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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 8117/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv. Francesca Proia
E
CP_1
Avv. Marco Gonella
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto, dichiarandosi gli stessi entrambi economicamente autosufficienti l'uno dall'altro.
2) La dimora coniugale sita in Roma, Via Attilio Torresini, 43, interno 3, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 1025, particella 1838, sub. 3, zona cens. 6, cat. A/4, classe 7, 5 vani, r.c. € 671,39 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Parte 1 in quanto collocataria prevalente del figlio minore ed il sig. CP_1 se ne è già allontanato, con impegno dello stesso a spostare la propria residenza entro il termine di 60 giorni dal deposito del ricorso. 3) Il mutuo che i coniugi avevano acceso per l'acquisto della casa coniugale gravante sulla stessa, continuerà ad essere pagato da entrambi per la quota del 50% ciascuno come da contratto di mutuo in essere.
4) Quanto agli aspetti patrimoniali tra coniugi, il sig. CP_1 riconosce che la sig.ra Pt 1 a mezzo di proventi derivanti da anticipazioni di tfr e prestiti della propria famiglia di origine ha contributo all'acquisto dell'immobile in comproprietà e ai suoi lavori straordinari di manutenzione col maggior importo di €
27.000.00. Tale somma verrà quindi riconosciuta alla sig.ra Pt 1 quando i due coniugi addiverranno alla decisione di sciogliere la comunione del bene immobile suddetto. Al momento della vendita a terzo cioè verrà previamente restituito detto importo alla sig.ra Pt 1 e la rimanenza verrà parimenti divisa tra i due comproprietari in quote uguali.
5) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
6) Il figlio minore Per 1 resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi in ogni caso a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7) Il figlio minore Per 1 resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, ex casa coniugale.
8) Il padre potrà vedere il figlio minore e tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario e, comunque, anche in caso di disaccordo potrà esercitare il diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze:
- assegno di mantenimento in favore del figlio, versato a mani della madre anche al raggiungimento della maggiore età del figlio, pari ad € 300,00 assegno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- contributo spese straordinarie al 50% così distinto:
1. con rimborso a richiesta entro 15 giorni dall'esborso effettuato dalla madre all'esito dell'esibizione dei giustificativi di spesa sanitaria e medica, con esclusione dei soli medicinali da banco, previa presentazione della prescrizione scritta del medico;
2. con pagamento contestuale tra i due genitori per le spese scolastiche, tra cui contributo volontario, tasse universitarie e scuola guida future, viaggi di istruzione e testi scolastici;
l'eventuale erogazione del voucher comunale per i libri di testo, verrà usufruito pariteticamente tra i due genitori, senza tuttavia che incomba un obbligo da parte della sig.ra Pt 1 di provvedere alla richiesta al Comune, e conseguentemente senza che eventuali dinieghi, anche per colpa, possano pregiudicare chi ha inoltrato la domanda.
3. cessione in favore della sig.ra Pt 1 del diritto all'incasso dell'intero Assegno Unico previsto per il figlio, con onere a carico del sig. CP_1 di fornire, a richiesta, ogni dichiarazione e/o documentazione fiscale e personale necessaria all'istruzione della domanda annuale presso l'INPS. In caso di abrogazione dell'istituto,
o al raggiungimento dell'età massima per usufruire della provvidenza statale, l'assegno di mantenimento potrà essere rivisto tra le parti. - il figlio trascorrerà con il padre due pomeriggi a scelta, da fissare in base alla turnazione di lavoro, ma con preferenza del mercoledì e del venerdì: nei due giorni prescelti le esigenze del figlio saranno soddisfatte dal padre che quindi esonererà la madre dall'essere presente e in ogni caso, la frequentazione avverrà fuori dalla casa familiare, ad eccezione nei casi in cui la sig.ra Pt 1 dia il consenso per il suo ingresso e la sua permanenza in casa con il figlio;
- il figlio trascorrerà inoltre con il padre un week end alternato dalle ore 12 del sabato alle ore 18 della domenica;
nel periodo estivo trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con il padre, con periodo scelto entro il 20 maggio di ogni anno in linea con il termine dei piani ferie aziendali.
9) Il sig. CP 1 cede la propria quota di Assegno Unico erogato dall'Inps a favore della sig.ra Pt 1, in virtù del collocamento prevalente del figlio presso la madre.
10) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse del figlio minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 12.6.2004 in Maenza (LT);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004 parte II, atto n. 2, serie
C, uff. 1);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 25.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 8117/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv. Francesca Proia
E
CP_1
Avv. Marco Gonella
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto, dichiarandosi gli stessi entrambi economicamente autosufficienti l'uno dall'altro.
2) La dimora coniugale sita in Roma, Via Attilio Torresini, 43, interno 3, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 1025, particella 1838, sub. 3, zona cens. 6, cat. A/4, classe 7, 5 vani, r.c. € 671,39 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Parte 1 in quanto collocataria prevalente del figlio minore ed il sig. CP_1 se ne è già allontanato, con impegno dello stesso a spostare la propria residenza entro il termine di 60 giorni dal deposito del ricorso. 3) Il mutuo che i coniugi avevano acceso per l'acquisto della casa coniugale gravante sulla stessa, continuerà ad essere pagato da entrambi per la quota del 50% ciascuno come da contratto di mutuo in essere.
4) Quanto agli aspetti patrimoniali tra coniugi, il sig. CP_1 riconosce che la sig.ra Pt 1 a mezzo di proventi derivanti da anticipazioni di tfr e prestiti della propria famiglia di origine ha contributo all'acquisto dell'immobile in comproprietà e ai suoi lavori straordinari di manutenzione col maggior importo di €
27.000.00. Tale somma verrà quindi riconosciuta alla sig.ra Pt 1 quando i due coniugi addiverranno alla decisione di sciogliere la comunione del bene immobile suddetto. Al momento della vendita a terzo cioè verrà previamente restituito detto importo alla sig.ra Pt 1 e la rimanenza verrà parimenti divisa tra i due comproprietari in quote uguali.
5) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
6) Il figlio minore Per 1 resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi in ogni caso a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7) Il figlio minore Per 1 resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, ex casa coniugale.
8) Il padre potrà vedere il figlio minore e tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario e, comunque, anche in caso di disaccordo potrà esercitare il diritto/dovere di visita secondo le seguenti cadenze:
- assegno di mantenimento in favore del figlio, versato a mani della madre anche al raggiungimento della maggiore età del figlio, pari ad € 300,00 assegno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- contributo spese straordinarie al 50% così distinto:
1. con rimborso a richiesta entro 15 giorni dall'esborso effettuato dalla madre all'esito dell'esibizione dei giustificativi di spesa sanitaria e medica, con esclusione dei soli medicinali da banco, previa presentazione della prescrizione scritta del medico;
2. con pagamento contestuale tra i due genitori per le spese scolastiche, tra cui contributo volontario, tasse universitarie e scuola guida future, viaggi di istruzione e testi scolastici;
l'eventuale erogazione del voucher comunale per i libri di testo, verrà usufruito pariteticamente tra i due genitori, senza tuttavia che incomba un obbligo da parte della sig.ra Pt 1 di provvedere alla richiesta al Comune, e conseguentemente senza che eventuali dinieghi, anche per colpa, possano pregiudicare chi ha inoltrato la domanda.
3. cessione in favore della sig.ra Pt 1 del diritto all'incasso dell'intero Assegno Unico previsto per il figlio, con onere a carico del sig. CP_1 di fornire, a richiesta, ogni dichiarazione e/o documentazione fiscale e personale necessaria all'istruzione della domanda annuale presso l'INPS. In caso di abrogazione dell'istituto,
o al raggiungimento dell'età massima per usufruire della provvidenza statale, l'assegno di mantenimento potrà essere rivisto tra le parti. - il figlio trascorrerà con il padre due pomeriggi a scelta, da fissare in base alla turnazione di lavoro, ma con preferenza del mercoledì e del venerdì: nei due giorni prescelti le esigenze del figlio saranno soddisfatte dal padre che quindi esonererà la madre dall'essere presente e in ogni caso, la frequentazione avverrà fuori dalla casa familiare, ad eccezione nei casi in cui la sig.ra Pt 1 dia il consenso per il suo ingresso e la sua permanenza in casa con il figlio;
- il figlio trascorrerà inoltre con il padre un week end alternato dalle ore 12 del sabato alle ore 18 della domenica;
nel periodo estivo trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con il padre, con periodo scelto entro il 20 maggio di ogni anno in linea con il termine dei piani ferie aziendali.
9) Il sig. CP 1 cede la propria quota di Assegno Unico erogato dall'Inps a favore della sig.ra Pt 1, in virtù del collocamento prevalente del figlio presso la madre.
10) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse del figlio minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 12.6.2004 in Maenza (LT);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004 parte II, atto n. 2, serie
C, uff. 1);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 25.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi