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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott. ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott. ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G 1816/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020 trattenuta in decisione all' udienza collegiale del 26/6/2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Aragona Parte_1
Valentina ;
- appellante -
E , quale incorporante della CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dagli avv. ti Luigi Molinaro Fernando Petrivelli;
-appellato/appellante in via incidentale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n. 2707/2020 dep. il 7/2/2020 il Tribunale di
Roma accoglieva la domanda avanzata dalla società CP_2
nei confronti di avente ad oggetto la Parte_1
condanna di quest' ultimo al pagamento della somma di euro
64.800,00 a titolo di penale per la violazione del patto di concorrenza contenuto nel contratto stipulato con la società , e condannava il convenuto al pagamento dell' anzidetta somma oltre le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Pt_1
chiedendo in totale riforma dell' impugnata sentenza, il rigetto delle domande svolte nel primo grado e la condanna dell' appellato alla rifusione delle spese di lite.
Si è costituita la società ( già CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell' impugnata sentenza oltre la condanna dell' appellante alle spese di lite del secondo grado . All' udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del
12/6/2025 , tenuta in trattazione scritta, le parti non hanno depositato note telematiche ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. e la
Corte ha rinviato all' udienza in presenza del 26/6/2025 ai sensi dell' art. 309 c.p.c. , con decreto regolarmente comunicato alla parte costituita . Alla suddetta udienza le parti non si sono presentate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione .
A norma dell'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo
309 , “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza (e alla precedente), va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo.
Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate .
P.Q.M.
La Corte d' Appello di Roma , definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n.2707/2020 pubbl.il 7/2/2020, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l' estinzione del giudizio.
-pone le spese come anticipate a carico delle parti .
Così deciso nella camera di consiglio del 27/6/2025 .
La Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino