Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00817/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato MO Imperato, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza presentata dal sig.-OMISSIS- avanzata in data 29.05.2024 e successivamente reiterata con pec del 17.09.2024, 16.01.2025, 16.04.2025 nel -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
Vista la memoria del 07.04.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa MO AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso
che, con ricorso notificato in data 15.12.2025 e ritualmente depositato, il sig.-OMISSIS- ha impugnato la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza presentata in data 29.05.2024, più volte reiterata (con pec del 17.09.2024, 16.01.2025, 16.04.2025), nel -OMISSIS- finalizzata alla convocazione per la registrazione del primo ingresso e per il rilascio dell’attestazione propedeutica all’ottenimento di un permesso per attesa occupazione;
Considerato
che l’intimata Prefettura, con memoria del 24.03.2026 ha rappresentato di aver provveduto alla definizione del relativo procedimento in data 30.01.2026 mediante adozione di provvedimento di revoca del nulla-osta, notificato al domicilio digitale dell’azienda nonché al domicilio eletto dal lavoratore (-OMISSIS-);
che, con memoria del 07.04.2026, la parte ricorrente ha rappresentato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio essendo intervenuto il suddetto provvedimento di revoca, insistendo per la condanna dell’amministrazione dell’interno al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto
che al Collegio non resti che dare atto del venir meno dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.;
Ritenuti
sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
Vista
inoltre, la richiesta, formulata con la medesima nota depositata il 07.04.2026 dall’avv. MO Imperato, difensore del ricorrente, di liquidazione degli onorari, competenze e spese del presente giudizio;
Considerata
l’ammissione provvisoria del ricorrente al gratuito patrocinio con decreto n. 04/2026 adottato dalla competente in commissione in data 23 gennaio 2026;
Visto
il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);
Visto
l’art. 9, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni sulle professioni regolamentate;
Visto
il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);
Visto
il D.M. 10/03/2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Considerato
che in base alle disposizioni generali di cui al D.P.R. n. 115/2002, “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” (art. 82, comma 1) e, nella specifica materia del patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, “gli importi spettanti al difensore … sono ridotti della metà” (art. 130);
che in base alle successive disposizioni di cui al D.M. n. 140/2012, “nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione” (art. 4, comma 2); “per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, …. si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà” (art. 9); “il giudice può sempre diminuire ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete …” (art. 11, comma 1);
che ai sensi delle specifiche diposizioni di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” (art. 4, comma 1);
Ritenuto
che, in applicazione delle suindicate disposizioni normative ed in ragione dell’opera complessiva prestata dal difensore del ricorrente nella presente fattispecie, risulti congrua la determinazione, in favore dell’avvocato istante, dell’importo forfettario complessivo pari ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa le spese;
- liquida all’avv. MO Imperato l’importo forfettario complessivo pari ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente
Laura Zoppo, Primo Referendario
MO AC, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| MO AC | PI SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.