Art. 2. 1. Le aziende e gli istituti di credito che ne facciano domanda possono essere autorizzati a concedere, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, singolarmente o in consorzio con banche ed enti nazionali, uno o piu' crediti finanziari, fino a concorrenza dell'importo globale massimo di cui al comma 1 dell'articolo 1, per le finalita' di cui alla presente legge ed alle condizioni stabilite nell'accordo previsto dal comma 2 dell'articolo 1.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la garanzia dello Stato sono concesse, per singoli crediti, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. Con lo stesso decreto sono stabiliti tempi, modalita' e procedure per il rimborso del credito.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la garanzia dello Stato sono concesse, per singoli crediti, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. Con lo stesso decreto sono stabiliti tempi, modalita' e procedure per il rimborso del credito.