Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/09/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01597/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2025, proposto da
MA SC, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza Agli Anziani – I.S.R.A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Corona e Aldo Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza Agli Anziani n. 17 del 3 febbraio 2025 nella parte in cui, al punto 7 del dispositivo, stabilisce il compenso da attribuire al Presidente del Collegio dei Revisori, costituito con la delibera medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani – I.S.R.A.A. e della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. 17 del 3 febbraio 2025, il Consiglio di Amministrazione dell’I.S.R.A.A. – Istituto per i Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani di Treviso (d’ora in avanti solo l’Istituto) – ha costituito il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, nominando come presidente il dott. MA SC, già in precedenza titolare del medesimo incarico. La nomina è stata effettuata dalla Giunta regionale del Veneto con delibera n. 1447 del 3 dicembre 2024, mentre gli altri due componenti sono stati designati dal Comitato dei Sindaci dell’ULSS 2 “Marca Trevigiana” e dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto stesso.
2. Con lo stesso atto (punto 7 del dispositivo) è stata determinata l’indennità annua spettante ai membri del Collegio, quantificata – per il presidente – in € 8.000,00 oltre IVA e contributo integrativo. Il compenso è stato fissato ai sensi dell’art. 56, comma 14, della l.r. Veneto n. 30/2016, che prevede un tetto massimo pari a un decimo degli emolumenti del direttore di direzione della Regione Veneto.
3. L’odierno ricorrente, pur avendo accettato formalmente l’incarico ed esercitandolo attivamente, ha ritenuto la quantificazione del compenso in contrasto con la più recente normativa in materia di equo compenso (l. n. 49/2023) e ha impugnato la deliberazione nella parte in cui definisce l’indennità, deducendo i seguenti motivi:
3.1. Violazione e omessa applicazione della L. 21 aprile 2023, n. 49 .
La normativa statale sull’equo compenso, avendo carattere imperativo ed entrata in vigore successivamente alla normativa regionale, si applica anche agli incarichi di revisione contabile presso enti pubblici come le IPAB e quindi anche presso l’Istituto intimato. La l. n. 49/2023 (art. 1) impone, infatti, che il compenso per le prestazioni professionali rese da liberi professionisti sia equo e proporzionato alla qualità e quantità dell’opera svolta.
3.2. Violazione ed erronea applicazione della L.R.V. 10 settembre 2019, n. 37 .
La Regione Veneto, con l.r. n. 37/2019, ha recepito i principi sull’equo compenso e, dovendo la normativa regionale essere interpretata in armonia con la legge statale, l’art. 56, comma 14, della l.r.v. n. 30/2016 deve ritenersi abrogato, per incompatibilità, o comunque integrato dai criteri previsti dal D.M. n. 140/2012 ( “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia” ).
4. La Regione Veneto si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Premesso che la disciplina delle IPAB rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost., essa afferma che: A) la l. n. 49/2023 non può abrogare norme regionali nell’ambito di una materia riservata in via esclusiva competenza legislativa regionale; B) il principio dell’equo compenso, come disciplinato dalla legge statale, non è applicabile agli incarichi di revisione nei confronti di enti pubblici, non configurandosi un rapporto professionale in senso civilistico; C) la deliberazione impugnata ha rispettato i limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale e il compenso attribuito al dott. SC è pressoché pari al massimo consentito (10% degli emolumenti del direttore di direzione regionale).
5. Anche l’Istituto si è costituito in giudizio, eccependo innanzitutto l’inammissibilità del ricorso: A) per intervenuta acquiescenza, in quanto il ricorrente ha accettato consapevolmente l’incarico con il compenso stabilito, ha iniziato ad esercitarlo e ha anche redatto la relazione al bilancio per l’anno 2025; B) per carenza di interesse e genericità dei motivi di gravame, perché il ricorrente, da un lato, non ha fornito alcun dato da cui desumere una pretesa sproporzione tra l’attività dallo stesso prestata e l’indennità riconosciutagli dall’Istituto e, dall’altro, non ha dimostrato quale somma doveva essergli attribuita.
Nel merito, l’Istituto afferma che il compenso è stato determinato legittimamente in applicazione dell’art. 56, comma 14, l.r. Veneto. n. 30/2016, da ritenersi norma speciale e, quindi, tuttora vigente. Inoltre la l. n. 49/2023 non è applicabile alle IPAB, trattandosi di enti pubblici e non committenti privati, e perché essa disciplina esclusivamente rapporti professionali contrattuali, non incarichi di nomina pubblica.
6. Entrambi gli enti resistenti hanno rimesso al Tribunale la valutazione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, pur non sollevando sul punto un’espressa eccezione.
7. In vista della discussione di merito, le parti hanno prodotto memorie conclusive e di replica, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 17 settembre 2025 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. La causa è quindi passata in decisione.
9. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
10. Il ricorrente lamenta l’illegittimità della quantificazione del proprio compenso, quale Presidente del Collegio dei Revisori, deducendo la violazione della normativa in materia di equo compenso (l. n. 49/2023 e l.r. Veneto n. 37/2019) da parte dell’Istituto resistente, che ha invece applicato l’art. 56, comma 14, l.r. Veneto n. 30/2016, secondo cui “Al revisore e a ciascun membro del collegio dei revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal consiglio di amministrazione all’inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni” .
11. Al riguardo il Collegio osserva innanzi tutto che il ricorrente - nella sua veste di revisore e presidente del Collegio dei Revisori di una IPAB - è qualificabile come un funzionario onorario (cfr. Cass. civ., Sez. un., 7 luglio 2011, n. 14954; Cons Stato, Sez. V, 28 dicembre 2012, n. 6692).
Dalla non assimilabilità del rapporto del funzionario onorario con l’Amministrazione al rapporto di pubblico impiego discende che nelle controversie con l’Amministrazione di cui è parte il funzionario onorario, la giurisdizione dev’essere determinata, in applicazione dei criteri generali di riparto della giurisdizione, tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, di volta in volta, fatte valere in giudizio ( ex multis , Cass. civ., Sez. un., 17 maggio 2024, n. 13747).
Rientra, quindi nella giurisdizione del Giudice amministrativo la domanda proposta dal revisore per la corresponsione dei compensi legati all’esercizio della funzione se il trattamento economico è affidato alle discrezionali determinazioni dell’autorità che procede all’investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo (Cass., sez. un. civ., 3 maggio 2022 n. 13990). Invece, qualora il compenso sia stabilito da norme, la posizione giuridica dedotta in giudizio assume la consistenza di un diritto soggettivo, ragion per cui la controversia avente ad oggetto la liquidazione del compenso e la sua correttezza determinazione rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario.
12. Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche al caso in esame, il Collegio osserva che il ricorrente contestato la determinazione - applicativa dell’art. 56, comma 14, della l.r. Veneto n. 30/2016 - di riconoscere “a ciascun membro del collegio dei revisori” un compenso parametrato “fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54” , pretendendo il diritto al riconoscimento di un diverso compenso, determinato in conformità alla l. n. 49/2023, che rinvia ai parametri di cui al D.M. n. 140/2012.
Dunque, secondo la prospettazione del ricorrente, la determinazione del quantum del compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dell’Istituto deve conformarsi a criteri preventivi diversi da quelli applicati dall’Amministrazione. Pertanto la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio assume la consistenza di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia al Giudice ordinario. Non viene, infatti, in rilievo alcuna potere autoritativo esercitato dall’Amministrazione, a fronte del quale possa configurarsi un interesse legittimo.
13. In definitiva il ricorso in esame dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto la controversia, concernendo il diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere l’equo compenso per l’incarico ricevuto dall’Istituto, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..
14. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, tenuto conto della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario davanti al quale la domanda giudiziale può essere riassunta, ai termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
MA Rinaldi, Consigliere
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO