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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 26.02.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5333/2024 R.G. promossa da
, n. il 17/06/1944 a NAPOLI (NA), rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. MIGLIACCIO PASQUALE e dall' avv. MIRRA DOMENICO come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.04.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 100% senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché una condizioni di disabilità ex art. 3, comma 1°, l. 104/1992), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa
(indennità di accompagnamento, nonché condizione di disabilità ex art. 3, comma 3°, l. 104/1992).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
2. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 25.03.2024 e l'opposizione depositata in data 24.04.2024 .
3. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
4. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitandolo a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede ed a valutare la documentazione medica di formazione successiva al deposito dell'elaborato nella prima fase.
Il CTU ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione della consulenza in atti), spiegando, con adeguatezza e specificità, le ragioni per le quali non era possibile affermare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento delle prestazioni richieste.
3 In particolare il CTU, sulla base degli esiti dell'esame obiettivo, ha evidenziato:
“- circa la problematica relativa all'apparato locomotore non si può far altro che rimandare alla mia obiettività relativa all'apparato osteoarticolare. In occasione di accesso peritale annotai che la signora deambulava in modo autonomo con passo fluido e spedito Pt_1
(in relazione all'età); non si apprezzavano difficoltà nei cambi posturali né tantomeno nel mantenere la stazione eretta. -Non c'è decadimento cognitivo, difatti manca qualsivoglia certificazione che lo attesti (persino la geriatrica del maggio 2024 non ne fa riferimento) ed in aggiunta non è stato indicato in anamnesi alcun farmaco volto a contrastare una presunta demenza così come, essa, non si è evinta nel corso del colloquio anamnestico.”
Il CTU nominato ha inoltre esaminato la documentazione medica prodotta nel corso del presente giudizio ed ha a tal proposito rappresentato: “Le due nuove problematiche, che integrano la precedente diagnosi (ipoacusia bilaterale, di grado lieve;
obesità con sfumate complicanze artrosiche;
cardiopatia ipertensiva già trattata con impianto di pacemaker, inquadrabile in II classe NYHA;
distiroidismo, in esiti di pregressa tirodiectomia, in trattamento farmacologico) non giustificano giudizi difformi rispetto a quelli precedentemente indicati.”
In risposta alle doglianze sollevate in questa fase di opposizione da parte ricorrente il CTU ha inoltre precisato: “Si fa riferimento anche ad una dispnea per sforzi lievi;
trattasi di una considerazione non supportata dalla certificazione medica in atti né tantomeno dalla mia obiettività clinica. -Si precisa che l'incontinenza sfinterica è una condizione necessaria, ma non sufficiente ad attribuire le prestazioni richieste.” concludendo nei termini che seguono: “Si conclude l'elaborato confermando integralmente il giudizio di cui all'accertamento tecnico preventivo e precisando che tutte le considerazioni formulate dai legali non hanno alcun supporto documentale
(documentazione versata in atti) ragion per cui non è possibile accoglierle.”
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate
4 e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo.
Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
5. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass.
n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
5 - rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, CP_1
liquidato in atti.
Aversa, 26.02.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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