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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23716/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
SEZIONE SE CO NDA CIVILE in persona del gi udi ce desi gnato dot t.ssa Assunt a C anonaco , ha pronunci ato l a seguente
SENTENZ A nell a caus a civil e di prim o grado i scrit t a al n. 23716 del Ruolo general e per gli a ffari contenziosi dell'anno 2023 rimessa in decisione giusta ordinanza pronunciata in data
20.02.2025, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, i n persona del Mi nistro pro Parte_1
tempore
Parte_2
, in p ersona d el l egal e rapp resen tan te p ro tempore
[...] tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Rom a, vi a dei Portoghesi 12 sono dom icili ati
- OP PONENTE -
E
(T rib. Roma), codi ce Controparte_1
fiscal e in pers ona d ei curatori fallimen tari Avv. P.IVA_1 Controparte_2
Prof. Avv. e Dott. Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 13 rappresentato e difeso dall'Avv. Katiuscia Perna ed elettivamente domiciliato presso il suo studi o in Rom a, alla Via Fabio M assim o, 88 giust a procura deposit at a unit am ent e all 'at to di cost ituzione di nuovo di fensore
- OPPOST O -
OGGETTO: opposi zione a decreto ingiuntivo n. 5807/2023 del 23/ 03/2023, emess o dal
Tri bunal e Ordinari o di Rom a (RG n. 8615/2023 ), not ifi cat o in dat a 23 m arzo 2023 , in mat eri a di appalto di servi zi di puli zi a .
CONCLUS IONI : come da difese in atti e memorie depositate ex art. 189 c.p.c. da parte opposta in data
18.12.2024 da intendersi integralmente trascritti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con at to di cit azione noti ficat o in dat a 02.05.2023 e in dat a 10.07.2023 il
[...]
Parte (di s eguito per brevit à anche ) e l' Parte_1
[...]
proponeva no opposi zi one di nanzi all'int es tat o Parte_2
Tri bunal e avvers o il decreto ingi unti vo n. 5 807/20 23 noti fi cato il 23.03.2023, con il qual e era st at o loro inti mato il pagam ent o dell a somm a di € 92. 079,12, olt re accessori, interessi e spese, in favore d el import o rit enuto Parte_4
dovut o a titol o di s aldo per “com penso revisi onal e - adeguam ento costo del lav oro” (euro
30.573,50), per saldo com pensi relat ivi ai servizi di pulizi a resi (euro 60.899,26) e per interessi di m ora , da rit ardato pagamento di fat ture (euro 606,36), nell 'ambit o del “cont ratto attuativo per la fornitura di servizi di pulizia mediante l'utilizzo di personale ex LSU e/o ex
LPU» sottoscritt o il 21 novem bre 2007 dal , in bonis, e dall' CP_1 [...]
, ora Controparte_5 [...]
(di seguito per brevi tà anche ). Parte_2 Pt_2
In parti col are, nel ri corso monit orio il Fallimento d educeva che: CP_1 CP_1
- il R aggruppament o Temporaneo di Imprese , costit uito t ra il Parte_4
il (m andat ario), il
[...] Controparte_6 [...]
e l a si era aggiudicato la gara di appalt o per Controparte_7 Controparte_8
pagina 2 di 13 l'affidamento del servizio di pulizie presso gli istituti scolastici mediante l'impiego di ex lavoratori soci alm ente utili e/o di pubblica uti lità ; -a seguito dell 'aggi udi cazione, era l i l cont ratto Controparte_9 Controparte_10
norm ati vo avente ad oggetto la regol amentazione della fornitura dei servi zi di puli zi a presso gli isti tuti scol asti ci nel la menzionat a regi one;
- in vi rtù di quanto previst o dal contratt o norm ati vo, il (i n qualit à di impresa mandant e Parte_4
dem andat a al l'es ecuzi one m at eri al e di tut te l e prest azioni previste dal cont rat to) sottoscriveva il contratto attuati vo in dat a 21.11.2007 con l' odierno Controparte_11
opponent e;
- dall 'esame dell a docum entazione cont abil e del , dichi arato fal lito , era CP_1
risul tat a l 'esist enza d ei crediti i ndi cati del ri corso moni tori o nei confront i dell' Is titut o Parte scol astico, i n solido con il .
Part e opponente , a s ostegno dell 'opposi zione , eccepiva: -in via pregiudi zi al e l'i ncompetenza territ ori al e del Tribunal e ordi nari o di R oma per essere com petent e il Tribunale ordinari o di
OL; - in vi a prel iminare la pres cri zione del credito nell a sua i nterezza;
- nel merito, l a non debenza del credito ingiunto.
In particolare, assumeva che l'importo di euro 30.573,50, era stato indebitamente richiesto in ragi one di un non consentito autom ati co e unil at eral e “adeguam ent o del com penso dovut o al maggior costo del lavoro dipendente”, provocato dalla necessità di aumentare di una singola ora il s ervizio dei lavorat ori impi egati nello svolgim ento della prestazi one.
Precisava che si a il contratto norm ativo che il susseguent e contratt o attuati vo prevedevano speci fi ci limiti all a modi ficazione del l'i mporto cont rattual e (fi sso e invari abil e) , anche a front e di una vari azi one del numero dei l avoratori , e che, al la luce del rim edio di cui all 'art .
1467 (risoluzione per eccessiva onerosità), previsto dall'ordimento in caso una eventuale variazione dell'equilibrio sinallagmatico del contratto, doveva escludersi la legittimità di una unilat eral e modifi ca dell e patt uizioni cont rattuali . In ogni caso cont est ava l'ef fetti va modifica dell'orario di lavoro, allegando che il aveva i mpiegato per l'esecuzione CP_1
del servizi o una sola unit à l avorati va in l uogo dell e quattro indicat e nell e fatture.
pagina 3 di 13 Riguardo al pret es o credito di € 60.899,26 , eccepi va l 'avvenuto parzi al e pagam ent o, deducendo che alcune fatt ure non erano stat e pagat e a causa dell a m ancata prest azione d el servi zio da part e del personal e del i nadempi ment o che era stato oggetto di Parte_4
contestazi one con not e del 09.02.2012 e del 15.05.2012). Form ulava eccezione di inadem pim ento, ribadendo che pres so l ' era stato impiegato un solo lavoratore (e non Pt_2
i 4 i ndi cati nell a fatt ura).
Quanto all'importo di euro 606,36, preteso a titolo di interessi per il tardivo pagamento di alcune fatture, eccepiva l'inesigibilità de l credito per avere il omes so di CP_1
present are il rendi conto m ens ile del servizio prestat o (previst o dal contratto attuativo com e onere propedeut ico all 'em issi one delle fat ture ). Chiedeva quindi di revocare il decret o ingiuntivo oppos to.
Con decreto del 05.07.2023 il Tribunal e ri leva va la nul lità dell 'atto di cit azione in opposizione per il mancato ri spetto del termi ne a compari re di cui all'art. 163 bis co. 1
c.p.c. (t ermini li beri non minori di centoventi giorni t ra il gi orno della noti fi cazi one dell a citazione e quello dell'udienza in citazione), nonché in mancanza delle indicazioni di cui all'art. 163 co. 3, n. 7 c.p. , disponendone la rinnovazione.
La difesa erariale provvedeva irritualmente alla rinnovazione dell'atto di citazione con noti fica eseguit a in dat a 10 l uglio 2023 , senza indi care l a nuova dat a di com pari zi one del 24 gennaio 2023 fiss at a dal Giudi ce (m enzi ona ndo l a precedent e data di comparizi one del 30 sett embre 2023 , indi cata nell'att o di ci tazione datat o e notifi cato il 2 m aggio 2023 ), senza le indicazioni di cui all'art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. .
Si costituiva tuttavia tempestivamente (così sanando i vizi dell'atto) il Controparte_1 rilevando, quanto all'incompetenza, l'irritualità e l'infondatezza
[...] dell'eccezione avversaria , nonché la genericità dell'eccezione preliminare di prescrizione e com unque l a sua infondat ezza per essere st at o il t ermine di prescrizi one ri petutam ente interrotto .
pagina 4 di 13 Nel merito ril evava , quanto l 'im porto pret eso per “compenso revisi onale -adeguament o del cost o del l avoro (di euro 30.573,50 ), che la debenza di t ale somma era st at a già ri conos ciut a dal Tar con s ent enza pass ata in giudi cato (sent enza n. 3013/2016), con cui era CP_10
stat a di chiarata l'il legit timit à - nulli tà del l 'art . 12 del contratto norm ativo (che faceva divi eto di m odi fi ca del prezzo di appalt o) . Assume va che, da un l ato, era st ato cost retto a dare attuazione all'accordo sindacal e del 30.07.2007 aument ando l'orario di lavoro da 35 a
36 ore, con conseguent e aggravio di costi, ment re , dall 'alt ro , aveva rispett at o il contratto Parte normativo con il che obbligava l'appaltatore a mantenere gli stessi livelli occupazionali e retri butivi del pers onale ex LSU ed ex LPU esistenti all a data dell a st ipul a .
Assumeva che nell a s peci e non poteva t rovare applicazi one l 'istit uto della eccessiva onerosit à sopravvenuta tal e da far sorgere il diri tto all a risol uzione del cont rat to, non essendo int ervenut o al cuno squilibrio tra prest azioni non previsto al m om ento del la concl usione del cont rat to, né al cun event o st raordinario e imprevedibil e .
Riguardo all'importo di euro 60.899,26 preteso per mancato pagamento dei compensi, evi denzi ava che nell e fatt ure em ess e dal non vi era al cuna i ndi cazi one del num ero CP_1
di lavorat ori impi egati per lo svolgim ent o del servi zio e che l 'istitut o aveva dirit to, Pt_2 per contratto, all'impiego di un solo lavoratore LSU. Precisava che non vi era prova dell'inadempimento contestato all'appaltatore .
Con ri ferim ento al l a debenza degli i nt eressi dom andat i all egava che il a veva CP_1
ricevuto, si a pure i n rit ardo, i l pagam ento del c orrispett ivo dovuto, em ett endo le fatture senza pres entare previam ent e il rendi conto. Chi edeva qui ndi il rigetto dell 'opposi zione e, in subordine, di condannare le parti opponenti, in solido, al pagamento dell'importo che
“risulterà dovuto all'esito del giudizio, eventualmente anche all'esito di ctu, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monet aria dal dì del dovuto al saldo ”.
Esauri ta l a fase int roduttiva con il deposit o di mem ori e integrati ve da parte del sol o
, in s ede di prim a comparizi one l a causa veniva rinviat a per l a rim essione in CP_1 decisione con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c., utilizzati pagina 5 di 13 solamente da part e oppost a per il deposit o di note di preci sazione dell e conclusioni e del la comparsa conclusionale. Al termine dell'udienza , sostituita dal deposito di note scritte ex art . 127 ter cpc, l a caus a veniva rim essa in decisione.
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompet enza territoriale del Tribunal e di Rom a a favore di quell o di OL , che gli opponenti indi cano tant o com e locus contractus , quanto come l ocus destinat ae solutionis, nonché quale foro esclusivo stabilito per accordo delle parti, consacrato nell'art. 23 del contratto normativo e nell'art. 5 del contratto attuativo, in deroga alla disciplina legale sulla com pet enza per t erri tori o.
L'eccezione è infondata per le seguenti ragioni.
Come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13908/2024 (che ha definito il regol am ent o di com pet enza propost o in uno dei giudi zi paralleli int rodotti i n vi a monit ori a
Parte dal cont ro il ), l'art. 25 c.p.c., nel prevedere il c.d. foro erariale per le cause CP_1
nell e quali si a convenut a una pubbl ica am minist razione dell o Stato, i ndi vidua una com pet enza funzionale inderogabil e che radi ca l e cause concernenti di ritt i di obbligazi one presso il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi.
Trattandosi di competenza inderogabile viene in rilievo la nullità dell'art. 23 del contratto normativo (rubricato “Foro competente”) e dell'art. 5 del contratto attuativo, nella misura in cui , devolvendo escl usivam ent e al Tri bunal e di Napol i ogni controversia inerent e al rapporto contrattual e, precludono al credit ore l a scelt a di uno dei fori el ettivam ent e concorrent i previsti dall'art. 25 c.p.c., segnatamente il forum destinatae solutionis che nella fattispecie è
Roma. E infatti, s ebbene OL sia il luo go (coincidente con una sede distrettual e dell'Avvocatura dello Stato) in cui l'obbligazione contrattuale è sorta (dunque astrattamente sel ezionabile dal ), quell o in cui essa doveva eseguirsi è R om a, si a perché qui si CP_1 trova il domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, co. 3 c.p.c. (il CONSORZIO in bonis aveva sede i n R om a, all a Vi a R occa di Papa n. 21), si a perché a Rom a ha sede l a CP_12
pagina 6 di 13 Parte d'Italia, presso la quale il , tenuto per l'I stituto al pagamento delle rispettive obbligazioni, ha per legge l'ufficio di tesoreria che deve eseguire gli ordini di pagamento
(art. 54 r.d. n. 2440/ 1923 e artt . 278, l ett. d), 287 e 407 r.d. n. 827/ 1924).
All a luce di quant o sopra, legittim am ent e il ri corrent e in m onitorio ha scelto di proporre dom anda di pagam ento (nell a speci e m edi ant e procedim ento m onitorio) innanzi al Tri bunal e capitol ino el ett o com e forum destinat ae solutionis.
L'eccezione formulata dall 'opponente di prescrizi one del credit o nell a sua i nt erezza è del tutto generi ca e deve es sere dis att esa, n on essendo speci fi cati quali si ano i crediti rispett o ai quali l a st essa sarebbe maturat a, t enuto conto anche degli at ti int erruttivi deposi tati e d el precedente gi udi zio inst aurat o dinanzi al Tar defi nito con sent enza n. 3013/ 2016 CP_10
(doc c.n.9,10,11, 33 del fas cicolo part e oppost a).
Nel m erito, riguardo all a dom anda pret esa a tit olo di sal do per “com penso revisional e - adeguamento costo del lavoro”, di euro 30.573,50, ovvero di rimborso d el maggior costo sostenuto per il personale dipendente in forza dell'accordo sindacale regionale della del 30.07.2007, che ha aum ent ato la settim ana l avorat iva dei l avoratori ex LSU ed CP_10
ex LPU da 35 a 36 ore, l a di fesa erarial e ha dedotto che il regol amento cont rattuale nel s uo complesso, nel sancire il principio di invariabilità dell'importo contrattuale, abbia negato in iure qualsiasi fondamento alla pretesa creditoria dell'opposto .
L'opposizione sul punto è fondata.
Part e opposta pone a fondam ento dell a propri a pretesa l a sentenza passat a in gi udi cat o del
TAR – C ampani a, intervenut a t ra l e st esse part i (sent . 3013/ 2016 , doc. 10 del fasci col o di part e oppost a), ass umendo alt resì che il proprio di ritt o a ri det erminare i l corrispetti vo del servi zio di pulizia i n corso di appalto deriverebbe dall e cl ausole contenut e nel cont ratto norm ati vo e cons eguent em ent e nel cont ratto attuati vo.
La tesi non può ess ere condivi sa.
In primo luogo, deve procedersi ad una corret ta qual ifi cazione della dom anda del convenut o - opposto da i nt enders i (così com e evi denziato dalla ri chi am at a sent enza del Tar C ampania n.
pagina 7 di 13 3013/ 2016 pronunci at a t ra le st ess e parti che sull a m edesima ri chi est a ha declinato l a propri a giurisdizione in favore del giudice ordi nari o) “come diritto al rimborso dei maggiori oneri economici derivanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato e, segnatamente, consistente nell'incremento dell'orario di lavoro della manodopera i n cor s o di appalto;
profi l o che atti ene, quindi, all a vari azione del quantum delle prestazioni richieste al gestore, nonché all'incidenza della stessa sulla remuneratività del corrispetti vo ab origi ne patt uito ”.
Giova precisare che tal e sent enza, pronunci ata proprio t ra il e il CP_1 [...]
ha, da un l at o ritenuto la nullit à del la cl ausol a cont enut a nell 'art. 12, Controparte_13 comma 2, del contratto normativo, recepita nel susseguente contratto attuativo (“la revisione dei prezzi … potrà essere effettuata subordinatamente ed entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio”) - in quanto ritenuta arbitrariamente limitativa nel quantum dell'adeguamento periodico del corrispettivo e contraria, come tale, all a norma im perativam ente pres cri tti va del compenso revisi onale t ramit e apposit a stat uizione cont ratt ual e - e dall'alt ro (rit endendo l 'operativi tà dell 'art . 115 del d.lgs.
n.163/2006 per effetto sostitutivo automatico) ha condannato l'amministrazione al pagam ent o i n favore del del com penso revi sional e ex art. 115 cit ., i ndi cando i CP_1
cri teri per l a sua det erm inazione e speci ficando la natura degli int eressi (ex art. 4 del d.lgs.
n.231/2002).
La m edesim a sent enza , con ri guardo al la dom anda di rim borso dei m aggi ori costi sos tenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e della corrispondente maggior ret ri buzione del pers onale im piegato in appalto (ripropost a in quest a sede) ha ril evat o che -a differenza di quella inerente al compenso revisionale spettante in virtù dell'art. 115 d.lgs.
163/2006 (concernente l'adeguamento del prezzo degli appalti di servizi e di forniture rispetto all'andamento di mercato dei costi dei fattori produt tivi) scrutinata ed accolta- la stessa era sot tratt a all a giurisdizi one del giudice ammini st rat iva, avendo ad oggetto “il
pagina 8 di 13 total mente distint o profil o del ri mborso dei maggi ori oneri economi ci deri vanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato ”.
La dom anda in es am e (in quest a s ede ripropost a) ha quindi ad ogget to, come specifi cam ente ribadit o dall a ri chi am ata s ent enza del giudice amm inist rativo, i l di stint o profilo del rimborso dei maggi ori oneri economi ci deri vanti da una ci rcostanza estranea all'andam ent o di m ercato dei cost i del s ervi zio affidato e, segnat am ent e, consi st ent e nell 'increm ent o dell 'orario di l avoro dell a m anodopera in corso di appal to. Tal e profil o att iene al la vari azi one del quantum dell e pres tazioni ri chi est e al gest ore, nonché all 'inci denza dell a stessa sull a remunerativi tà del corrispett ivo ab origine pattuito, sull a quale è pacifi ca l a giurisdi zione del gi udi ce ordinari o nell a fase di esecuzione di un rapporto negozi al e iur e privatorum, chi am at o a vagli are l a conformit à dell e regole convenzionali e del l e rel ati ve condott e att uative all a norm ati va civili sti ca.
Nel dett agl io si chiede a questo Gi udi ce di accertare, previa i nterpretazi one dell a disciplina convenzionale, se nella fattispecie di causa sussista il diritto patrimoniale dell'opposto al rimborso dei m aggi ori oneri s ost enuti per la vari azione quantit ativa dell a prest azione erogata dovuta all'incremento del monte ore della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto.
Osserva il Giudice che l a copert ura dei maggiori cost i derivanti dall'i ncrem ento dell 'orario di lavoro in corso di appalt o trova la propri a disci plina negozi ale nel l'art . 4, com mi 5 e 6, del cont ratto norm ativo del 28 di cembre 2006: "L'importo contrattual e... - recit a, segnat am ente, la cl ausol a in parol a - ri mane fisso ed invariabil e per l 'int era durata del contratt o anche i n pres enza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate inf atti non subiranno variazioni in diminuzione … L'assuntore curerà di assicurare, in ogni caso, il mant eniment o dei l ivelli occupaz ionali e retri buti vi del personale ex ISU ed ex LPU esist enti all a data di stipul a del present e contratt o;
le economie ri venienti dall e cessazioni del personal e a qualunque titol o verifi catesi nell 'arco t emporal e di durat a del contratt o, nonché quell e mat ur ate, per eff etto dell e precedenti cessazioni, a decorrere dalla stipul a del
pagina 9 di 13 presente contratto, saranno utiliz zat e per il progressi vo adeguamento contrattual e del personale dall e at tuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore pro capite, per migli orare l a qualit à dei s er vizi prestat i ovvero per far fronte, con l e ore aggi unti ve, all e predet te cessazioni, alle quali , comunque, non potrà fai segui to alcuna nuova ass unzione di unità lavorati ve".
La regolamentazione negoziale riportata, nella misura in cui prevede l'invariabilità del corrispettivo contrattuale durante l'intera esecuzione dell'appalto, salva la facoltà dell'appaltatore di utilizzare le economie di spesa derivanti dalle cessazioni dei contratti con il personale dipendente, al fine di consentire l'adeguamento stipendiale del personale in servi zio fi no ad un massi mo di 40 ore pro capit e, non cont empla il diritto al la revis ione del compenso per variazione quantitativa della prestazione resa dall'appaltatore (nell'impiego del personal e per un maggior num ero di ore setti manal i). Tal e fattispeci e non ri sulta altresì riconducibil e all a cl aus ola ed al provvediment o attuati vo di revisione periodica disci plinati dal m enzi onato art. 115 del d.l gs. n. 163/2006 che concernono, com e chi ari to espress ament e dall a giurisprudenza amm inist rativa, l'adeguamento del prezzo degli appal ti di servi zi e fornit ure rispet to all 'andam ent o di m ercat o dei costi dei fatt ori produt tivi.
Ne consegue che, ad avviso del Tribunal e, non è fondata l a domanda propost a dal , CP_1
avendo il cont rat to espress am ent e previ sto le condi zioni i n ordine all a nat ura e quanti tà dell e prest azi oni dovut e ed espress am ente di sci plinat o l a copertura dei m aggiori costi derivanti dall'incremento dell'orario di lavoro in corso di esecuzione dell'appalto (art. 4, comma 5 e 6 del contratto normativo sopra indicato), finanche prevedendo che l'importo contrattual e dovess e rim anere fisso e invari abil e per l 'int era durat a del cont ratto anche i n presenza di vari azione del numero di lavoratori.
Del resto, l'appaltatore, a fronte di una variazione (inerente al quant um dell a prest azione richi est a e impost a dall e parti s indacali ) che comporti uno squili bri o del sinallagm a contrattual e (ol tre ai limiti previsti al moment o dell a stipula) ha la possibil ità di azionare il rimedio di cui all'art. 1467 c.c., atteso che le ipotesi legali di risoluzione del contratto ben pagina 10 di 13 possono t rovare applicazione anche per i contratt i dell a pubbli ca ammi nist razione (non sottraendosi questi ultimi alla generale disci plina di tut el a dell e att ri buzioni patrimoniali derivanti dal cont ratto e, dunque, del sinallagm a cont rattual e, cfr. C onsi glio di Stat o n.3653/2016).
Riguardo all 'import o di euro 60.899,26 pret eso a tit olo di saldo dei compensi rel ati vi ai servi zi di puli zia es eguiti , parte opponente ha eccepito il parzi al e pagam ent o e l'inadempimento del che avrebbe , altresì, impiegato una sola unità lavorativa, a CP_1
front e di 4 indicat e i n fatt ura.
E' noto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l a ri soluzi one contratt uale, per i l ri sarci mento del danno, ovvero per l'adempimento, deve solt ant o provare l a fonte (negozi ale o l egal e) del suo di ritto ed il rel ativo t erm ine di scadenza, limit andosi all a m era all egazione dell a ci rcost anza del l'inadem pim ento del la contropart e, mentre il debitore convenut o è gravat o dell'onere dell a di most razione del fatt o esti ntivo dell'alt rui pret es a, costituit o dall'avvenut o adempim ento, o dal l 'eccezione d'inadempimento del credit ore ex art. 1460 c.c (cfr. tra t ant e C ass. S ez. 6 - 1, Ordinanza n.
25584 del 12/ 10/2018; cas s. S ez.Un. n. 3373/2010).
La giurisprudenza di l egitti mità ha poi preci sat o che nel caso in cui si versi i n una situazi one di inadempimento cont ratt uale di appalto, spett a all'appal tat ore che agi sca i n giudi zio per ott enere il pagamento del corrispettivo l'onere del la prova dell 'esat t o adempim ento dell a propri a obbli gazi one, nel m om ento in cui il committ ent e eccepi sca l'inadempim ento (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/ 01/2019; Cass. n. 936/2010).
Nel la parti col are fat tispeci e i n esam e il , ri corrente in m onit ori o, ha provat o il CP_1
titolo, ovvero l a fonte negozi al e del diritto fat to val ere (il cont ratto at tuativo per l a fornitura di servizi di pulizia mediante l'utilizzo di personale ex LSU e/o ex LPU sottoscritto il 21 novembre 2007 dal , in bonis, e dall' CP_1 [...]
) m ent re, a front e dell 'eccezi one ex art. 1460 Parte_5
c.c. formul at a da part e opponente (ri guardo all e fatt ure di cui all a p.7 dell 'at to di pagina 11 di 13 opposizione), ha allegato e document ato che all ' era destinato per lo Parte_2
svolgimento del servizi o di puli zi a un solo dipendent e (e non quattro com e contes tat o dall' , cfr. doc.4 p.68 del fasci col o di part e oppost a) , aggiungendo che dal le fatture Pt_2 emesse non risultava l'impiego delle 4 unità (prevedendo il capitolato tecnico l'impiego di una sol a unit à).
Il , tuttavia, a fronte dell'eccezione di inadempimento dell' - che ha CP_1 Pt_2
contestat o anche l a mancata es ecuzione dell a prestazi one nei mesi di febbraio e maggio 2012
(inadempi mento che era st ato gi à oggetto di contestazi one da part e dell ' , con note del Pt_2
09.02.2012 e del 15.05.2012) , null a ha provato o chi esto di provare sul punto (ovvero s ull a effettiva esecuzione dell e prest azi on i di cui è cont estat a la mancat a esecuzione ). Ne consegue che non è dovuto l'importo di 18.824,22 richiesto riguardo alle due fatture di febbraio e m aggio 2012 (cfr. fattura n.1031 del 29.02.2012 e n. 3158 del 31.05.2012, cfr. doc. 17 del fasci col o di part e opposta) .
L'Istituto ha poi riconosciuto che il minore pagamento eseguito rispetto alle fatture azionate
(per l e fatt ure n.8351 del 30.11.2011 e n. 9140 del 31.12.2011) è di pes o non dall'inadempimento della controparte, ma dalle risorse disponibili, circostanza che di per sé non può giusti ficare il mancat o pagam ent o del corrispetti vo per l e prest azioni rese.
In conclusione , è li quidabil e a titol o di saldo per com pensi rel ati vi ai servi zi di puli zi a ,
l'importo di euro 42.075,04 (ovvero euro 60.899,26 meno euro 18.824,22) .
Riguardo poi all a domanda di pagam ento degli i nteressi di m ora per l a somm a complessiva di euro 606,36 , port at a dall e fatture in atti (doc. 18 del fasci col o monit ori ), determinat a i n applicazione del tasso maggiorato previsto dall'art. 13, co. 4 del contratto normativo a front e del t ardivo pagam ento di alcuni canoni m ensili, l a difesa erari ale ha concent rat o l'opposizione sull'inosservanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentare un rendiconto mensile delle attività svolte in ossequio all'art. 15.1 del capitolato tecnico
(rubricato “Modalità di pagamento”) prima di emettere le fatture.
pagina 12 di 13 Tutt avi a, riti ene il Tribunale che il pagament o dell 'import o pacifi cam ent e esegui t o, anche s e in ritardo, costituisca un comportamento che manifesta in maniera inequivoca l'accettazione del servi zi o senza riserve (pure in mancanza di rendi conto) e pertanto sono dovuti gli interessi per tardivo pagam ent o nell a misura ri chi est a.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e part e opponente deve essere condannata al pagam ento , i n favore d i part e oppost a, dell 'importo di euro 42.681,40, oltre int eressi com e indi cati nel decreto ingiuntivo oppos to.
Il parzi al e accogli ment o della opposi zione e la com plessità dell e quest ioni tratt at e (in parti col are riguardo all a nat ura e all a genesi del credit o pret eso a seguito dell a modi fica dei contratti e degli orari di l avoro) gi usti fi cano l a compensazione dell e spese del giudi zio di opposizione
P.Q.M.
Il Tri bunal e, definiti vam ent e pronunciando, ogni diversa dom anda ed eccezione res pint a cos ì provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di euro 42.681,40 , ol tre int eressi come indicati nel decret o ingiunti vo opposto;
- com pens a t ra l e parti le spese del giudi zio di opposi zione.
Roma, 26.02.2025
Il Giudice
Assunt a C anonaco pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
SEZIONE SE CO NDA CIVILE in persona del gi udi ce desi gnato dot t.ssa Assunt a C anonaco , ha pronunci ato l a seguente
SENTENZ A nell a caus a civil e di prim o grado i scrit t a al n. 23716 del Ruolo general e per gli a ffari contenziosi dell'anno 2023 rimessa in decisione giusta ordinanza pronunciata in data
20.02.2025, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, i n persona del Mi nistro pro Parte_1
tempore
Parte_2
, in p ersona d el l egal e rapp resen tan te p ro tempore
[...] tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Rom a, vi a dei Portoghesi 12 sono dom icili ati
- OP PONENTE -
E
(T rib. Roma), codi ce Controparte_1
fiscal e in pers ona d ei curatori fallimen tari Avv. P.IVA_1 Controparte_2
Prof. Avv. e Dott. Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 13 rappresentato e difeso dall'Avv. Katiuscia Perna ed elettivamente domiciliato presso il suo studi o in Rom a, alla Via Fabio M assim o, 88 giust a procura deposit at a unit am ent e all 'at to di cost ituzione di nuovo di fensore
- OPPOST O -
OGGETTO: opposi zione a decreto ingiuntivo n. 5807/2023 del 23/ 03/2023, emess o dal
Tri bunal e Ordinari o di Rom a (RG n. 8615/2023 ), not ifi cat o in dat a 23 m arzo 2023 , in mat eri a di appalto di servi zi di puli zi a .
CONCLUS IONI : come da difese in atti e memorie depositate ex art. 189 c.p.c. da parte opposta in data
18.12.2024 da intendersi integralmente trascritti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con at to di cit azione noti ficat o in dat a 02.05.2023 e in dat a 10.07.2023 il
[...]
Parte (di s eguito per brevit à anche ) e l' Parte_1
[...]
proponeva no opposi zi one di nanzi all'int es tat o Parte_2
Tri bunal e avvers o il decreto ingi unti vo n. 5 807/20 23 noti fi cato il 23.03.2023, con il qual e era st at o loro inti mato il pagam ent o dell a somm a di € 92. 079,12, olt re accessori, interessi e spese, in favore d el import o rit enuto Parte_4
dovut o a titol o di s aldo per “com penso revisi onal e - adeguam ento costo del lav oro” (euro
30.573,50), per saldo com pensi relat ivi ai servizi di pulizi a resi (euro 60.899,26) e per interessi di m ora , da rit ardato pagamento di fat ture (euro 606,36), nell 'ambit o del “cont ratto attuativo per la fornitura di servizi di pulizia mediante l'utilizzo di personale ex LSU e/o ex
LPU» sottoscritt o il 21 novem bre 2007 dal , in bonis, e dall' CP_1 [...]
, ora Controparte_5 [...]
(di seguito per brevi tà anche ). Parte_2 Pt_2
In parti col are, nel ri corso monit orio il Fallimento d educeva che: CP_1 CP_1
- il R aggruppament o Temporaneo di Imprese , costit uito t ra il Parte_4
il (m andat ario), il
[...] Controparte_6 [...]
e l a si era aggiudicato la gara di appalt o per Controparte_7 Controparte_8
pagina 2 di 13 l'affidamento del servizio di pulizie presso gli istituti scolastici mediante l'impiego di ex lavoratori soci alm ente utili e/o di pubblica uti lità ; -a seguito dell 'aggi udi cazione, era l i l cont ratto Controparte_9 Controparte_10
norm ati vo avente ad oggetto la regol amentazione della fornitura dei servi zi di puli zi a presso gli isti tuti scol asti ci nel la menzionat a regi one;
- in vi rtù di quanto previst o dal contratt o norm ati vo, il (i n qualit à di impresa mandant e Parte_4
dem andat a al l'es ecuzi one m at eri al e di tut te l e prest azioni previste dal cont rat to) sottoscriveva il contratto attuati vo in dat a 21.11.2007 con l' odierno Controparte_11
opponent e;
- dall 'esame dell a docum entazione cont abil e del , dichi arato fal lito , era CP_1
risul tat a l 'esist enza d ei crediti i ndi cati del ri corso moni tori o nei confront i dell' Is titut o Parte scol astico, i n solido con il .
Part e opponente , a s ostegno dell 'opposi zione , eccepiva: -in via pregiudi zi al e l'i ncompetenza territ ori al e del Tribunal e ordi nari o di R oma per essere com petent e il Tribunale ordinari o di
OL; - in vi a prel iminare la pres cri zione del credito nell a sua i nterezza;
- nel merito, l a non debenza del credito ingiunto.
In particolare, assumeva che l'importo di euro 30.573,50, era stato indebitamente richiesto in ragi one di un non consentito autom ati co e unil at eral e “adeguam ent o del com penso dovut o al maggior costo del lavoro dipendente”, provocato dalla necessità di aumentare di una singola ora il s ervizio dei lavorat ori impi egati nello svolgim ento della prestazi one.
Precisava che si a il contratto norm ativo che il susseguent e contratt o attuati vo prevedevano speci fi ci limiti all a modi ficazione del l'i mporto cont rattual e (fi sso e invari abil e) , anche a front e di una vari azi one del numero dei l avoratori , e che, al la luce del rim edio di cui all 'art .
1467 (risoluzione per eccessiva onerosità), previsto dall'ordimento in caso una eventuale variazione dell'equilibrio sinallagmatico del contratto, doveva escludersi la legittimità di una unilat eral e modifi ca dell e patt uizioni cont rattuali . In ogni caso cont est ava l'ef fetti va modifica dell'orario di lavoro, allegando che il aveva i mpiegato per l'esecuzione CP_1
del servizi o una sola unit à l avorati va in l uogo dell e quattro indicat e nell e fatture.
pagina 3 di 13 Riguardo al pret es o credito di € 60.899,26 , eccepi va l 'avvenuto parzi al e pagam ent o, deducendo che alcune fatt ure non erano stat e pagat e a causa dell a m ancata prest azione d el servi zio da part e del personal e del i nadempi ment o che era stato oggetto di Parte_4
contestazi one con not e del 09.02.2012 e del 15.05.2012). Form ulava eccezione di inadem pim ento, ribadendo che pres so l ' era stato impiegato un solo lavoratore (e non Pt_2
i 4 i ndi cati nell a fatt ura).
Quanto all'importo di euro 606,36, preteso a titolo di interessi per il tardivo pagamento di alcune fatture, eccepiva l'inesigibilità de l credito per avere il omes so di CP_1
present are il rendi conto m ens ile del servizio prestat o (previst o dal contratto attuativo com e onere propedeut ico all 'em issi one delle fat ture ). Chiedeva quindi di revocare il decret o ingiuntivo oppos to.
Con decreto del 05.07.2023 il Tribunal e ri leva va la nul lità dell 'atto di cit azione in opposizione per il mancato ri spetto del termi ne a compari re di cui all'art. 163 bis co. 1
c.p.c. (t ermini li beri non minori di centoventi giorni t ra il gi orno della noti fi cazi one dell a citazione e quello dell'udienza in citazione), nonché in mancanza delle indicazioni di cui all'art. 163 co. 3, n. 7 c.p. , disponendone la rinnovazione.
La difesa erariale provvedeva irritualmente alla rinnovazione dell'atto di citazione con noti fica eseguit a in dat a 10 l uglio 2023 , senza indi care l a nuova dat a di com pari zi one del 24 gennaio 2023 fiss at a dal Giudi ce (m enzi ona ndo l a precedent e data di comparizi one del 30 sett embre 2023 , indi cata nell'att o di ci tazione datat o e notifi cato il 2 m aggio 2023 ), senza le indicazioni di cui all'art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. .
Si costituiva tuttavia tempestivamente (così sanando i vizi dell'atto) il Controparte_1 rilevando, quanto all'incompetenza, l'irritualità e l'infondatezza
[...] dell'eccezione avversaria , nonché la genericità dell'eccezione preliminare di prescrizione e com unque l a sua infondat ezza per essere st at o il t ermine di prescrizi one ri petutam ente interrotto .
pagina 4 di 13 Nel merito ril evava , quanto l 'im porto pret eso per “compenso revisi onale -adeguament o del cost o del l avoro (di euro 30.573,50 ), che la debenza di t ale somma era st at a già ri conos ciut a dal Tar con s ent enza pass ata in giudi cato (sent enza n. 3013/2016), con cui era CP_10
stat a di chiarata l'il legit timit à - nulli tà del l 'art . 12 del contratto norm ativo (che faceva divi eto di m odi fi ca del prezzo di appalt o) . Assume va che, da un l ato, era st ato cost retto a dare attuazione all'accordo sindacal e del 30.07.2007 aument ando l'orario di lavoro da 35 a
36 ore, con conseguent e aggravio di costi, ment re , dall 'alt ro , aveva rispett at o il contratto Parte normativo con il che obbligava l'appaltatore a mantenere gli stessi livelli occupazionali e retri butivi del pers onale ex LSU ed ex LPU esistenti all a data dell a st ipul a .
Assumeva che nell a s peci e non poteva t rovare applicazi one l 'istit uto della eccessiva onerosit à sopravvenuta tal e da far sorgere il diri tto all a risol uzione del cont rat to, non essendo int ervenut o al cuno squilibrio tra prest azioni non previsto al m om ento del la concl usione del cont rat to, né al cun event o st raordinario e imprevedibil e .
Riguardo all'importo di euro 60.899,26 preteso per mancato pagamento dei compensi, evi denzi ava che nell e fatt ure em ess e dal non vi era al cuna i ndi cazi one del num ero CP_1
di lavorat ori impi egati per lo svolgim ent o del servi zio e che l 'istitut o aveva dirit to, Pt_2 per contratto, all'impiego di un solo lavoratore LSU. Precisava che non vi era prova dell'inadempimento contestato all'appaltatore .
Con ri ferim ento al l a debenza degli i nt eressi dom andat i all egava che il a veva CP_1
ricevuto, si a pure i n rit ardo, i l pagam ento del c orrispett ivo dovuto, em ett endo le fatture senza pres entare previam ent e il rendi conto. Chi edeva qui ndi il rigetto dell 'opposi zione e, in subordine, di condannare le parti opponenti, in solido, al pagamento dell'importo che
“risulterà dovuto all'esito del giudizio, eventualmente anche all'esito di ctu, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monet aria dal dì del dovuto al saldo ”.
Esauri ta l a fase int roduttiva con il deposit o di mem ori e integrati ve da parte del sol o
, in s ede di prim a comparizi one l a causa veniva rinviat a per l a rim essione in CP_1 decisione con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c., utilizzati pagina 5 di 13 solamente da part e oppost a per il deposit o di note di preci sazione dell e conclusioni e del la comparsa conclusionale. Al termine dell'udienza , sostituita dal deposito di note scritte ex art . 127 ter cpc, l a caus a veniva rim essa in decisione.
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompet enza territoriale del Tribunal e di Rom a a favore di quell o di OL , che gli opponenti indi cano tant o com e locus contractus , quanto come l ocus destinat ae solutionis, nonché quale foro esclusivo stabilito per accordo delle parti, consacrato nell'art. 23 del contratto normativo e nell'art. 5 del contratto attuativo, in deroga alla disciplina legale sulla com pet enza per t erri tori o.
L'eccezione è infondata per le seguenti ragioni.
Come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13908/2024 (che ha definito il regol am ent o di com pet enza propost o in uno dei giudi zi paralleli int rodotti i n vi a monit ori a
Parte dal cont ro il ), l'art. 25 c.p.c., nel prevedere il c.d. foro erariale per le cause CP_1
nell e quali si a convenut a una pubbl ica am minist razione dell o Stato, i ndi vidua una com pet enza funzionale inderogabil e che radi ca l e cause concernenti di ritt i di obbligazi one presso il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi.
Trattandosi di competenza inderogabile viene in rilievo la nullità dell'art. 23 del contratto normativo (rubricato “Foro competente”) e dell'art. 5 del contratto attuativo, nella misura in cui , devolvendo escl usivam ent e al Tri bunal e di Napol i ogni controversia inerent e al rapporto contrattual e, precludono al credit ore l a scelt a di uno dei fori el ettivam ent e concorrent i previsti dall'art. 25 c.p.c., segnatamente il forum destinatae solutionis che nella fattispecie è
Roma. E infatti, s ebbene OL sia il luo go (coincidente con una sede distrettual e dell'Avvocatura dello Stato) in cui l'obbligazione contrattuale è sorta (dunque astrattamente sel ezionabile dal ), quell o in cui essa doveva eseguirsi è R om a, si a perché qui si CP_1 trova il domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, co. 3 c.p.c. (il CONSORZIO in bonis aveva sede i n R om a, all a Vi a R occa di Papa n. 21), si a perché a Rom a ha sede l a CP_12
pagina 6 di 13 Parte d'Italia, presso la quale il , tenuto per l'I stituto al pagamento delle rispettive obbligazioni, ha per legge l'ufficio di tesoreria che deve eseguire gli ordini di pagamento
(art. 54 r.d. n. 2440/ 1923 e artt . 278, l ett. d), 287 e 407 r.d. n. 827/ 1924).
All a luce di quant o sopra, legittim am ent e il ri corrent e in m onitorio ha scelto di proporre dom anda di pagam ento (nell a speci e m edi ant e procedim ento m onitorio) innanzi al Tri bunal e capitol ino el ett o com e forum destinat ae solutionis.
L'eccezione formulata dall 'opponente di prescrizi one del credit o nell a sua i nt erezza è del tutto generi ca e deve es sere dis att esa, n on essendo speci fi cati quali si ano i crediti rispett o ai quali l a st essa sarebbe maturat a, t enuto conto anche degli at ti int erruttivi deposi tati e d el precedente gi udi zio inst aurat o dinanzi al Tar defi nito con sent enza n. 3013/ 2016 CP_10
(doc c.n.9,10,11, 33 del fas cicolo part e oppost a).
Nel m erito, riguardo all a dom anda pret esa a tit olo di sal do per “com penso revisional e - adeguamento costo del lavoro”, di euro 30.573,50, ovvero di rimborso d el maggior costo sostenuto per il personale dipendente in forza dell'accordo sindacale regionale della del 30.07.2007, che ha aum ent ato la settim ana l avorat iva dei l avoratori ex LSU ed CP_10
ex LPU da 35 a 36 ore, l a di fesa erarial e ha dedotto che il regol amento cont rattuale nel s uo complesso, nel sancire il principio di invariabilità dell'importo contrattuale, abbia negato in iure qualsiasi fondamento alla pretesa creditoria dell'opposto .
L'opposizione sul punto è fondata.
Part e opposta pone a fondam ento dell a propri a pretesa l a sentenza passat a in gi udi cat o del
TAR – C ampani a, intervenut a t ra l e st esse part i (sent . 3013/ 2016 , doc. 10 del fasci col o di part e oppost a), ass umendo alt resì che il proprio di ritt o a ri det erminare i l corrispetti vo del servi zio di pulizia i n corso di appalto deriverebbe dall e cl ausole contenut e nel cont ratto norm ati vo e cons eguent em ent e nel cont ratto attuati vo.
La tesi non può ess ere condivi sa.
In primo luogo, deve procedersi ad una corret ta qual ifi cazione della dom anda del convenut o - opposto da i nt enders i (così com e evi denziato dalla ri chi am at a sent enza del Tar C ampania n.
pagina 7 di 13 3013/ 2016 pronunci at a t ra le st ess e parti che sull a m edesima ri chi est a ha declinato l a propri a giurisdizione in favore del giudice ordi nari o) “come diritto al rimborso dei maggiori oneri economici derivanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato e, segnatamente, consistente nell'incremento dell'orario di lavoro della manodopera i n cor s o di appalto;
profi l o che atti ene, quindi, all a vari azione del quantum delle prestazioni richieste al gestore, nonché all'incidenza della stessa sulla remuneratività del corrispetti vo ab origi ne patt uito ”.
Giova precisare che tal e sent enza, pronunci ata proprio t ra il e il CP_1 [...]
ha, da un l at o ritenuto la nullit à del la cl ausol a cont enut a nell 'art. 12, Controparte_13 comma 2, del contratto normativo, recepita nel susseguente contratto attuativo (“la revisione dei prezzi … potrà essere effettuata subordinatamente ed entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio”) - in quanto ritenuta arbitrariamente limitativa nel quantum dell'adeguamento periodico del corrispettivo e contraria, come tale, all a norma im perativam ente pres cri tti va del compenso revisi onale t ramit e apposit a stat uizione cont ratt ual e - e dall'alt ro (rit endendo l 'operativi tà dell 'art . 115 del d.lgs.
n.163/2006 per effetto sostitutivo automatico) ha condannato l'amministrazione al pagam ent o i n favore del del com penso revi sional e ex art. 115 cit ., i ndi cando i CP_1
cri teri per l a sua det erm inazione e speci ficando la natura degli int eressi (ex art. 4 del d.lgs.
n.231/2002).
La m edesim a sent enza , con ri guardo al la dom anda di rim borso dei m aggi ori costi sos tenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e della corrispondente maggior ret ri buzione del pers onale im piegato in appalto (ripropost a in quest a sede) ha ril evat o che -a differenza di quella inerente al compenso revisionale spettante in virtù dell'art. 115 d.lgs.
163/2006 (concernente l'adeguamento del prezzo degli appalti di servizi e di forniture rispetto all'andamento di mercato dei costi dei fattori produt tivi) scrutinata ed accolta- la stessa era sot tratt a all a giurisdizi one del giudice ammini st rat iva, avendo ad oggetto “il
pagina 8 di 13 total mente distint o profil o del ri mborso dei maggi ori oneri economi ci deri vanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato ”.
La dom anda in es am e (in quest a s ede ripropost a) ha quindi ad ogget to, come specifi cam ente ribadit o dall a ri chi am ata s ent enza del giudice amm inist rativo, i l di stint o profilo del rimborso dei maggi ori oneri economi ci deri vanti da una ci rcostanza estranea all'andam ent o di m ercato dei cost i del s ervi zio affidato e, segnat am ent e, consi st ent e nell 'increm ent o dell 'orario di l avoro dell a m anodopera in corso di appal to. Tal e profil o att iene al la vari azi one del quantum dell e pres tazioni ri chi est e al gest ore, nonché all 'inci denza dell a stessa sull a remunerativi tà del corrispett ivo ab origine pattuito, sull a quale è pacifi ca l a giurisdi zione del gi udi ce ordinari o nell a fase di esecuzione di un rapporto negozi al e iur e privatorum, chi am at o a vagli are l a conformit à dell e regole convenzionali e del l e rel ati ve condott e att uative all a norm ati va civili sti ca.
Nel dett agl io si chiede a questo Gi udi ce di accertare, previa i nterpretazi one dell a disciplina convenzionale, se nella fattispecie di causa sussista il diritto patrimoniale dell'opposto al rimborso dei m aggi ori oneri s ost enuti per la vari azione quantit ativa dell a prest azione erogata dovuta all'incremento del monte ore della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto.
Osserva il Giudice che l a copert ura dei maggiori cost i derivanti dall'i ncrem ento dell 'orario di lavoro in corso di appalt o trova la propri a disci plina negozi ale nel l'art . 4, com mi 5 e 6, del cont ratto norm ativo del 28 di cembre 2006: "L'importo contrattual e... - recit a, segnat am ente, la cl ausol a in parol a - ri mane fisso ed invariabil e per l 'int era durata del contratt o anche i n pres enza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate inf atti non subiranno variazioni in diminuzione … L'assuntore curerà di assicurare, in ogni caso, il mant eniment o dei l ivelli occupaz ionali e retri buti vi del personale ex ISU ed ex LPU esist enti all a data di stipul a del present e contratt o;
le economie ri venienti dall e cessazioni del personal e a qualunque titol o verifi catesi nell 'arco t emporal e di durat a del contratt o, nonché quell e mat ur ate, per eff etto dell e precedenti cessazioni, a decorrere dalla stipul a del
pagina 9 di 13 presente contratto, saranno utiliz zat e per il progressi vo adeguamento contrattual e del personale dall e at tuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore pro capite, per migli orare l a qualit à dei s er vizi prestat i ovvero per far fronte, con l e ore aggi unti ve, all e predet te cessazioni, alle quali , comunque, non potrà fai segui to alcuna nuova ass unzione di unità lavorati ve".
La regolamentazione negoziale riportata, nella misura in cui prevede l'invariabilità del corrispettivo contrattuale durante l'intera esecuzione dell'appalto, salva la facoltà dell'appaltatore di utilizzare le economie di spesa derivanti dalle cessazioni dei contratti con il personale dipendente, al fine di consentire l'adeguamento stipendiale del personale in servi zio fi no ad un massi mo di 40 ore pro capit e, non cont empla il diritto al la revis ione del compenso per variazione quantitativa della prestazione resa dall'appaltatore (nell'impiego del personal e per un maggior num ero di ore setti manal i). Tal e fattispeci e non ri sulta altresì riconducibil e all a cl aus ola ed al provvediment o attuati vo di revisione periodica disci plinati dal m enzi onato art. 115 del d.l gs. n. 163/2006 che concernono, com e chi ari to espress ament e dall a giurisprudenza amm inist rativa, l'adeguamento del prezzo degli appal ti di servi zi e fornit ure rispet to all 'andam ent o di m ercat o dei costi dei fatt ori produt tivi.
Ne consegue che, ad avviso del Tribunal e, non è fondata l a domanda propost a dal , CP_1
avendo il cont rat to espress am ent e previ sto le condi zioni i n ordine all a nat ura e quanti tà dell e prest azi oni dovut e ed espress am ente di sci plinat o l a copertura dei m aggiori costi derivanti dall'incremento dell'orario di lavoro in corso di esecuzione dell'appalto (art. 4, comma 5 e 6 del contratto normativo sopra indicato), finanche prevedendo che l'importo contrattual e dovess e rim anere fisso e invari abil e per l 'int era durat a del cont ratto anche i n presenza di vari azione del numero di lavoratori.
Del resto, l'appaltatore, a fronte di una variazione (inerente al quant um dell a prest azione richi est a e impost a dall e parti s indacali ) che comporti uno squili bri o del sinallagm a contrattual e (ol tre ai limiti previsti al moment o dell a stipula) ha la possibil ità di azionare il rimedio di cui all'art. 1467 c.c., atteso che le ipotesi legali di risoluzione del contratto ben pagina 10 di 13 possono t rovare applicazione anche per i contratt i dell a pubbli ca ammi nist razione (non sottraendosi questi ultimi alla generale disci plina di tut el a dell e att ri buzioni patrimoniali derivanti dal cont ratto e, dunque, del sinallagm a cont rattual e, cfr. C onsi glio di Stat o n.3653/2016).
Riguardo all 'import o di euro 60.899,26 pret eso a tit olo di saldo dei compensi rel ati vi ai servi zi di puli zia es eguiti , parte opponente ha eccepito il parzi al e pagam ent o e l'inadempimento del che avrebbe , altresì, impiegato una sola unità lavorativa, a CP_1
front e di 4 indicat e i n fatt ura.
E' noto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l a ri soluzi one contratt uale, per i l ri sarci mento del danno, ovvero per l'adempimento, deve solt ant o provare l a fonte (negozi ale o l egal e) del suo di ritto ed il rel ativo t erm ine di scadenza, limit andosi all a m era all egazione dell a ci rcost anza del l'inadem pim ento del la contropart e, mentre il debitore convenut o è gravat o dell'onere dell a di most razione del fatt o esti ntivo dell'alt rui pret es a, costituit o dall'avvenut o adempim ento, o dal l 'eccezione d'inadempimento del credit ore ex art. 1460 c.c (cfr. tra t ant e C ass. S ez. 6 - 1, Ordinanza n.
25584 del 12/ 10/2018; cas s. S ez.Un. n. 3373/2010).
La giurisprudenza di l egitti mità ha poi preci sat o che nel caso in cui si versi i n una situazi one di inadempimento cont ratt uale di appalto, spett a all'appal tat ore che agi sca i n giudi zio per ott enere il pagamento del corrispettivo l'onere del la prova dell 'esat t o adempim ento dell a propri a obbli gazi one, nel m om ento in cui il committ ent e eccepi sca l'inadempim ento (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/ 01/2019; Cass. n. 936/2010).
Nel la parti col are fat tispeci e i n esam e il , ri corrente in m onit ori o, ha provat o il CP_1
titolo, ovvero l a fonte negozi al e del diritto fat to val ere (il cont ratto at tuativo per l a fornitura di servizi di pulizia mediante l'utilizzo di personale ex LSU e/o ex LPU sottoscritto il 21 novembre 2007 dal , in bonis, e dall' CP_1 [...]
) m ent re, a front e dell 'eccezi one ex art. 1460 Parte_5
c.c. formul at a da part e opponente (ri guardo all e fatt ure di cui all a p.7 dell 'at to di pagina 11 di 13 opposizione), ha allegato e document ato che all ' era destinato per lo Parte_2
svolgimento del servizi o di puli zi a un solo dipendent e (e non quattro com e contes tat o dall' , cfr. doc.4 p.68 del fasci col o di part e oppost a) , aggiungendo che dal le fatture Pt_2 emesse non risultava l'impiego delle 4 unità (prevedendo il capitolato tecnico l'impiego di una sol a unit à).
Il , tuttavia, a fronte dell'eccezione di inadempimento dell' - che ha CP_1 Pt_2
contestat o anche l a mancata es ecuzione dell a prestazi one nei mesi di febbraio e maggio 2012
(inadempi mento che era st ato gi à oggetto di contestazi one da part e dell ' , con note del Pt_2
09.02.2012 e del 15.05.2012) , null a ha provato o chi esto di provare sul punto (ovvero s ull a effettiva esecuzione dell e prest azi on i di cui è cont estat a la mancat a esecuzione ). Ne consegue che non è dovuto l'importo di 18.824,22 richiesto riguardo alle due fatture di febbraio e m aggio 2012 (cfr. fattura n.1031 del 29.02.2012 e n. 3158 del 31.05.2012, cfr. doc. 17 del fasci col o di part e opposta) .
L'Istituto ha poi riconosciuto che il minore pagamento eseguito rispetto alle fatture azionate
(per l e fatt ure n.8351 del 30.11.2011 e n. 9140 del 31.12.2011) è di pes o non dall'inadempimento della controparte, ma dalle risorse disponibili, circostanza che di per sé non può giusti ficare il mancat o pagam ent o del corrispetti vo per l e prest azioni rese.
In conclusione , è li quidabil e a titol o di saldo per com pensi rel ati vi ai servi zi di puli zi a ,
l'importo di euro 42.075,04 (ovvero euro 60.899,26 meno euro 18.824,22) .
Riguardo poi all a domanda di pagam ento degli i nteressi di m ora per l a somm a complessiva di euro 606,36 , port at a dall e fatture in atti (doc. 18 del fasci col o monit ori ), determinat a i n applicazione del tasso maggiorato previsto dall'art. 13, co. 4 del contratto normativo a front e del t ardivo pagam ento di alcuni canoni m ensili, l a difesa erari ale ha concent rat o l'opposizione sull'inosservanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentare un rendiconto mensile delle attività svolte in ossequio all'art. 15.1 del capitolato tecnico
(rubricato “Modalità di pagamento”) prima di emettere le fatture.
pagina 12 di 13 Tutt avi a, riti ene il Tribunale che il pagament o dell 'import o pacifi cam ent e esegui t o, anche s e in ritardo, costituisca un comportamento che manifesta in maniera inequivoca l'accettazione del servi zi o senza riserve (pure in mancanza di rendi conto) e pertanto sono dovuti gli interessi per tardivo pagam ent o nell a misura ri chi est a.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e part e opponente deve essere condannata al pagam ento , i n favore d i part e oppost a, dell 'importo di euro 42.681,40, oltre int eressi com e indi cati nel decreto ingiuntivo oppos to.
Il parzi al e accogli ment o della opposi zione e la com plessità dell e quest ioni tratt at e (in parti col are riguardo all a nat ura e all a genesi del credit o pret eso a seguito dell a modi fica dei contratti e degli orari di l avoro) gi usti fi cano l a compensazione dell e spese del giudi zio di opposizione
P.Q.M.
Il Tri bunal e, definiti vam ent e pronunciando, ogni diversa dom anda ed eccezione res pint a cos ì provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di euro 42.681,40 , ol tre int eressi come indicati nel decret o ingiunti vo opposto;
- com pens a t ra l e parti le spese del giudi zio di opposi zione.
Roma, 26.02.2025
Il Giudice
Assunt a C anonaco pagina 13 di 13