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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12032/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Palermo, Via W.A. Mozart n. 10, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza RI Emanuele Orlando, 14, presso lo studio degli avvocati Francesco Salvo e Stefano Conti, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per mandato in atti
ATTORE contro nato a [...] il [...] e residente a [...]
Costantino n. 5 C.F. , elettivamente domiciliato in Palermo,via Marchese Ugo C.F._2
n.26, presso lo studio dell'avv. Marcello Damiata che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliata in PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 14 90138 PALERMO presso lo studio dell'avv. CONTI STEFANO e dell'avv. FRANCESCO SALVO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 quinquies c.p.c. depositato il 3/10/2023 il signor , Parte_1 comproprietario delle unità abitative site in Palermo via Francesco Lo Jacono n. 100, poste al piano quinto, iscritte al NCEU di Palermo rispettivamente al foglio 43 particella 550 sub 25 cat A3 ed al foglio 43 particella 550 sub 26 cat A3, ha chiesto la condanna del signor al Controparte_1 pagamento della somma di euro 37.984,66, pari alla propria quota di 1/3, a titolo di indennità di occupazione dei suindicati immobili dall'anno 2012 fino all'anno 2021, con la condanna al rimborso delle spese di lite.
Si è costituita con comparsa di intervento nel presente giudizio altresì la GN , CP_2 aderendo alle domande di parte ricorrente e chiedendo la liquidazione della propria quota di 1/3 quantificandola anch'ella in € 37.984,66 (1/3 del totale richiesto pari ad € 113.954,00).
pagina 1 di 4 Il resistente si è costituito con memoria di costituzione e risposta, con la quale si è opposto alle domande formulate dai signori , chiedendone il rigetto e la condanna alle spese del presente Pt_1 giudizio.
Il signor ha allegato agli atti del giudizio i contratti preliminari di acquisto degli CP_1 immobili su indicati, dai quali si evince che lo stesso ne aveva ottenuto il possesso nell'anno 1986 al momento della stipula dei due contratti preliminari di compravendita e di avere corrisposto agli alienanti l'intero prezzo di acquisto degli immobili. Il resistente ha contestato quindi la domanda di risarcimento formulata da parte ricorrente, negando l'esistenza dei danni lamentati dai signori a Pt_1 causa dell'occupazione degli immobili oggetto del presente giudizio.
Successivamente, la GN ha modificato la domanda inizialmente formulata CP_2 esponendo che, con atto notificato il 14.03.2024 al sig. , i sig.ri RI e CP_1 Pt_2 [...]
quali eredi di , hanno ceduto la loro quota dell'indennità di occupazione ai Parte_3 Persona_1 sig.ri e . Di conseguenza, il ricorrente e la interveniente hanno chiesto la CP_2 Parte_1 liquidazione dell'intera quota complessiva di risarcimento pari ad € 113.954,00.
Il resistente ha contestato il mutamento della domanda di parte ricorrente e interveniente, chiedendo che sia dichiarato irrituale, tardivo e inammissibile.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 31/5/2024 è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, la domanda formulata dai signori appare infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati. Pt_1
Dai documenti depositati dalle parti, si rileva che con contratti preliminari del 24.06.1986 i sig.ri , e , quest'ultimo in Parte_4 Persona_1 CP_2 Parte_1 proprio e nella qualità di procuratore speciale del sig , trasferivano al sig. Parte_5 CP_1 la proprietà delle unità immobiliari per cui è causa dietro pagamento della somma di lire
[...] ottanta milioni per ciascun immobile, corrispondente all'intero prezzo concordato.
I promittenti venditori concedevano al promittente acquirente il possesso immediato degli immobili oggetto dei preliminari, con la facoltà di concederli in locazione e trattenerne il relativo canone locatizio. Il contratto definitivo non veniva mai stipulato tra i contraenti e il signor CP_1 veniva lasciato nel possesso degli immobili fino al 2015, quando quest'ultimo promuoveva un
[...] giudizio avanti al Tribunale di Palermo, al fine di ottenere il riconoscimento dell'avvenuta usucapione dei suindicati immobili. Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 5079/2017 di rigetto della domanda di usucapione degli immobili oggetto dei preliminari di vendita.
Con successivo giudizio gli odierni ricorrenti ottenevano la sentenza n. 2750/2021, con la quale il Tribunale di Palermo dichiarava l'occupazione illegittima degli immobili di proprietà dei signori da parte del signor condannandolo di conseguenza al rilascio degli stessi. Pt_1 Controparte_1
Il Tribunale con la suindicata sentenza riconosceva che l'odierno resistente, ottenuto dai promittenti alienanti legittimamente il possesso dei beni promessi in vendita, aveva pagato l'intero prezzo di vendita degli immobili, ma aveva perso il diritto di ottenere il trasferimento della proprietà di questi ultimi ai sensi dell'art. 2932 c.c. per il decorso del termine di prescrizione decennale.
Con riguardo alla domanda oggetto del presente giudizio, giova ricordare gli alternanti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità relativamente al diritto al risarcimento dei danni discendenti dall'occupazione senza titolo di immobili e, in particolare, la teoria normativa del danno e la teoria causale.
pagina 2 di 4 Secondo la prima teoria, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, avulso da qualsiasi previsione di onere probatorio a carico del danneggiato.
Secondo la tesi normativa, al contrario, il danno da occupazione senza titolo è un danno conseguenza che, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma l'alleggerimento dell'onere probatorio a carico del danneggiato non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, escludendo ogni automatismo nell'aggiudicazione del risarcimento del danno.
Con il provvedimento n. 33645 del 2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno voluto comporre il contrasto di orientamenti suddetto, insorto fra la Seconda e la Terza Sezione Civile circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione senza titolo.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, se da un lato la legge stabilisce alcune situazioni in cui è automaticamente dovuta l'indennità di occupazione senza titolo, come nel caso della scadenza della locazione, dall'altro la giurisprudenza richiede una prova del danno per altri casi di occupazione illegittima.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto che al quesito se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria debba darsi risposta positiva nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della seconda sezione civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (confronta Cassazione n. 39/2021,
Cassazione n. 4936/2022, Cassazione n. 12865/2022).
Le Sezioni Unite hanno ammesso che l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. Pertanto, nel caso di occupazione abusiva di immobile, le stesse ammettono accanto alla tutela reale, volta alla reintegra nella disponibilità del bene occupato, anche la tutela risarcitoria concernente, non il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì direttamente, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, la lesione del diritto di proprietà ovvero del diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. “In tal caso, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità, che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dalla occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito inoltre che ”se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni ad un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto nelle perdite subite”.
pagina 3 di 4 Pertanto, in definitiva, nel caso di occupazione senza titolo di un immobile da parte di un terzo, una volta che sia stata data prova del concreto danno da perdita subita, di cui il proprietario chieda il risarcimento, ove quest'ultimo non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella medesima ipotesi, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Nella fattispecie in oggetto, si rileva che, successivamente alla sottoscrizione dei contratti preliminari di acquisto dei due immobili da parte del signor , quest'ultimo ne ha mantenuto il CP_1 possesso per ben trenta anni. Gli odierni ricorrenti, infatti, soltanto con diffide stragiudiziali del 17.3.2017 e del 14.12.2017, chiedevano all'odierno resistente il rilascio degli immobili ed il pagamento dell'indennità di occupazione, dopo l'emissione della sentenza, con la quale Tribunale di Palermo rigettava la domanda di riconoscimento dell'usucapione dei due appartamenti.
Quindi i signori non hanno dimostrato l'esistenza di un danno da occupazione illegittima, Pt_1 considerato che, per un trentennio, non hanno mostrato alcun interesse né ad ottenere la reintegra nella disponibilità dei beni, né il pagamento della relativa indennità di occupazione.
Pertanto, aderendo al suindicato orientamento indicato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, la relativa domanda di condanna del resistente al risarcimento del danno per avere occupato gli immobili in oggetto, va rigettata, in quanto non supportata dalla prova del verificarsi di un danno a causa del comportamento illecito del . CP_1
Le ulteriori domande formulate rimangono assorbite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- rigetta le domande formulate dal ricorrente e dalla interveniente;
.- Condanna altresì le parti soccombenti in solido tra loro a rimborsare al resistente le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma terzo c.p.c..
Palermo, 9 gennaio 2025
Il Giudice Onorario Antonina Giardina Giardina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12032/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Palermo, Via W.A. Mozart n. 10, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza RI Emanuele Orlando, 14, presso lo studio degli avvocati Francesco Salvo e Stefano Conti, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per mandato in atti
ATTORE contro nato a [...] il [...] e residente a [...]
Costantino n. 5 C.F. , elettivamente domiciliato in Palermo,via Marchese Ugo C.F._2
n.26, presso lo studio dell'avv. Marcello Damiata che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliata in PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 14 90138 PALERMO presso lo studio dell'avv. CONTI STEFANO e dell'avv. FRANCESCO SALVO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 quinquies c.p.c. depositato il 3/10/2023 il signor , Parte_1 comproprietario delle unità abitative site in Palermo via Francesco Lo Jacono n. 100, poste al piano quinto, iscritte al NCEU di Palermo rispettivamente al foglio 43 particella 550 sub 25 cat A3 ed al foglio 43 particella 550 sub 26 cat A3, ha chiesto la condanna del signor al Controparte_1 pagamento della somma di euro 37.984,66, pari alla propria quota di 1/3, a titolo di indennità di occupazione dei suindicati immobili dall'anno 2012 fino all'anno 2021, con la condanna al rimborso delle spese di lite.
Si è costituita con comparsa di intervento nel presente giudizio altresì la GN , CP_2 aderendo alle domande di parte ricorrente e chiedendo la liquidazione della propria quota di 1/3 quantificandola anch'ella in € 37.984,66 (1/3 del totale richiesto pari ad € 113.954,00).
pagina 1 di 4 Il resistente si è costituito con memoria di costituzione e risposta, con la quale si è opposto alle domande formulate dai signori , chiedendone il rigetto e la condanna alle spese del presente Pt_1 giudizio.
Il signor ha allegato agli atti del giudizio i contratti preliminari di acquisto degli CP_1 immobili su indicati, dai quali si evince che lo stesso ne aveva ottenuto il possesso nell'anno 1986 al momento della stipula dei due contratti preliminari di compravendita e di avere corrisposto agli alienanti l'intero prezzo di acquisto degli immobili. Il resistente ha contestato quindi la domanda di risarcimento formulata da parte ricorrente, negando l'esistenza dei danni lamentati dai signori a Pt_1 causa dell'occupazione degli immobili oggetto del presente giudizio.
Successivamente, la GN ha modificato la domanda inizialmente formulata CP_2 esponendo che, con atto notificato il 14.03.2024 al sig. , i sig.ri RI e CP_1 Pt_2 [...]
quali eredi di , hanno ceduto la loro quota dell'indennità di occupazione ai Parte_3 Persona_1 sig.ri e . Di conseguenza, il ricorrente e la interveniente hanno chiesto la CP_2 Parte_1 liquidazione dell'intera quota complessiva di risarcimento pari ad € 113.954,00.
Il resistente ha contestato il mutamento della domanda di parte ricorrente e interveniente, chiedendo che sia dichiarato irrituale, tardivo e inammissibile.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 31/5/2024 è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, la domanda formulata dai signori appare infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati. Pt_1
Dai documenti depositati dalle parti, si rileva che con contratti preliminari del 24.06.1986 i sig.ri , e , quest'ultimo in Parte_4 Persona_1 CP_2 Parte_1 proprio e nella qualità di procuratore speciale del sig , trasferivano al sig. Parte_5 CP_1 la proprietà delle unità immobiliari per cui è causa dietro pagamento della somma di lire
[...] ottanta milioni per ciascun immobile, corrispondente all'intero prezzo concordato.
I promittenti venditori concedevano al promittente acquirente il possesso immediato degli immobili oggetto dei preliminari, con la facoltà di concederli in locazione e trattenerne il relativo canone locatizio. Il contratto definitivo non veniva mai stipulato tra i contraenti e il signor CP_1 veniva lasciato nel possesso degli immobili fino al 2015, quando quest'ultimo promuoveva un
[...] giudizio avanti al Tribunale di Palermo, al fine di ottenere il riconoscimento dell'avvenuta usucapione dei suindicati immobili. Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 5079/2017 di rigetto della domanda di usucapione degli immobili oggetto dei preliminari di vendita.
Con successivo giudizio gli odierni ricorrenti ottenevano la sentenza n. 2750/2021, con la quale il Tribunale di Palermo dichiarava l'occupazione illegittima degli immobili di proprietà dei signori da parte del signor condannandolo di conseguenza al rilascio degli stessi. Pt_1 Controparte_1
Il Tribunale con la suindicata sentenza riconosceva che l'odierno resistente, ottenuto dai promittenti alienanti legittimamente il possesso dei beni promessi in vendita, aveva pagato l'intero prezzo di vendita degli immobili, ma aveva perso il diritto di ottenere il trasferimento della proprietà di questi ultimi ai sensi dell'art. 2932 c.c. per il decorso del termine di prescrizione decennale.
Con riguardo alla domanda oggetto del presente giudizio, giova ricordare gli alternanti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità relativamente al diritto al risarcimento dei danni discendenti dall'occupazione senza titolo di immobili e, in particolare, la teoria normativa del danno e la teoria causale.
pagina 2 di 4 Secondo la prima teoria, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, avulso da qualsiasi previsione di onere probatorio a carico del danneggiato.
Secondo la tesi normativa, al contrario, il danno da occupazione senza titolo è un danno conseguenza che, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma l'alleggerimento dell'onere probatorio a carico del danneggiato non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, escludendo ogni automatismo nell'aggiudicazione del risarcimento del danno.
Con il provvedimento n. 33645 del 2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno voluto comporre il contrasto di orientamenti suddetto, insorto fra la Seconda e la Terza Sezione Civile circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione senza titolo.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, se da un lato la legge stabilisce alcune situazioni in cui è automaticamente dovuta l'indennità di occupazione senza titolo, come nel caso della scadenza della locazione, dall'altro la giurisprudenza richiede una prova del danno per altri casi di occupazione illegittima.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto che al quesito se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria debba darsi risposta positiva nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della seconda sezione civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (confronta Cassazione n. 39/2021,
Cassazione n. 4936/2022, Cassazione n. 12865/2022).
Le Sezioni Unite hanno ammesso che l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. Pertanto, nel caso di occupazione abusiva di immobile, le stesse ammettono accanto alla tutela reale, volta alla reintegra nella disponibilità del bene occupato, anche la tutela risarcitoria concernente, non il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì direttamente, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, la lesione del diritto di proprietà ovvero del diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. “In tal caso, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità, che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dalla occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito inoltre che ”se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni ad un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto nelle perdite subite”.
pagina 3 di 4 Pertanto, in definitiva, nel caso di occupazione senza titolo di un immobile da parte di un terzo, una volta che sia stata data prova del concreto danno da perdita subita, di cui il proprietario chieda il risarcimento, ove quest'ultimo non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella medesima ipotesi, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Nella fattispecie in oggetto, si rileva che, successivamente alla sottoscrizione dei contratti preliminari di acquisto dei due immobili da parte del signor , quest'ultimo ne ha mantenuto il CP_1 possesso per ben trenta anni. Gli odierni ricorrenti, infatti, soltanto con diffide stragiudiziali del 17.3.2017 e del 14.12.2017, chiedevano all'odierno resistente il rilascio degli immobili ed il pagamento dell'indennità di occupazione, dopo l'emissione della sentenza, con la quale Tribunale di Palermo rigettava la domanda di riconoscimento dell'usucapione dei due appartamenti.
Quindi i signori non hanno dimostrato l'esistenza di un danno da occupazione illegittima, Pt_1 considerato che, per un trentennio, non hanno mostrato alcun interesse né ad ottenere la reintegra nella disponibilità dei beni, né il pagamento della relativa indennità di occupazione.
Pertanto, aderendo al suindicato orientamento indicato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, la relativa domanda di condanna del resistente al risarcimento del danno per avere occupato gli immobili in oggetto, va rigettata, in quanto non supportata dalla prova del verificarsi di un danno a causa del comportamento illecito del . CP_1
Le ulteriori domande formulate rimangono assorbite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- rigetta le domande formulate dal ricorrente e dalla interveniente;
.- Condanna altresì le parti soccombenti in solido tra loro a rimborsare al resistente le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma terzo c.p.c..
Palermo, 9 gennaio 2025
Il Giudice Onorario Antonina Giardina Giardina
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