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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. 450/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore dr. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e della camera di consiglio del 27 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 630/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Marco Giordano ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla Via F.P. Volpe n. 8
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. anche quale mandatario di CP_1 CP_2
parte rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti dall'Avv. Franca Borla ed
[...]
GO Di FE, ed elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi, n.38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell' CP_1
E
, in persona del legale rappresentate p.t, parte Controparte_3 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Ernesto Ardia ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 8
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1506/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 12.10.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) CP_ Con ricorso depositato in data 11.7.2019 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 ed innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l., Controparte_3 proponendo opposizione avverso l'atto di intimazione 1002019900330986/000 notificatogli in data CP_ 28.6.2019 dall'Agenzia e fondato sui crediti vantati dall' e già oggetto dell'avviso di addebito n. 40020140003863747000, e chiedendo al giudice adito “..previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione, 1. di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dell' per nullità dell'avviso di addebito n. 40020140003863747000 e/o per prescrizione del CP_1
CP_ credito dell e/o dell'avviso di intimazione n. 1002019900330986/000 dell'
[...]
e per l'effetto dichiarare illegittimità della procedura intrapresa con Controparte_4
l'avviso di intimazione impugnato;
2. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge da liquidarsi in favore dell'avv. Marco
Giordano.”
A sostegno della propria domanda il esponeva che: in data 28.6.2019 l' Pt_1 Controparte_3
di Salerno gli aveva notificato l'intimazione n. 10020199003309806/000 sulla base CP_3 dell'asserito mancato pagamento della somma di € 2.338,71 di cui all'avviso di addebito n.
40020140003863747000; secondo l'agente esattore il predetto avviso di addebito, emesso per il CP_ mancato pagamento di crediti per i contributi IVS indicati in ricorso introduttivo e relativi all'anno 2013, sarebbe stata notificato all'istante in data 9.10.2014.
Tanto esposto il ricorrente eccepiva la mancata notifica nei suoi confronti dell'avviso di addebito in CP_ questione e la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall' CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' anche quale mandatario di Controparte_2 documentando la rituale notificazione dell'avviso di avviso di addebito n. 40020140003863747000.
Si costituiva altresì l' documentando l'accoglimento di una richiesta di rateazione del CP_3 debito formulata dal e contestando l'eccezione di prescrizione del credito formulata Pt_1 dall'istante.
Con la sentenza n. 1506/2022 qui impugnata il Tribunale rigettava l'opposizione de qua e condannava l'istante al pagamento in favore dell' delle spese di lite, con compensazione CP_3
CP_ delle stesse nei confronti dell'
A sostegno della propria decisione il primo giudice rilevava che l'avviso di addebito sotteso all'intimazione qui impugnata era stato ritualmente impugnato il 9.10.2014 e, dunque, non era maturata la prescrizione eccepita dal Pt_1
Con atto di appello depositato il 28.12.2022 censurava la sentenza di primo grado Parte_1 sostenendone l'erroneità con riferimento ai seguenti profili: 1) nullità della notifica dell'avviso di addebito in questione, atteso che la stessa sarebbe avvenuta nelle mani di “un presunto nipote del ricorrente”, del quale nel giudizio di primo grado non era stata riconosciuta sottoscrizione ed identità, tenuto altresì conto che, come emergeva dalla documentazione anagrafica in atti, “il ricorrente alla data della presunta notifica del 9.10.2014 non conviveva con alcun familiare” e che, in caso di mancata consegna personale della raccomandata, “ai fini del perfezionamento della notifica sarebbe stato comunque necessario che alla notifica fosse seguito - ma così non è stato nel caso di specie - l'avviso a mezzo raccomandata al destinatario”; 2) conseguente omessa declaratoria da parte del giudice di prime cure dell'intervenuta prescrizione del credito vantato CP_ dall' non rilevando peraltro la richiesta di dilazione del debito contributivo che secondo le controparti sarebbe stata proposta in data 22.11.2016 dall'istante con conseguente riconoscimento del debito da parte del contribuente, atteso che 2a) “la documentazione depositata dagli enti odierni appellati nelle memorie di costituzione del primo grado di giudizio, rappresentano esclusivamente mere stampe - prive anche di data certa - di pagine web – tempestivamente impugnate e disconosciute - che non forniscono alcuna prova e, ciò, anche in merito ad un'eventuale dilazione di pagamento sottoscritta dall'esponente” e che 2b) “finanche un'eventuale dilazione di pagamento sottoscritta dal contribuente non avrebbe comunque interrotto la prescrizione quinquennale”, essendo la giurisprudenza di legittimità “concorde nel ritenere che il pagamento parziale, ovvero la richiesta di rateizzazione del debito con il Fisco, ove non esprimano una chiara ed espressa rinunzia al diritto di contestare il debito, non possono considerarsi riconoscimento del debito e conseguentemente non possono essere idonei ad interrompere la prescrizione”, 3) intervenuta emissione della sentenza n. 647/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l., passata in giudicato, mediante la quale era stato accolto altro ricorso proposto ex art. 615 c.p.c. ed era stato annullato l'atto di intimazione n. 10020219004247347000 correlato alle pretese contributive CP_1 incorporate negli avvisi di addebito n. 40020140003863747000 e n. 40020160000695746000, co declaratoria di prescrizione dei crediti fatti valere in quella sede dall'Istituto, sicchè “nessuna altra autorità giudiziaria potrà pronunciarsi sulla stessa domanda anche in virtù del principio del ne bis in idem”.
Sulla base delle deduzioni di cui sopra l'appellante formulava le seguenti conclusioni: a) in via principale, accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate in primo grado e dunque
“..accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dell' per nullità dell'avviso di CP_1
CP_ addebito n.40020140003863747000 e/o per prescrizione del credito dell e/o dell'avviso di intimazione n.1002019900330986/000 dell' e per l'effetto Controparte_4 dichiarare illegittimità della procedura intrapresa con l'avviso di intimazione impugnato.”; b) in via gradata, “annullare l'avviso di intimazione n.10020219004247347/000 dell'
[...]
, poiché l'atto sotteso – avviso di addebito n. 40020140003863747000 - è Controparte_3 CP_1 stato già dichiarato prescritto con la sentenza n. n.647-2022 dell'8.6.2022, dal Tribunale di Nocera Inferiore, sez. Lav., dott. De Angelis, (Rg.n.33/2022); c) il tutto con vittorie di spese e compensi del doppio grado del giudizio, da liquidarsi in favore dell'avv. Marco Giordano.” CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione del e la conferma della sentenza impugnata. Pt_1
Si costituiva altresì sostenendo l'infondatezza delle censure Controparte_5 formulate dall'appellante e rilevando, quanto alle deduzioni richiamate in precedenza sub 3), la evidente strumentalità del complessivo comportamento processuale del non senza rimarcare Pt_1 la conseguente nullità della richiamata sentenza n. 647/2022, atteso che la predetta doveva
“ritenersi tamquam non esset nella parte in cui ha dichiarato nulla l'intimazione di pagamento n.
100 2021 90042473 47 000 in relazione all'avviso di addebito n. 400 2014 00038637 47 000, siccome la sentenza 1506/2022, impugnata in questa sede ed emessa per decidere un giudizio iniziato antecedentemente, ha disatteso ogni contestazione del sig. rispetto all'identico Pt_1 oggetto”, sicchè “la gravità del vizio ne esclude - si ripete: in parte qua - ogni rilevanza giuridica e la rende inidonea a produrre alcun effetto sostanziale o processuale” e “L'insanabilità assoluta riconnessa alla rilevata invalidità non ammette alcuna convalidazione o rimedio”.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello del va accolto negli esclusivi limiti di quanto si dirà. Pt_1
1-2)
Come recentemente rimarcato da Cassazione civile sez. trib., 29/10/2024, n. 27946, nel caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale, in particolare nell'ipotesi di invio della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario), non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, poiché in tal caso operano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle specifiche previste dalla l. n. 890 del 1982. Inoltre va precisato che la consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario perfeziona in ogni caso la notifica, essendo onere del destinatario dimostrare (proponendo querela di falso)
l'assoluta estraneità alla propria sfera personale o famigliare della persona che ha sottoscritto l'avviso.
Trattasi invero di notifica in forma semplificata, non effettuata tramite messi comunali o messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, per la quale trova invece applicazione la lettera b bis) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973 (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI, Ordinanza n. 14093 del 4.5.2022). Da un punto di vista normativo, la modalità del c.d. “invio diretto” della cartella di pagamento è infatti disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 (nel secondo capoverso), secondo cui “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
In tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, e trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82.
Va ricordato infatti che “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che
l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
4160 del 9.2.2022).
Nel caso di specie parte appellante non ha disconosciuto neppure nel presente atto di impugnazione che il luogo dove è avvenuta la notificazione nelle mani del nipote corrispondesse al proprio domicilio inteso quale centro dei propri interessi morali ed economici nonché alla stessa residenza dell'istante, limitandosi il a sostenere nell'atto di appello che “[…]Come dimostrato dal Pt_1 certificato dello stato di famiglia storico rilasciato dal Comune di Mercato S. Severino, depositato all'udienza del 17.1.2020 e telematicamente nel fascicolo telematico del primo grado di giudizio, il ricorrente alla data della presunta notifica del 9.10.2014 non conviveva con alcun familiare”.
In conseguenza di ciò risulta dunque rituale la notifica in data 9.10.2014 dell'avviso di addebito di cui sopra, ricevuto dal nipote del ed in relazione alle quali quest'ultimo non ha fornito in Pt_1 giudizio persuasiva prova di essere stato “senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”
(arg. ex art. 1335 c.c.).
A riprova che l'atto in questione fosse giunto a conoscenza dell'istante ed in ogni caso nella sua sfera di conoscibilità vi è appunto la domanda di rateazione del debito accolta il 22.11.2016, tenuto comunque conto che in questa sede l'appellante si limita a dedurre l'impossibilità di ritenere idonea prova le “mere stampe - prive anche di data certa - di pagine web – tempestivamente impugnate e disconosciute” ma non contesta specificamente in occasione della proposizione del presente atto di appello il fatto storico della presentazione da parte sua della predetta istanza come anche del suo accoglimento da parte dell' . Controparte_6
Con riferimento a tale ultimo profilo va tenuto presente che, come rammentato in termini generali da Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n. 9242, il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, è senz'altro configurabile nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, tanto persino se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso conseguendo da ciò l'interruzione della prescrizione ed il decorso di un nuovo termine dalla scadenza delle singole rate. In termini analoghi si era espressa anche Cassazione civile sez. trib.,
06/02/2024, n.3414, secondo cui la richiesta di rateizzazione, consentendo di ritenere conosciuti dal debitore i titoli di pagamento relativi alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.
In epoca ancora più recente si è espressa nello stesso senso anche Cassazione civile sez. trib.,
23/10/2024, n.27504.
Tanto precisato, va in ogni caso rilevato che, per quanto emerge dagli atti di causa, l'avviso di addebito i titoli in questione non risultano tempestivamente impugnati in precedenza dall'originario ricorrente.
A tal riguardo, la pronuncia n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha risolto la questione se la decorrenza del termine – pacificamente perentorio – per fare opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge 335 del 1995) in quello ordinario decennale, escludendo la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2953
c.c. in quanto tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, il tutto con la precisazione che il medesimo principio vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella CP_1 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 , conv. in legge n. 122 del 2010).
Una volta divenuto inoppugnabile il titolo in questione, possono essere fatti valere in giudizio i soli fatti estintivi sopravvenuti del credito in questione, in particolare la prescrizione quinquennale maturata successivamente alle notifiche in questione. Tenuto conto degli elementi fin qui esposti deve dunque ritenersi corretta, in particolare in termini di fatto, la ricostruzione del primo giudice circa l'esistenza della prova della notifica del 9.10.2014
e dunque della mancata maturazione dei termini di prescrizione alla data della notifica dell'intimazione, pacificamente avvenuta il 28.6.2019.
3) Quanto poi alla censura relativa alla sentenza n. 647/2022 pubblicata l'8.6.2022 ed intervenuta nel corso del presente procedimento, la pronuncia in questione, resa nei confronti delle stesse parti CP_ del presente giudizio ( ed ) ha così disposto: “1) Pt_1 Controparte_5 accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020219004247347/000, relativamente alla pretesa contributiva incorporata negli avvisi di addebito contrassegnati dai nn.
40020140003863747000 e 40020160000695746000; 2) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa.”
Appare opportuno qui richiamare il thema decidundum sul quale è intervenuta la sentenza di cui sopra, quale emerge dallo stesso contenuto della pronuncia in questione.
“Con ricorso depositato in data 05.01.2022, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020219004247347/000, notificata in data
17.12.2021 e relativa al mancato pagamento di due avvisi di addebito, contrassegnati dai nn. CP_ 40020140003863747000 e 40020160000695746000, per contributi Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti presupposti e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio, concludendo come in atti.”
Appare altresì opportuno richiamare il percorso logico-argomentativo adottato nell'occasione dal
Tribunale.
“Il ricorso si è dimostrato fondato e va accolto. CP_ L' peraltro costituitasi tardivamente solo in data 06.06.2022, non ha dato alcuna prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito presupposti, il cui ricevimento è stato espressamente escluso dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio. Né tale prova è stata fornita dall'agente di riscossione, atteso anche che, per gli avvisi di addebito, la formazione e relativa notifica dell'atto esattoriale sono esclusivamente a cura dell'istituto previdenziale (art. 30
d.l. 78/10).
Ne deriva l'annullamento in parte qua dell'intimazione di pagamento impugnata.”
La predetta pronuncia non risulta oggetto di impugnazione ad opera delle parti, come emerge dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria della Corte sulla base di dati acquisiti dal sistema operativo telematico in data 8.10.2025, e deve dunque ritenersi passata in giudicato per effetto del decorso del cd. termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Al riguardo è noto che, come disposto dall'art. 161, 1° comma, c.p.c. “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”.
Va poi affermata l'assoluta ritualità dell'acquisizione della predetta pronuncia n. 647/2022 e della attestazione di cui sopra, atteso anche che il passaggio in giudicato della predetta è intervenuto successivamente all'emissione della sentenza qui impugnata.
Come noto, il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, al pari del giudicato interno, in ogni stato e grado del giudizio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802;
Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015;
Cass. 5 maggio 2016, n. 9059). Come precisato in particolare da Cassazione civile sez. lav.,
06/12/1999, n.13640, anche nel rito del lavoro il giudicato cosiddetto esterno, ove intervenga nel corso del giudizio di primo grado, può essere eccepito fino all'udienza di discussione della causa non trovando preclusione alcuna nel disposto dell'art. 416 c.p.c. e può essere eccepito altresì nel giudizio di secondo grado ove intervenga nel corso di tale giudizio non operando in tal caso la preclusione prevista dall'art. 437 c.p.c., e tale principio, indubbiamente razionale, si spiega considerando che la parte non può di certo sollevare una eccezione - anche sostanziale di merito o in senso proprio - quando non si è ancora verificato il presupposto di fatto o di diritto su cui la eccezione stessa può essere fondata, sicchè, una volta che tale presupposto si verifichi nel corso del giudizio, è ovvio che, proprio a causa dello ius superveniens, la parte interessata deve essere posta in condizione di esercitare compiutamente tutti i suoi diritti, quindi anche quello di dedurre la formazione del giudicato sul rapporto controverso in relazione ad un diverso giudizio (Cass.
6.6.1995, n. 6337).
Quanto poi alla rilevabilità dell'eccezione di giudicato anche in corso di procedimento, va qui dato atto del contenuto di recenti decisioni della Suprema Corte proprio con riferimento a tale aspetto.
Cassazione civile sez. lav. 19.12.2014 n. 26946 ha invero precisato che persino nel giudizio di legittimità l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella dei giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, tant'è che la produzione dei relativi documenti non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato e comprovanti dunque la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attenendo oltretutto gli stessi ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione.
In termini analoghi si è espressa Cassazione civile sez. III 28.7.2014 n. 17069, secondo cui l'autorità conferita tanto al giudicato interno quanto al giudicato esterno, non è conferita nell'interesse di una parte privata ma nell'interesse pubblico corrispondente alla certezza del diritto, di tal che il giudice che si veda prospettare per la prima volta in appello (o in Cassazione) un'eccezione di giudicato esterno formatosi prima della fine del giudizio di primo grado non la può dichiarare inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito.
Sulla stessa linea anche Cassazione civile sez. lav. 17.3.2014 n. 6102, secondo cui in materia di cosa giudicata costituisce "ius receptum" che i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata impongono al giudice di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, il giudicato esterno, sia che questo risulti dagli atti del giudizio di merito, sia nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ed anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, purché risulti, anche dall'esame dei rispettivi scritti difensivi, che esse abbiano avuto piena conoscenza della pendenza di altro giudizio.
Come precisato poi da Cass. civ. Sez. II, 9.7.2004, n. 12739, con specifico riferimento alle questioni pregiudiziali in senso logico l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima. In termini analoghi si è espressa anche Cass. civ. Sez.
III, 3.3.2004, n. 4352, secondo cui allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse (od ulteriori n.d.e.) da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo.
In sostanza, come precisato da Cass. civ. Sez. lavoro, 17.6.2003, n. 9685, il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. -che, in quanto riflesso di quello formale ex art. 324 c.p.c. fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso- si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti
(c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia, di tal che l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo.
Tenuto conto di ciò, le statuizioni contenute nella richiamata pronunzia n. 647/2022 ed il relativo accertamento posto a base della decisione di cui sopra non possono che risultare vincolanti anche con riferimento al presente giudizio, tenuto conto dei principi di cui sopra ed attesa la coincidenza in parte qua dell'oggetto del presente giudizio con quello definito con la sentenza di cui sopra, con riferimento in particolare all'avviso di addebito n. 40020140003863747000, unico titolo fondante l'intimazione di pagamento impugnata nella presente sede.
Deve dunque accogliersi l'appello del con riferimento benvero all'esclusivo profilo di cui Pt_1 alla censura sub 3) dell'atto di appello.
Tenuto conto della circostanza di cui sopra e della maturazione del giudicato in questione in epoca successiva all'emissione della sentenza di primo grado, sussistono senz'altro, ad avviso della Corte, valide ragioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 28.12.2022 da Pt_1
CP_ nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. in proprio e quale mandatario
[...] della -Società di cartolarizzazione dei crediti nonché di Controparte_2 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1506/2022 del Controparte_5
Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello di ed in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie Parte_1
l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020199003309806000 e dichiara non dovuti dal ricorrente gli importi di cui all'avviso di addebito n. 40020140003863747000; compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore dr. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e della camera di consiglio del 27 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 630/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Marco Giordano ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla Via F.P. Volpe n. 8
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. anche quale mandatario di CP_1 CP_2
parte rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti dall'Avv. Franca Borla ed
[...]
GO Di FE, ed elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi, n.38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell' CP_1
E
, in persona del legale rappresentate p.t, parte Controparte_3 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Ernesto Ardia ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 8
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1506/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 12.10.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) CP_ Con ricorso depositato in data 11.7.2019 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 ed innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l., Controparte_3 proponendo opposizione avverso l'atto di intimazione 1002019900330986/000 notificatogli in data CP_ 28.6.2019 dall'Agenzia e fondato sui crediti vantati dall' e già oggetto dell'avviso di addebito n. 40020140003863747000, e chiedendo al giudice adito “..previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione, 1. di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dell' per nullità dell'avviso di addebito n. 40020140003863747000 e/o per prescrizione del CP_1
CP_ credito dell e/o dell'avviso di intimazione n. 1002019900330986/000 dell'
[...]
e per l'effetto dichiarare illegittimità della procedura intrapresa con Controparte_4
l'avviso di intimazione impugnato;
2. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge da liquidarsi in favore dell'avv. Marco
Giordano.”
A sostegno della propria domanda il esponeva che: in data 28.6.2019 l' Pt_1 Controparte_3
di Salerno gli aveva notificato l'intimazione n. 10020199003309806/000 sulla base CP_3 dell'asserito mancato pagamento della somma di € 2.338,71 di cui all'avviso di addebito n.
40020140003863747000; secondo l'agente esattore il predetto avviso di addebito, emesso per il CP_ mancato pagamento di crediti per i contributi IVS indicati in ricorso introduttivo e relativi all'anno 2013, sarebbe stata notificato all'istante in data 9.10.2014.
Tanto esposto il ricorrente eccepiva la mancata notifica nei suoi confronti dell'avviso di addebito in CP_ questione e la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall' CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' anche quale mandatario di Controparte_2 documentando la rituale notificazione dell'avviso di avviso di addebito n. 40020140003863747000.
Si costituiva altresì l' documentando l'accoglimento di una richiesta di rateazione del CP_3 debito formulata dal e contestando l'eccezione di prescrizione del credito formulata Pt_1 dall'istante.
Con la sentenza n. 1506/2022 qui impugnata il Tribunale rigettava l'opposizione de qua e condannava l'istante al pagamento in favore dell' delle spese di lite, con compensazione CP_3
CP_ delle stesse nei confronti dell'
A sostegno della propria decisione il primo giudice rilevava che l'avviso di addebito sotteso all'intimazione qui impugnata era stato ritualmente impugnato il 9.10.2014 e, dunque, non era maturata la prescrizione eccepita dal Pt_1
Con atto di appello depositato il 28.12.2022 censurava la sentenza di primo grado Parte_1 sostenendone l'erroneità con riferimento ai seguenti profili: 1) nullità della notifica dell'avviso di addebito in questione, atteso che la stessa sarebbe avvenuta nelle mani di “un presunto nipote del ricorrente”, del quale nel giudizio di primo grado non era stata riconosciuta sottoscrizione ed identità, tenuto altresì conto che, come emergeva dalla documentazione anagrafica in atti, “il ricorrente alla data della presunta notifica del 9.10.2014 non conviveva con alcun familiare” e che, in caso di mancata consegna personale della raccomandata, “ai fini del perfezionamento della notifica sarebbe stato comunque necessario che alla notifica fosse seguito - ma così non è stato nel caso di specie - l'avviso a mezzo raccomandata al destinatario”; 2) conseguente omessa declaratoria da parte del giudice di prime cure dell'intervenuta prescrizione del credito vantato CP_ dall' non rilevando peraltro la richiesta di dilazione del debito contributivo che secondo le controparti sarebbe stata proposta in data 22.11.2016 dall'istante con conseguente riconoscimento del debito da parte del contribuente, atteso che 2a) “la documentazione depositata dagli enti odierni appellati nelle memorie di costituzione del primo grado di giudizio, rappresentano esclusivamente mere stampe - prive anche di data certa - di pagine web – tempestivamente impugnate e disconosciute - che non forniscono alcuna prova e, ciò, anche in merito ad un'eventuale dilazione di pagamento sottoscritta dall'esponente” e che 2b) “finanche un'eventuale dilazione di pagamento sottoscritta dal contribuente non avrebbe comunque interrotto la prescrizione quinquennale”, essendo la giurisprudenza di legittimità “concorde nel ritenere che il pagamento parziale, ovvero la richiesta di rateizzazione del debito con il Fisco, ove non esprimano una chiara ed espressa rinunzia al diritto di contestare il debito, non possono considerarsi riconoscimento del debito e conseguentemente non possono essere idonei ad interrompere la prescrizione”, 3) intervenuta emissione della sentenza n. 647/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l., passata in giudicato, mediante la quale era stato accolto altro ricorso proposto ex art. 615 c.p.c. ed era stato annullato l'atto di intimazione n. 10020219004247347000 correlato alle pretese contributive CP_1 incorporate negli avvisi di addebito n. 40020140003863747000 e n. 40020160000695746000, co declaratoria di prescrizione dei crediti fatti valere in quella sede dall'Istituto, sicchè “nessuna altra autorità giudiziaria potrà pronunciarsi sulla stessa domanda anche in virtù del principio del ne bis in idem”.
Sulla base delle deduzioni di cui sopra l'appellante formulava le seguenti conclusioni: a) in via principale, accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate in primo grado e dunque
“..accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dell' per nullità dell'avviso di CP_1
CP_ addebito n.40020140003863747000 e/o per prescrizione del credito dell e/o dell'avviso di intimazione n.1002019900330986/000 dell' e per l'effetto Controparte_4 dichiarare illegittimità della procedura intrapresa con l'avviso di intimazione impugnato.”; b) in via gradata, “annullare l'avviso di intimazione n.10020219004247347/000 dell'
[...]
, poiché l'atto sotteso – avviso di addebito n. 40020140003863747000 - è Controparte_3 CP_1 stato già dichiarato prescritto con la sentenza n. n.647-2022 dell'8.6.2022, dal Tribunale di Nocera Inferiore, sez. Lav., dott. De Angelis, (Rg.n.33/2022); c) il tutto con vittorie di spese e compensi del doppio grado del giudizio, da liquidarsi in favore dell'avv. Marco Giordano.” CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione del e la conferma della sentenza impugnata. Pt_1
Si costituiva altresì sostenendo l'infondatezza delle censure Controparte_5 formulate dall'appellante e rilevando, quanto alle deduzioni richiamate in precedenza sub 3), la evidente strumentalità del complessivo comportamento processuale del non senza rimarcare Pt_1 la conseguente nullità della richiamata sentenza n. 647/2022, atteso che la predetta doveva
“ritenersi tamquam non esset nella parte in cui ha dichiarato nulla l'intimazione di pagamento n.
100 2021 90042473 47 000 in relazione all'avviso di addebito n. 400 2014 00038637 47 000, siccome la sentenza 1506/2022, impugnata in questa sede ed emessa per decidere un giudizio iniziato antecedentemente, ha disatteso ogni contestazione del sig. rispetto all'identico Pt_1 oggetto”, sicchè “la gravità del vizio ne esclude - si ripete: in parte qua - ogni rilevanza giuridica e la rende inidonea a produrre alcun effetto sostanziale o processuale” e “L'insanabilità assoluta riconnessa alla rilevata invalidità non ammette alcuna convalidazione o rimedio”.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello del va accolto negli esclusivi limiti di quanto si dirà. Pt_1
1-2)
Come recentemente rimarcato da Cassazione civile sez. trib., 29/10/2024, n. 27946, nel caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale, in particolare nell'ipotesi di invio della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario), non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, poiché in tal caso operano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle specifiche previste dalla l. n. 890 del 1982. Inoltre va precisato che la consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario perfeziona in ogni caso la notifica, essendo onere del destinatario dimostrare (proponendo querela di falso)
l'assoluta estraneità alla propria sfera personale o famigliare della persona che ha sottoscritto l'avviso.
Trattasi invero di notifica in forma semplificata, non effettuata tramite messi comunali o messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, per la quale trova invece applicazione la lettera b bis) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973 (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI, Ordinanza n. 14093 del 4.5.2022). Da un punto di vista normativo, la modalità del c.d. “invio diretto” della cartella di pagamento è infatti disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 (nel secondo capoverso), secondo cui “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
In tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, e trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82.
Va ricordato infatti che “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che
l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
4160 del 9.2.2022).
Nel caso di specie parte appellante non ha disconosciuto neppure nel presente atto di impugnazione che il luogo dove è avvenuta la notificazione nelle mani del nipote corrispondesse al proprio domicilio inteso quale centro dei propri interessi morali ed economici nonché alla stessa residenza dell'istante, limitandosi il a sostenere nell'atto di appello che “[…]Come dimostrato dal Pt_1 certificato dello stato di famiglia storico rilasciato dal Comune di Mercato S. Severino, depositato all'udienza del 17.1.2020 e telematicamente nel fascicolo telematico del primo grado di giudizio, il ricorrente alla data della presunta notifica del 9.10.2014 non conviveva con alcun familiare”.
In conseguenza di ciò risulta dunque rituale la notifica in data 9.10.2014 dell'avviso di addebito di cui sopra, ricevuto dal nipote del ed in relazione alle quali quest'ultimo non ha fornito in Pt_1 giudizio persuasiva prova di essere stato “senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”
(arg. ex art. 1335 c.c.).
A riprova che l'atto in questione fosse giunto a conoscenza dell'istante ed in ogni caso nella sua sfera di conoscibilità vi è appunto la domanda di rateazione del debito accolta il 22.11.2016, tenuto comunque conto che in questa sede l'appellante si limita a dedurre l'impossibilità di ritenere idonea prova le “mere stampe - prive anche di data certa - di pagine web – tempestivamente impugnate e disconosciute” ma non contesta specificamente in occasione della proposizione del presente atto di appello il fatto storico della presentazione da parte sua della predetta istanza come anche del suo accoglimento da parte dell' . Controparte_6
Con riferimento a tale ultimo profilo va tenuto presente che, come rammentato in termini generali da Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n. 9242, il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, è senz'altro configurabile nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, tanto persino se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso conseguendo da ciò l'interruzione della prescrizione ed il decorso di un nuovo termine dalla scadenza delle singole rate. In termini analoghi si era espressa anche Cassazione civile sez. trib.,
06/02/2024, n.3414, secondo cui la richiesta di rateizzazione, consentendo di ritenere conosciuti dal debitore i titoli di pagamento relativi alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.
In epoca ancora più recente si è espressa nello stesso senso anche Cassazione civile sez. trib.,
23/10/2024, n.27504.
Tanto precisato, va in ogni caso rilevato che, per quanto emerge dagli atti di causa, l'avviso di addebito i titoli in questione non risultano tempestivamente impugnati in precedenza dall'originario ricorrente.
A tal riguardo, la pronuncia n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha risolto la questione se la decorrenza del termine – pacificamente perentorio – per fare opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge 335 del 1995) in quello ordinario decennale, escludendo la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2953
c.c. in quanto tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, il tutto con la precisazione che il medesimo principio vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella CP_1 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 , conv. in legge n. 122 del 2010).
Una volta divenuto inoppugnabile il titolo in questione, possono essere fatti valere in giudizio i soli fatti estintivi sopravvenuti del credito in questione, in particolare la prescrizione quinquennale maturata successivamente alle notifiche in questione. Tenuto conto degli elementi fin qui esposti deve dunque ritenersi corretta, in particolare in termini di fatto, la ricostruzione del primo giudice circa l'esistenza della prova della notifica del 9.10.2014
e dunque della mancata maturazione dei termini di prescrizione alla data della notifica dell'intimazione, pacificamente avvenuta il 28.6.2019.
3) Quanto poi alla censura relativa alla sentenza n. 647/2022 pubblicata l'8.6.2022 ed intervenuta nel corso del presente procedimento, la pronuncia in questione, resa nei confronti delle stesse parti CP_ del presente giudizio ( ed ) ha così disposto: “1) Pt_1 Controparte_5 accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020219004247347/000, relativamente alla pretesa contributiva incorporata negli avvisi di addebito contrassegnati dai nn.
40020140003863747000 e 40020160000695746000; 2) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa.”
Appare opportuno qui richiamare il thema decidundum sul quale è intervenuta la sentenza di cui sopra, quale emerge dallo stesso contenuto della pronuncia in questione.
“Con ricorso depositato in data 05.01.2022, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020219004247347/000, notificata in data
17.12.2021 e relativa al mancato pagamento di due avvisi di addebito, contrassegnati dai nn. CP_ 40020140003863747000 e 40020160000695746000, per contributi Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti presupposti e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio, concludendo come in atti.”
Appare altresì opportuno richiamare il percorso logico-argomentativo adottato nell'occasione dal
Tribunale.
“Il ricorso si è dimostrato fondato e va accolto. CP_ L' peraltro costituitasi tardivamente solo in data 06.06.2022, non ha dato alcuna prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito presupposti, il cui ricevimento è stato espressamente escluso dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio. Né tale prova è stata fornita dall'agente di riscossione, atteso anche che, per gli avvisi di addebito, la formazione e relativa notifica dell'atto esattoriale sono esclusivamente a cura dell'istituto previdenziale (art. 30
d.l. 78/10).
Ne deriva l'annullamento in parte qua dell'intimazione di pagamento impugnata.”
La predetta pronuncia non risulta oggetto di impugnazione ad opera delle parti, come emerge dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria della Corte sulla base di dati acquisiti dal sistema operativo telematico in data 8.10.2025, e deve dunque ritenersi passata in giudicato per effetto del decorso del cd. termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Al riguardo è noto che, come disposto dall'art. 161, 1° comma, c.p.c. “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”.
Va poi affermata l'assoluta ritualità dell'acquisizione della predetta pronuncia n. 647/2022 e della attestazione di cui sopra, atteso anche che il passaggio in giudicato della predetta è intervenuto successivamente all'emissione della sentenza qui impugnata.
Come noto, il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, al pari del giudicato interno, in ogni stato e grado del giudizio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802;
Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015;
Cass. 5 maggio 2016, n. 9059). Come precisato in particolare da Cassazione civile sez. lav.,
06/12/1999, n.13640, anche nel rito del lavoro il giudicato cosiddetto esterno, ove intervenga nel corso del giudizio di primo grado, può essere eccepito fino all'udienza di discussione della causa non trovando preclusione alcuna nel disposto dell'art. 416 c.p.c. e può essere eccepito altresì nel giudizio di secondo grado ove intervenga nel corso di tale giudizio non operando in tal caso la preclusione prevista dall'art. 437 c.p.c., e tale principio, indubbiamente razionale, si spiega considerando che la parte non può di certo sollevare una eccezione - anche sostanziale di merito o in senso proprio - quando non si è ancora verificato il presupposto di fatto o di diritto su cui la eccezione stessa può essere fondata, sicchè, una volta che tale presupposto si verifichi nel corso del giudizio, è ovvio che, proprio a causa dello ius superveniens, la parte interessata deve essere posta in condizione di esercitare compiutamente tutti i suoi diritti, quindi anche quello di dedurre la formazione del giudicato sul rapporto controverso in relazione ad un diverso giudizio (Cass.
6.6.1995, n. 6337).
Quanto poi alla rilevabilità dell'eccezione di giudicato anche in corso di procedimento, va qui dato atto del contenuto di recenti decisioni della Suprema Corte proprio con riferimento a tale aspetto.
Cassazione civile sez. lav. 19.12.2014 n. 26946 ha invero precisato che persino nel giudizio di legittimità l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella dei giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, tant'è che la produzione dei relativi documenti non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato e comprovanti dunque la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attenendo oltretutto gli stessi ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione.
In termini analoghi si è espressa Cassazione civile sez. III 28.7.2014 n. 17069, secondo cui l'autorità conferita tanto al giudicato interno quanto al giudicato esterno, non è conferita nell'interesse di una parte privata ma nell'interesse pubblico corrispondente alla certezza del diritto, di tal che il giudice che si veda prospettare per la prima volta in appello (o in Cassazione) un'eccezione di giudicato esterno formatosi prima della fine del giudizio di primo grado non la può dichiarare inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito.
Sulla stessa linea anche Cassazione civile sez. lav. 17.3.2014 n. 6102, secondo cui in materia di cosa giudicata costituisce "ius receptum" che i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata impongono al giudice di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, il giudicato esterno, sia che questo risulti dagli atti del giudizio di merito, sia nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ed anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, purché risulti, anche dall'esame dei rispettivi scritti difensivi, che esse abbiano avuto piena conoscenza della pendenza di altro giudizio.
Come precisato poi da Cass. civ. Sez. II, 9.7.2004, n. 12739, con specifico riferimento alle questioni pregiudiziali in senso logico l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima. In termini analoghi si è espressa anche Cass. civ. Sez.
III, 3.3.2004, n. 4352, secondo cui allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse (od ulteriori n.d.e.) da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo.
In sostanza, come precisato da Cass. civ. Sez. lavoro, 17.6.2003, n. 9685, il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. -che, in quanto riflesso di quello formale ex art. 324 c.p.c. fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso- si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti
(c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia, di tal che l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo.
Tenuto conto di ciò, le statuizioni contenute nella richiamata pronunzia n. 647/2022 ed il relativo accertamento posto a base della decisione di cui sopra non possono che risultare vincolanti anche con riferimento al presente giudizio, tenuto conto dei principi di cui sopra ed attesa la coincidenza in parte qua dell'oggetto del presente giudizio con quello definito con la sentenza di cui sopra, con riferimento in particolare all'avviso di addebito n. 40020140003863747000, unico titolo fondante l'intimazione di pagamento impugnata nella presente sede.
Deve dunque accogliersi l'appello del con riferimento benvero all'esclusivo profilo di cui Pt_1 alla censura sub 3) dell'atto di appello.
Tenuto conto della circostanza di cui sopra e della maturazione del giudicato in questione in epoca successiva all'emissione della sentenza di primo grado, sussistono senz'altro, ad avviso della Corte, valide ragioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 28.12.2022 da Pt_1
CP_ nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. in proprio e quale mandatario
[...] della -Società di cartolarizzazione dei crediti nonché di Controparte_2 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 1506/2022 del Controparte_5
Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello di ed in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie Parte_1
l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020199003309806000 e dichiara non dovuti dal ricorrente gli importi di cui all'avviso di addebito n. 40020140003863747000; compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)