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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3508/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Viale San Martino N. 234 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2762 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 aprile 2025 e depositato il 9 maggio 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2762, emesso dal Comune di Messina in data 13/02/2025 e notificato il 24/02/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 5.900,00, di cui
€ 4.243,00 per omesso parziale versamento IMU per l'anno 2020, € 1.272,90 per sanzioni ed € 382,30 per interessi, oltre spese.
A fondamento dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
Nullità dell'atto per carenza di potere in capo al soggetto firmatario, Dott. Nominativo_1, e violazione degli artt. 1, co. 87, L. 549/1995 e 1, co. 162, L. 296/2006, per mancata allegazione del provvedimento dirigenziale di nomina.
Nullità per insussistenza di una valida sottoscrizione, essendo la firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, in presunta violazione dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/1993.
Nullità per violazione dell'art. 1, co. 87, L. 549/1995, per mancata indicazione del provvedimento dirigenziale di nomina e della fonte dei dati.
Nullità per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 1, co. 162, L. 296/2006, essendo la pretesa giustificata con la laconica dicitura “PARZIALE VERSAMENTO” e per la mancata allegazione della delibera di approvazione delle aliquote.
Difetto di prova della pretesa fiscale ai sensi dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, co.
5-bis, D.Lgs. 546/1992.
Il ricorrente ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Messina, depositando le proprie controdeduzioni, con le quali ha puntualmente replicato a ciascun motivo di ricorso, argomentando per la piena legittimità dell'atto impugnato.
L'Ente ha prodotto la delibera di Giunta n. 19 del 23/01/2023 relativa alla nomina del Funzionario responsabile, ha difeso la legittimità della firma a stampa e la completezza della motivazione dell'atto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2025, come risulta dal relativo processo verbale , il difensore del
Comune di Messina si è riportato agli atti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente lamenta, in via preliminare, la nullità dell'atto per difetto assoluto di attribuzione in capo al soggetto firmatario, il Dott. Nominativo_1, e per la mancata allegazione del relativo atto di nomina. La doglianza è infondata.
L'avviso di accertamento impugnato, come si evince dalla sua prima pagina, indica espressamente gli atti che fondano il potere del firmatario: il Decreto Sindacale n. 8 del 02/01/2023 di conferimento dell'incarico di
Dirigente del Dipartimento Servizi Tributari e la Delibera di Giunta n. 19 del 23/01/2023, con cui al medesimo dirigente sono state attribuite le funzioni di "Funzionario Responsabile" per la gestione dell'IMU. Il Dott.
Nominativo_1, pertanto, non è un mero funzionario delegato, ma il dirigente apicale del dipartimento cui la legge e gli atti organizzativi dell'Ente attribuiscono la responsabilità della gestione del tributo. Non vi è dunque alcuna carenza di potere.
Quanto alla mancata allegazione di tali atti, si osserva che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000,
l'obbligo di allegazione sussiste solo per gli atti "che non [siano] già stati portati a conoscenza dell'interessato".
Le delibere di giunta e i decreti sindacali sono atti amministrativi a carattere generale, soggetti a pubblicazione obbligatoria sull'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
Tale pubblicazione ne determina la presunzione legale di conoscenza, rendendoli conoscibili da parte di qualsiasi cittadino. La loro mancata allegazione materiale all'avviso di accertamento non costituisce pertanto vizio di legittimità, essendo sufficiente, come nel caso di specie, la loro puntuale indicazione per consentire al contribuente di reperirli e prenderne visione.
Parimenti infondato è il secondo motivo, relativo alla nullità per assenza di firma autografa. La difesa del
Comune ha correttamente richiamato la normativa speciale in materia di tributi locali. L'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 prevede espressamente che "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati". La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere tale norma speciale pienamente efficace e non abrogata, legittimando la prassi della sottoscrizione a mezzo stampa per gli atti di accertamento dei tributi locali (cfr. Cass. n. 2845/2023; Cass. n. 12756/2019).
Del tutto pretestuoso appare il terzo motivo, con cui si lamenta un presunto difetto assoluto di motivazione.
Il ricorrente sostiene che la motivazione si esaurirebbe nella laconica espressione "PARZIALE
VERSAMENTO". Tale affermazione è palesemente smentita dal contenuto dell'atto impugnato. L'avviso di accertamento contiene, infatti, un dettagliato prospetto di liquidazione che, per ciascun immobile posseduto dal contribuente, indica i dati catastali, la rendita, il valore imponibile, l'aliquota applicata (10,60 per mille),
l'imposta lorda dovuta per acconto e saldo, i versamenti effettuati dal contribuente (€ 72,00 in acconto e
€ 71,00 a saldo) e la differenza richiesta. Seguono, altresì, i prospetti di calcolo delle sanzioni e degli interessi, con l'indicazione delle norme applicate, delle aliquote e dei periodi di riferimento. Tale analitica esposizione dei dati e dei calcoli costituisce una motivazione più che adeguata, che ha pienamente consentito al contribuente di comprendere la pretesa dell'Ente e di esercitare il proprio diritto di difesa. Anche la mancata allegazione della delibera sulle aliquote non inficia la validità dell'atto, trattandosi di atto generale conoscibile e la cui aliquota applicata era chiaramente indicata nell'avviso.
Infine, stante l'infondatezza di tutti i motivi formali, deve essere respinta anche l'eccezione relativa al difetto di prova della pretesa fiscale. L'Ente impositore ha assolto al proprio onere probatorio producendo un avviso di accertamento completo, motivato e legittimamente sottoscritto, che indica con precisione i fatti costitutivi della pretesa (possesso degli immobili e parzialità dei versamenti effettuati). A fronte di ciò, il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione nel merito, non ha contestato la proprietà degli immobili, l'esattezza dei dati catastali, la correttezza aritmetica dei calcoli, né ha provato di aver effettuato versamenti maggiori rispetto a quelli riconosciuti dall'Ufficio. La sua difesa, essendosi limitata a censure formali risultate infondate, non
è idonea a scalfire la fondatezza della pretesa tributaria.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, sig. Ricorrente_1, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Messina, che liquida in
€ 500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Giudice IC NI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3508/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Viale San Martino N. 234 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2762 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 aprile 2025 e depositato il 9 maggio 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2762, emesso dal Comune di Messina in data 13/02/2025 e notificato il 24/02/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 5.900,00, di cui
€ 4.243,00 per omesso parziale versamento IMU per l'anno 2020, € 1.272,90 per sanzioni ed € 382,30 per interessi, oltre spese.
A fondamento dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
Nullità dell'atto per carenza di potere in capo al soggetto firmatario, Dott. Nominativo_1, e violazione degli artt. 1, co. 87, L. 549/1995 e 1, co. 162, L. 296/2006, per mancata allegazione del provvedimento dirigenziale di nomina.
Nullità per insussistenza di una valida sottoscrizione, essendo la firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, in presunta violazione dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/1993.
Nullità per violazione dell'art. 1, co. 87, L. 549/1995, per mancata indicazione del provvedimento dirigenziale di nomina e della fonte dei dati.
Nullità per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 1, co. 162, L. 296/2006, essendo la pretesa giustificata con la laconica dicitura “PARZIALE VERSAMENTO” e per la mancata allegazione della delibera di approvazione delle aliquote.
Difetto di prova della pretesa fiscale ai sensi dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, co.
5-bis, D.Lgs. 546/1992.
Il ricorrente ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Messina, depositando le proprie controdeduzioni, con le quali ha puntualmente replicato a ciascun motivo di ricorso, argomentando per la piena legittimità dell'atto impugnato.
L'Ente ha prodotto la delibera di Giunta n. 19 del 23/01/2023 relativa alla nomina del Funzionario responsabile, ha difeso la legittimità della firma a stampa e la completezza della motivazione dell'atto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2025, come risulta dal relativo processo verbale , il difensore del
Comune di Messina si è riportato agli atti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente lamenta, in via preliminare, la nullità dell'atto per difetto assoluto di attribuzione in capo al soggetto firmatario, il Dott. Nominativo_1, e per la mancata allegazione del relativo atto di nomina. La doglianza è infondata.
L'avviso di accertamento impugnato, come si evince dalla sua prima pagina, indica espressamente gli atti che fondano il potere del firmatario: il Decreto Sindacale n. 8 del 02/01/2023 di conferimento dell'incarico di
Dirigente del Dipartimento Servizi Tributari e la Delibera di Giunta n. 19 del 23/01/2023, con cui al medesimo dirigente sono state attribuite le funzioni di "Funzionario Responsabile" per la gestione dell'IMU. Il Dott.
Nominativo_1, pertanto, non è un mero funzionario delegato, ma il dirigente apicale del dipartimento cui la legge e gli atti organizzativi dell'Ente attribuiscono la responsabilità della gestione del tributo. Non vi è dunque alcuna carenza di potere.
Quanto alla mancata allegazione di tali atti, si osserva che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000,
l'obbligo di allegazione sussiste solo per gli atti "che non [siano] già stati portati a conoscenza dell'interessato".
Le delibere di giunta e i decreti sindacali sono atti amministrativi a carattere generale, soggetti a pubblicazione obbligatoria sull'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
Tale pubblicazione ne determina la presunzione legale di conoscenza, rendendoli conoscibili da parte di qualsiasi cittadino. La loro mancata allegazione materiale all'avviso di accertamento non costituisce pertanto vizio di legittimità, essendo sufficiente, come nel caso di specie, la loro puntuale indicazione per consentire al contribuente di reperirli e prenderne visione.
Parimenti infondato è il secondo motivo, relativo alla nullità per assenza di firma autografa. La difesa del
Comune ha correttamente richiamato la normativa speciale in materia di tributi locali. L'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 prevede espressamente che "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati". La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere tale norma speciale pienamente efficace e non abrogata, legittimando la prassi della sottoscrizione a mezzo stampa per gli atti di accertamento dei tributi locali (cfr. Cass. n. 2845/2023; Cass. n. 12756/2019).
Del tutto pretestuoso appare il terzo motivo, con cui si lamenta un presunto difetto assoluto di motivazione.
Il ricorrente sostiene che la motivazione si esaurirebbe nella laconica espressione "PARZIALE
VERSAMENTO". Tale affermazione è palesemente smentita dal contenuto dell'atto impugnato. L'avviso di accertamento contiene, infatti, un dettagliato prospetto di liquidazione che, per ciascun immobile posseduto dal contribuente, indica i dati catastali, la rendita, il valore imponibile, l'aliquota applicata (10,60 per mille),
l'imposta lorda dovuta per acconto e saldo, i versamenti effettuati dal contribuente (€ 72,00 in acconto e
€ 71,00 a saldo) e la differenza richiesta. Seguono, altresì, i prospetti di calcolo delle sanzioni e degli interessi, con l'indicazione delle norme applicate, delle aliquote e dei periodi di riferimento. Tale analitica esposizione dei dati e dei calcoli costituisce una motivazione più che adeguata, che ha pienamente consentito al contribuente di comprendere la pretesa dell'Ente e di esercitare il proprio diritto di difesa. Anche la mancata allegazione della delibera sulle aliquote non inficia la validità dell'atto, trattandosi di atto generale conoscibile e la cui aliquota applicata era chiaramente indicata nell'avviso.
Infine, stante l'infondatezza di tutti i motivi formali, deve essere respinta anche l'eccezione relativa al difetto di prova della pretesa fiscale. L'Ente impositore ha assolto al proprio onere probatorio producendo un avviso di accertamento completo, motivato e legittimamente sottoscritto, che indica con precisione i fatti costitutivi della pretesa (possesso degli immobili e parzialità dei versamenti effettuati). A fronte di ciò, il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione nel merito, non ha contestato la proprietà degli immobili, l'esattezza dei dati catastali, la correttezza aritmetica dei calcoli, né ha provato di aver effettuato versamenti maggiori rispetto a quelli riconosciuti dall'Ufficio. La sua difesa, essendosi limitata a censure formali risultate infondate, non
è idonea a scalfire la fondatezza della pretesa tributaria.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, sig. Ricorrente_1, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Messina, che liquida in
€ 500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Giudice IC NI