Articolo 13 bis della Legge 13 giugno 1985, n. 296
Articolo 13
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25 giugno 1994
Art. 13-bis. (( 1. Fatti salvi i requisiti prescritti per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, i diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nell'allegato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di ostetrica acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di ostetrica su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania all'attivita' di ostetrica per un periodo di almento tre anni nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. ))
Entrata in vigore il 25 giugno 1994