenza di procedure concorsuali. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: « […]Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2
per sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 44 l.f. dei Controparte_1 pagamenti per complessivi euro 392,912,00, eseguiti a favore del convenuto e per richiedere la condanna di questa alla restituzione di tale somma.
Deduceva: - che con decreto del 23 luglio 2014 la società era stata ammessa alla procedura di Amministrazione straordinaria del Tribunale di
Roma, che il 7.02.2014 ne aveva dichiarato lo stato di insolvenza e che in data 6.08.2014 veniva nominato il Commissario straordinario;
- che precedentemente all'ammissione alla citata procedura in data 10.12.2012 ed in data 30.04.2013 la società Impresa aveva depositato ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f ;
- che dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo c.d. prenotativo, venivano effettuati i pagamenti e che tali pagamenti, effettuati dopo la pubblicazione della domanda di concordato e prima dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, rappresentavano un atto dispositivo del patrimonio;
- che l'art. 69 bis, secondo comma, l.f., espressamente richiamato dall'art. 49 del d.lgsn.270/1999, a sua volta citato dall'art. 6 del D.L. n.347/2003,
r.g. n. 2 prevedeva, in ipotesi di consecuzione di procedure, che il periodo sospetto ai fini della revocatoria decorresse dal momento della pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese con effetti, quindi, che retroagivano a tale data;
- che i pagamenti effettuati tra il deposito del concordato in bianco, in data 10.12.2012, fino all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria avvenuta in data 23.07.2014 erano inefficaci.
Nel costituirsi, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda per l'inapplicabilità del principio di consecuzione delle procedure, sull'assunto che l'invocato art. 69 bis non richiamerebbe
l'art.44 l.fall., ed in ogni caso l'infondatezza per l'inapplicabilità dell'inefficacia ex art. 44 trattandosi di atti di ordinaria amministrazione essendo egli un consulente commerciale, e per l'erroneità del periodo considerato e delle somme soggette ad inefficacia. Concludeva per il rigetto della domanda ed, in subordine, la limitazione della pronuncia di inefficacia ex art. 44 l.fall. ai pagamenti effettuati sino al 7.02.2014 per euro 262.599,99».
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali che liquida in complessivi euro 12.678,00 per onorari, oltre spese generali
e tributi di legge”. A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […]Parte convenuta contesta l'applicabilità dell'art.44 l.fall. alla fattispecie in esame deducendo che il disposto dell'art. 69 bis, secondo comma, l.f. -che stabilisce che il 'dies a quo' per il calcolo del periodo sospetto è quello della data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese – non trova applicazione anche nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo faccia seguito la procedura di amministrazione straordinaria, anziché il fallimento, poiché l'art. 49 d.lgs n. 270/1999, a sua volta citato dall'art. 6 D.L. n. 347/2003, non richiama singoli istituti, bensì le disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare e, quindi, non l'art.44 l..fall. Effettivamente, non può trovare applicazione nel caso in esame la sanzione di inefficacia prevista dall'art. 44 l.fall.. degli atti compiuti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione del fallimento, in forza dell'invocato principio della consecuzione delle procedure. Invero, essa, come evidenziato dal convenuto, non può essere anticipata alla data del 10.12.2012, in cui ha depositato domanda di Pt_1 concordato preventivo con riserva in base alla previsione dell'art.69 bis, secondo comma, l.fall, poiché, con riguardo alla ipotesi di consecuzione
r.g. n. 3 delle procedure detta norma dispone la retrodazione dei termini di cui agli artt. 64,65, 67 primo e secondo comma e dell'art.69 e non menziona quello di cui all'art.44 l.fall., che ha fondamento e presupposti diversi da quelli delle norme richiamate;
Nel caso in esame, ai fini della decorrenza del 'dies a quo', l'art. 19, comma terzo, d.lvo 8 luglio 1999, n.270, convertito con modificazione dalla L.n.119/1982- recante le norme che disciplinano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi-, dispone che gli effetti dell'art.44 l.fall. si determinano con l'affidamento della gestione dell'impresa al Commissario Straordinario. Dalla documentazione in atti si evince che con il decreto di apertura dell'Amministrazione straordinaria del 23.07.2014, il Tribunale ha affidato la gestione provvisoria dell'impresa al Commissario giudiziale sino alla nomina del Commissario straordinario nominato con decreto ministeriale del 6.08.2014. Ne consegue che siccome i pagamenti per cui è causa sono stati eseguiti tra il 10 dicembre 2012 e il 23 luglio 2014 e, quindi, in epoca antecedente al 6 agosto 2014, non possono essere dichiarati inefficaci. D'altra parte, trattasi di pagamenti effettuati in relazione ai compensi per l'attività professionale di consulente commerciale svolta dal convenuto in virtù dell'incarico conferitogli l'8.01.2013 e, perciò, in funzione e pendenza della procedura di concordato preventivo, la società è tenuta al pagamento di tali crediti maturati nel corso della procedura hanno natura prededucibile (art.161, settimo comma, l.fall.)».
ha proposto appello. Parte_1
ha resistito al gravame. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 04/06/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale contiene 5 motivi:
1) erronea interpretazione ed applicazione del principio di consecuzione delle procedure di cui all'art. 69 bis, comma 2, l. fall., richiamato a sua volta dall'art. 49 D.Lgs. 270/99;
2) non aver accertato la retrodatazione alla data della prima domanda di concordato degli effetti dell'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria;
3) non aver accertato l'applicabilità all'impresa dichiarata insolvente ex D.Lgs. 270/99 delle disposizioni dettate per il fallimento in ordine agli effetti che questo comporta sugli atti pregiudizievoli ai creditori;
4) non aver dichiarato l'inefficacia dei pagamenti in questione alla luce degli artt. 161, 167 e 168 l. fall.;
r.g. n. 4 5) carenza di motivazione in ordine alla ritenuta natura prededucibile del credito del e per violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma CP_1
3, l. fall.
L'appello è infondato. In ordine ai primi tre motivi dell'appello, gli stessi si presentano unificati dal chiesto accertamento della consecuzione delle procedure concorsuali nel caso di a.s., con conseguente retrodatazione della applicazione dell'art.44 l.f. alla data della prima domanda concordataria, anche per analogia con quanto esplicitamente disposto nel caso alla domanda concordataria segua poi il fallimento, ex art.69 bis cm.2 l.f.
Nel merito l'appellante ritiene errata la sentenza laddove ha distinto tra pagamenti intervenuti prima della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, e quindi prima del 07.02.2014, e pagamenti intervenuti dopo la data del 07.02.2014, sostenendo che, a partire dalla prima domanda di ammissione al concordato preventivo pubblicata nel registro delle imprese il 10.12.2012, tutti i pagamenti, per il principio di consecuzione tra procedure concorsuali, sarebbero da ritenersi di diritto inefficaci nei confronti dei creditori dell ai sensi degli artt. 69 bis, 167, 168 e 44 l. Pt_2 fall.
Il Tribunale, in effetti, ha distinto i pagamenti effettuati - ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall. - tra il semestre antecedente la pubblicazione nel registro delle imprese della prima domanda di concordato preventivo del
10.12.2012 e l'ultima dichiarazione di inammissibilità della domanda concordataria intervenuta con decreto del Tribunale del 4.12.2013, dai pagamenti intervenuti successivamente, ossia dal 5.12.2013 fino al Decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria del
23.07.2014. Il Tribunale ha pertanto tenuto distinti i pagamenti posti in essere tra la domanda di concordato in continuità aziendale e la sua declaratoria di inammissibilità e quelli intervenuti dopo la dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale, ritenendo i primi revocabili (in astratto, in quanto nella sentenza si sostiene la tesi della inapplicabilità del citato principio di consecuzione tra le procedure) ed i secondi inefficaci.
Sul punto va osservato che la consecuzione tra procedure concorsuali e quindi la correlazione tra i procedimenti è consentita e statuita quando vi sia una coincidente situazione di dissesto dell'impresa e quindi la mancanza di una discontinuità dell'insolvenza nei diversi procedimenti concorsuali.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, il r.g. n. 5 collegamento tra le diverse procedure concorsuali è da ritenersi sussistente, al pari di quanto avviene fra concordato preventivo e fallimento, anche fra concordato preventivo e amministrazione straordinaria. Pertanto, nella specie, si ha consecuzione tra le procedure a far data dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della prima domanda di concordato preventivo del 10.12.2012 fino all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Ma ciò tuttavia non ha alcuna incidenza nella fattispecie in esame.
Per ciò che attiene la normativa applicabile ai diversi pagamenti intervenuti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, pure non si ritiene applicabile l'art. 44 l.fall., avente ad oggetto la inefficacia degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, ovvero all'assoggettamento alla a.s. del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, e la relativa azione è diretta a far dichiarare un'inefficacia che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori.
Nel caso di specie, quindi, trattandosi di pagamenti effettuati dalla Pt_1 in favore del nel periodo 10 dicembre 2012-23 luglio 2014, quindi CP_1 in epoca precedente alla nomina del Commissario Straordinario della società posta in amministrazione straordinaria (del 6 agosto 2014), gli stessi non sono sottoponibili “ratione temporis” all'effetto dell'art.44 l.f. invocato, ma non potrebbero essere considerati revocabili ex art.67 l.f., in quanto non proposta, come detto, la relativa domanda.
Ciò assorbe il motivo concernente la applicazione dell'art.161 l.f., che costituisce un autonomo capo di sentenza, ma in relazione ad una domanda non proposta, e quindi la prededucibilità del credito del , consulente CP_1 aziendale durante il periodo della durata della procedura concordataria, quindi attività di natura ordinaria, i cui compensi non sono in ogni caso sottoponibili a revocatoria ex art.67 l.f.
Conclusivamente, avendo formulato esclusivamente Parte_1 una domanda ex art.44 l.f., sia pure applicata alla a.s., e poiché i pagamenti sono stati effettuati in epoca antecedente alla nomina del Commissario
Straordinario, la domanda non poteva trovare accoglimento, anche applicato il principio della “consecutio”, che incide sulla revocabilità dei pagamenti effettuati “medio tempore” e non su quelli successivi.
Va pertanto integralmente disatteso il presente appello.
r.g. n. 6 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in A.S. nei confronti di Parte_1 [...]
, contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma di CP_1 cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la appellante al rimborso, in favore della appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
13.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_2 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 24/09/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7