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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 22/10/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di SC, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Antonia Schiattarella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 253/2019 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno, avente ad oggetto: opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 328/2019 del 16.04.2019 emessa dal Capo del Compartimento
Marittimo di Napoli – Capitaneria di Porto di Napoli – Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
TRA
(P. IVA: ) rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura all'atto di opposizione dall'avv. Francesco Trani ((C.F.:
) e presso il suo studio in SC (NA) alla Via Michele C.F._1
Mazzella n. 202, elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE-
E
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresentata e difesa da proprio funzionario delegato ed elettivamente domiciliata come in atti;
- RESISTENTE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta dell'udienza del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato in data 17.05.2019 la società
[...]
in persona del legale rappresentante signor , proponeva Parte_2 Parte_3
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 328/2019 del 17.04.2019 emessa dal
Capo del Compartimento Marittimo di Napoli – Capitaneria di Porto di Napoli –
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale le veniva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa, nonché disposta la confisca e distruzione del prodotto ittico oggetto del verbale di sequestro amministrativo n. 02/18 del
17.12.2018 per presunta violazione dell'art. 10, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012, in relazione all'art. 58 del Regolamento (CE) n. 1224/2009, punita dall'art. 11, comma
4, del medesimo decreto legislativo.
Il ricorrente deduceva in via preliminare, la violazione degli artt. 17 e 18 comma
1, della L.689/1981, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente fondato l'ordinanza ingiunzione su atti (in particolare la nota n. 883 del 21.01.2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di SC e le relative controdeduzioni) formati successivamente al rapporto dell'organo accertatore e, pertanto, estranei alla fase procedimentale ritenendo tale replica illegittima e non consentita dall'ordinamento in quanto le uniche controdeduzioni previste dall'art. 18 della citata legge sono quelle del trasgressore e non dell'organo accertatore.
Evidenziava inoltre, la violazione dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, rilevando che la nota n. 883 del 21.01.2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di
SC e le relative controdeduzioni mai comunicate alla società opponente, erano state illegittimamente richiamate a fondamento dell'ordinanza ingiunzione, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché dell'obbligo di motivazione, poiché il provvedimento impugnato si limitava a riprodurre le argomentazioni contenute nei verbali di accertamento senza considerare le deduzioni difensive dell'interessata.
La ricorrente ancora, avanzava la violazione dell'art. 3 della L. 689/1981, eccependo il difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito, in quanto la mancata esibizione della documentazione di tracciabilità al momento del controllo era dipesa da circostanze legate alla fase di chiusura dell'esercizio commerciale, durante la quale i documenti erano stati temporaneamente riposti altrove e non immediatamente reperibili dal dipendente presente;
rilevando altresì che tale documentazione era comunque esistente e disponibile in azienda tale da escludere qualsiasi volontarietà o colpevolezza nella condotta contestata.
Avanzava inoltre la violazione dell'art. 11 della medesima legge, poiché
l'amministrazione aveva irrogato la sanzione in misura superiore al minimo edittale senza tener conto delle concrete circostanze attenuanti del caso quali l'orario, la fase di chiusura dell'esercizio, l'assenza di pubblico e di precedenti specifici, elementi tutti indicativi della scarsa offensività del comportamento addebitato.
L'opponente, pertanto, chiedeva:
- in accoglimento dell'opposizione, di annullarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata e di dichiararla nulla, illegittima o inefficace, unitamente a tutti gli atti ad essa collegati;
-per l'effetto, disporre il dissequestro e la restituzione della merce in favore della società opponente;
- in mero subordine, determinare l'importo della sanzione pecuniaria in misura inferiore rispetto a quella irrogata. Con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 16.05.2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale eccepiva preliminarmente l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente sostenendo la legittimità del procedimento sanzionatorio e dell'ordinanza ingiunzione impugnata posto che l'attività di accertamento era stata svolta nel rispetto delle disposizioni di legge e le garanzie partecipative del trasgressore erano state integralmente assicurate.
Osservava infatti, che le controdeduzioni degli organi accertatori non introducevano elementi nuovi ma si limitavano a confermare la condotta illecita già contestata escludendo così qualsiasi violazione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio. Eccepiva, in secondo luogo, l'infondatezza delle doglianze attinenti al difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e al presunto difetto dell'elemento soggettivo rilevando che l'atto impugnato conteneva riferimenti di fatto e di diritto idonei a rendere informata la parte circa la natura e la gravità della violazione, che il verbale di accertamento, in quanto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, faceva piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati tra cui la mancanza della documentazione di tracciabilità e l'assenza di adeguata etichettatura e che la successiva produzione delle fatture non era idonea a sanare l'illecito, essendo la normativa di settore volta a garantire la disponibilità immediata della documentazione al momento del controllo.
La resistente eccepiva infine, l'infondatezza della censura relativa alla quantificazione della sanzione precisando che l'importo di euro 1.500,00 era stato determinato nel rispetto dell'art. 11 della L.689/1981, pari al doppio del minimo edittale previsto, e che tale misura era coerente con i criteri di proporzionalità e congruità indicati dalla giurisprudenza, non essendo emersi elementi idonei a giustificare una riduzione.
Chiedeva pertanto di rigettare l'opposizione e confermare integralmente l'opposto provvedimento, con vittoria di spese.
Nel presente giudizio va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va preliminarmente detto che alla udienza del 19.10.2022 il giudice proponeva alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 c.p.c. volta alla definizione bonaria della controversia. La proposta conciliativa consisteva nella rinuncia all'opposizone da parte dell'opponente.
Tale proposta conciliativa veniva accettata dalle parti ed in particolare dal resistente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che però chiedeva emettersi sentenza .
Pertanto, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese.
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Tale orientamento trova ulteriore conferma nel principio secondo cui l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio deve sussistere fino al momento della decisione ed il suo difetto, sopravvenuto nel corso del processo, è rilevabile anche d'ufficio, determinando la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
Ove in giudizio venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, il
Giudice è tenuto a pronunciarsi sulle spese di lite applicando il criterio della soccombenza virtuale.
Ad onta della soccombenza del ricorrente, il comportamento delle parti induce a ritenere che esse abbiano concordato anche la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2. spese compensate come in motivazione.
Così deciso in SC, in data 22/10/2025
GIUDICE
(Dott.ssa Antonia Schiattarella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di SC, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Antonia Schiattarella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 253/2019 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno, avente ad oggetto: opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 328/2019 del 16.04.2019 emessa dal Capo del Compartimento
Marittimo di Napoli – Capitaneria di Porto di Napoli – Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
TRA
(P. IVA: ) rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura all'atto di opposizione dall'avv. Francesco Trani ((C.F.:
) e presso il suo studio in SC (NA) alla Via Michele C.F._1
Mazzella n. 202, elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE-
E
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresentata e difesa da proprio funzionario delegato ed elettivamente domiciliata come in atti;
- RESISTENTE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta dell'udienza del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato in data 17.05.2019 la società
[...]
in persona del legale rappresentante signor , proponeva Parte_2 Parte_3
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 328/2019 del 17.04.2019 emessa dal
Capo del Compartimento Marittimo di Napoli – Capitaneria di Porto di Napoli –
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale le veniva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa, nonché disposta la confisca e distruzione del prodotto ittico oggetto del verbale di sequestro amministrativo n. 02/18 del
17.12.2018 per presunta violazione dell'art. 10, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012, in relazione all'art. 58 del Regolamento (CE) n. 1224/2009, punita dall'art. 11, comma
4, del medesimo decreto legislativo.
Il ricorrente deduceva in via preliminare, la violazione degli artt. 17 e 18 comma
1, della L.689/1981, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente fondato l'ordinanza ingiunzione su atti (in particolare la nota n. 883 del 21.01.2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di SC e le relative controdeduzioni) formati successivamente al rapporto dell'organo accertatore e, pertanto, estranei alla fase procedimentale ritenendo tale replica illegittima e non consentita dall'ordinamento in quanto le uniche controdeduzioni previste dall'art. 18 della citata legge sono quelle del trasgressore e non dell'organo accertatore.
Evidenziava inoltre, la violazione dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, rilevando che la nota n. 883 del 21.01.2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di
SC e le relative controdeduzioni mai comunicate alla società opponente, erano state illegittimamente richiamate a fondamento dell'ordinanza ingiunzione, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché dell'obbligo di motivazione, poiché il provvedimento impugnato si limitava a riprodurre le argomentazioni contenute nei verbali di accertamento senza considerare le deduzioni difensive dell'interessata.
La ricorrente ancora, avanzava la violazione dell'art. 3 della L. 689/1981, eccependo il difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito, in quanto la mancata esibizione della documentazione di tracciabilità al momento del controllo era dipesa da circostanze legate alla fase di chiusura dell'esercizio commerciale, durante la quale i documenti erano stati temporaneamente riposti altrove e non immediatamente reperibili dal dipendente presente;
rilevando altresì che tale documentazione era comunque esistente e disponibile in azienda tale da escludere qualsiasi volontarietà o colpevolezza nella condotta contestata.
Avanzava inoltre la violazione dell'art. 11 della medesima legge, poiché
l'amministrazione aveva irrogato la sanzione in misura superiore al minimo edittale senza tener conto delle concrete circostanze attenuanti del caso quali l'orario, la fase di chiusura dell'esercizio, l'assenza di pubblico e di precedenti specifici, elementi tutti indicativi della scarsa offensività del comportamento addebitato.
L'opponente, pertanto, chiedeva:
- in accoglimento dell'opposizione, di annullarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata e di dichiararla nulla, illegittima o inefficace, unitamente a tutti gli atti ad essa collegati;
-per l'effetto, disporre il dissequestro e la restituzione della merce in favore della società opponente;
- in mero subordine, determinare l'importo della sanzione pecuniaria in misura inferiore rispetto a quella irrogata. Con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 16.05.2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale eccepiva preliminarmente l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente sostenendo la legittimità del procedimento sanzionatorio e dell'ordinanza ingiunzione impugnata posto che l'attività di accertamento era stata svolta nel rispetto delle disposizioni di legge e le garanzie partecipative del trasgressore erano state integralmente assicurate.
Osservava infatti, che le controdeduzioni degli organi accertatori non introducevano elementi nuovi ma si limitavano a confermare la condotta illecita già contestata escludendo così qualsiasi violazione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio. Eccepiva, in secondo luogo, l'infondatezza delle doglianze attinenti al difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e al presunto difetto dell'elemento soggettivo rilevando che l'atto impugnato conteneva riferimenti di fatto e di diritto idonei a rendere informata la parte circa la natura e la gravità della violazione, che il verbale di accertamento, in quanto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, faceva piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati tra cui la mancanza della documentazione di tracciabilità e l'assenza di adeguata etichettatura e che la successiva produzione delle fatture non era idonea a sanare l'illecito, essendo la normativa di settore volta a garantire la disponibilità immediata della documentazione al momento del controllo.
La resistente eccepiva infine, l'infondatezza della censura relativa alla quantificazione della sanzione precisando che l'importo di euro 1.500,00 era stato determinato nel rispetto dell'art. 11 della L.689/1981, pari al doppio del minimo edittale previsto, e che tale misura era coerente con i criteri di proporzionalità e congruità indicati dalla giurisprudenza, non essendo emersi elementi idonei a giustificare una riduzione.
Chiedeva pertanto di rigettare l'opposizione e confermare integralmente l'opposto provvedimento, con vittoria di spese.
Nel presente giudizio va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va preliminarmente detto che alla udienza del 19.10.2022 il giudice proponeva alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 c.p.c. volta alla definizione bonaria della controversia. La proposta conciliativa consisteva nella rinuncia all'opposizone da parte dell'opponente.
Tale proposta conciliativa veniva accettata dalle parti ed in particolare dal resistente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che però chiedeva emettersi sentenza .
Pertanto, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese.
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Tale orientamento trova ulteriore conferma nel principio secondo cui l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio deve sussistere fino al momento della decisione ed il suo difetto, sopravvenuto nel corso del processo, è rilevabile anche d'ufficio, determinando la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
Ove in giudizio venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, il
Giudice è tenuto a pronunciarsi sulle spese di lite applicando il criterio della soccombenza virtuale.
Ad onta della soccombenza del ricorrente, il comportamento delle parti induce a ritenere che esse abbiano concordato anche la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2. spese compensate come in motivazione.
Così deciso in SC, in data 22/10/2025
GIUDICE
(Dott.ssa Antonia Schiattarella)