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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/09/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.03.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 656/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Rimini, via Reno 21 int. 2, difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via della
Fiera n. 7, fax 0541393752, PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 14.03.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI. pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 14.03.2025, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 3.03.2025, notificatogli in data 4.03.2025.
A riguardo il ricorrente ha esposto che in forza del provvedimento impugnato è stata disposta la liquidazione dei compensi professionali per l'attività da lui svolta in qualità di difensore d'ufficio del sig. nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 982/2017 - R.G.T. n. 1362/2018. CP_2
Tuttavia, l'Avv. ha evidenziato che con il predetto decreto il Tribunale di Rimini non gli ha Parte_1 riconosciuto la somma di euro 633,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, che gli sono stati liquidati con sentenza n. 906/2019, emessa in data 12.06.2019, per l'attività professionale svolta nel processo civile n. R.G.
209/2023 dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini (procedimento instaurato per il recupero coattivo delle competenze professionali relative all'attività svolta nel predetto procedimento penale a carico del sig.
. CP_2
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 25 settembre 2025, il Giudice ha rilevato che per il Ministero della Giustizia nessuno è comparso e, su istanza di parte ricorrente, che si è riportata agli atti introduttivi, ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
SUL RIGETTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è erroneo il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini in quanto tale provvedimento ha ommesso di liquidare i compensi per l'attività espletata nell'ambito del procedimento civile n. R.G. 209/2023, instaurato innanzi al Giudice di Pace di Rimini per il recupero coattivo delle competenze professionali relative all'attività svolta nel procedimento penale R.G.N.R. n.
982/17 - R.G.T. n. 1362/18.
In punto di diritto si evidenzia che l'articolo 116 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. L'attività di recupero del proprio credito costituisce, quindi, un presupposto necessario perché si possa dare luogo alla liquidazione in surrogazione da parte dello Stato.
Sul piano giurisprudenziale è consolidato l'indirizzo di cui sono espressione già Cass. Sez. II del
17.11.2011 n. 24104 e Cass. Sez. III del 20.12.2011 n. 27854 le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle Sezioni Penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. nello stesso senso Cass. Sez. VI-2
19.12.2017 n. 30484, Cass. Sez. II 10.9.2019 n. 22579, Cass. Sez. II 20.5.2021 n. 15006, Cass. Sez. II pagina 2 di 4 13.3.2023 n. 7275, Cass. Sez. II 7.8.2023 n. 23958). Infatti, come si legge in una recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione nel 2021 “l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni (v., ad es., Cass. n. 27854/2011, Cass. n. 30484/2017 e, da ultimo, Cass. n. 22579/2019), enunciato il principio secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 116 e con la sua stessa “ratio”, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione ad opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al gratuito patrocinio, ai sensi del citato art. 116, comma 2” (Cass. civ., Sez. II,
Ord., 15.12.2021, n. 40073). Il difensore d'ufficio, pertanto, deve essere, remunerato anche per l'attività di recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato, dato che, in caso contrario, imporre al difensore attività dispendiosa in termini di tempo e di denaro e non prevedere un'adeguata remunerazione di tali attività, significherebbe interpretare la norma in esame in modo contrario all'articolo
24 della Costituzione, posto che per poter agire a difesa del proprio diritto al compenso per la sua prestazione professionale il difensore sarebbe costretto ad affrontare esborsi dei quali non sarebbe però prevista la refusione.
Orbene, nel caso di specie la opposizione dell'Avv. è destituita di fondamento in quanto, Parte_1 sebbene lo stesso abbia nel presente giudizio allegato documentazione attestante la sentenza di condanna nei confronti del sig. con la quale quest'ultimo è stato altresì condannato al rimborso Controparte_2 delle spese per un totale di euro 633,00 oltre accessori (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo), tuttavia lo stesso
Avv. , nella istanza di pagamento delle spese di giustizia, non ha indicato tra le voci oggetto di Parte_1 rimborso quella relativa all'importo del quale nel presente giudizio ha chiesto la liquidazione. Più nel dettaglio, nella parte rubricata “liquidazione spese di giustizia” nella voce spese compare l'importo 0,00, mentre le sole voci di cui ha chiesto il pagamento fanno riferimento al suo onorario oltre oneri previdenziali e IVA per un totale pari ad euro 3.752,85. Detto importo è altresì coincidente con la istanza indirizzata espressamente alla Dott.ssa nella quale l'Avv. così conclude “chiede la liquidazione CP_3 Parte_1 dell'onorario per l'attività svolta, per un ammontare complessivo pari a euro 3.752,87, così come da ultimo quantificato nel relativo atto di precetto notificato”.
pagina 3 di 4 Pertanto, il decreto di liquidazione impugnato deve essere confermato in quanto l'Avv. non Parte_1 ha esplicitato nella istanza di liquidazione rivolta alla Dott.ssa la richiesta di rimborso spese fatta CP_3 valere nel presente procedimento.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, la mancata costituzione di parte resistente ne giustifica la integrale compensazione nonostante il rigetto del ricorso.
A riguardo giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011).
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso Controparte_1
avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle
[...] spese processuali, giacché non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini, 26 settembre 2025
Il Giudice Dott. Antonio Miele
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.03.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 656/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Rimini, via Reno 21 int. 2, difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via della
Fiera n. 7, fax 0541393752, PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 14.03.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI. pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 14.03.2025, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 3.03.2025, notificatogli in data 4.03.2025.
A riguardo il ricorrente ha esposto che in forza del provvedimento impugnato è stata disposta la liquidazione dei compensi professionali per l'attività da lui svolta in qualità di difensore d'ufficio del sig. nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 982/2017 - R.G.T. n. 1362/2018. CP_2
Tuttavia, l'Avv. ha evidenziato che con il predetto decreto il Tribunale di Rimini non gli ha Parte_1 riconosciuto la somma di euro 633,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, che gli sono stati liquidati con sentenza n. 906/2019, emessa in data 12.06.2019, per l'attività professionale svolta nel processo civile n. R.G.
209/2023 dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini (procedimento instaurato per il recupero coattivo delle competenze professionali relative all'attività svolta nel predetto procedimento penale a carico del sig.
. CP_2
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 25 settembre 2025, il Giudice ha rilevato che per il Ministero della Giustizia nessuno è comparso e, su istanza di parte ricorrente, che si è riportata agli atti introduttivi, ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
SUL RIGETTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è erroneo il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini in quanto tale provvedimento ha ommesso di liquidare i compensi per l'attività espletata nell'ambito del procedimento civile n. R.G. 209/2023, instaurato innanzi al Giudice di Pace di Rimini per il recupero coattivo delle competenze professionali relative all'attività svolta nel procedimento penale R.G.N.R. n.
982/17 - R.G.T. n. 1362/18.
In punto di diritto si evidenzia che l'articolo 116 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. L'attività di recupero del proprio credito costituisce, quindi, un presupposto necessario perché si possa dare luogo alla liquidazione in surrogazione da parte dello Stato.
Sul piano giurisprudenziale è consolidato l'indirizzo di cui sono espressione già Cass. Sez. II del
17.11.2011 n. 24104 e Cass. Sez. III del 20.12.2011 n. 27854 le quali, recependo i principi maggioritari nella giurisprudenza delle Sezioni Penali della Cassazione, hanno statuito nel senso che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. nello stesso senso Cass. Sez. VI-2
19.12.2017 n. 30484, Cass. Sez. II 10.9.2019 n. 22579, Cass. Sez. II 20.5.2021 n. 15006, Cass. Sez. II pagina 2 di 4 13.3.2023 n. 7275, Cass. Sez. II 7.8.2023 n. 23958). Infatti, come si legge in una recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione nel 2021 “l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni (v., ad es., Cass. n. 27854/2011, Cass. n. 30484/2017 e, da ultimo, Cass. n. 22579/2019), enunciato il principio secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 116 e con la sua stessa “ratio”, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione ad opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al gratuito patrocinio, ai sensi del citato art. 116, comma 2” (Cass. civ., Sez. II,
Ord., 15.12.2021, n. 40073). Il difensore d'ufficio, pertanto, deve essere, remunerato anche per l'attività di recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato, dato che, in caso contrario, imporre al difensore attività dispendiosa in termini di tempo e di denaro e non prevedere un'adeguata remunerazione di tali attività, significherebbe interpretare la norma in esame in modo contrario all'articolo
24 della Costituzione, posto che per poter agire a difesa del proprio diritto al compenso per la sua prestazione professionale il difensore sarebbe costretto ad affrontare esborsi dei quali non sarebbe però prevista la refusione.
Orbene, nel caso di specie la opposizione dell'Avv. è destituita di fondamento in quanto, Parte_1 sebbene lo stesso abbia nel presente giudizio allegato documentazione attestante la sentenza di condanna nei confronti del sig. con la quale quest'ultimo è stato altresì condannato al rimborso Controparte_2 delle spese per un totale di euro 633,00 oltre accessori (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo), tuttavia lo stesso
Avv. , nella istanza di pagamento delle spese di giustizia, non ha indicato tra le voci oggetto di Parte_1 rimborso quella relativa all'importo del quale nel presente giudizio ha chiesto la liquidazione. Più nel dettaglio, nella parte rubricata “liquidazione spese di giustizia” nella voce spese compare l'importo 0,00, mentre le sole voci di cui ha chiesto il pagamento fanno riferimento al suo onorario oltre oneri previdenziali e IVA per un totale pari ad euro 3.752,85. Detto importo è altresì coincidente con la istanza indirizzata espressamente alla Dott.ssa nella quale l'Avv. così conclude “chiede la liquidazione CP_3 Parte_1 dell'onorario per l'attività svolta, per un ammontare complessivo pari a euro 3.752,87, così come da ultimo quantificato nel relativo atto di precetto notificato”.
pagina 3 di 4 Pertanto, il decreto di liquidazione impugnato deve essere confermato in quanto l'Avv. non Parte_1 ha esplicitato nella istanza di liquidazione rivolta alla Dott.ssa la richiesta di rimborso spese fatta CP_3 valere nel presente procedimento.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, la mancata costituzione di parte resistente ne giustifica la integrale compensazione nonostante il rigetto del ricorso.
A riguardo giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011).
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso Controparte_1
avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle
[...] spese processuali, giacché non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini, 26 settembre 2025
Il Giudice Dott. Antonio Miele
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