Ordinanza cautelare 26 aprile 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/12/2025, n. 10128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10128 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10128/2025REG.PROV.COLL.
N. 01335/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2025, proposto da Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
UA De CI, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 20692/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. AN Di RL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata la sentenza in epigrafe, con la quale l’adito TAR del Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso dell’odierna appellata per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, di rigetto dell’istanza di riconoscimento del percorso psicopedagogico (abilitazione alla materia) conseguita all’estero (più precisamente, in Romania), nonché degli atti ad esso presupposti, tra cui la richiesta datata 8 gennaio 2024, proveniente dal medesimo Ministero, avente ad oggetto la richiesta di integrazione documentale relativa alla ridetta domanda di riconoscimento, e il preavviso di rigetto del 9 febbraio 2024.
2.- Il ridetto diniego era basato sulla riscontrata assenza, da parte del Ministero, nella documentazione allegata dalla ricorrente: (i) della pergamena del Nivel I e del Nivel II attestante la materia di specializzazione; (ii) della “Adeverinta” recante l’indicazione della disciplina che la ricorrente può insegnare e la relativa fascia di età degli alunni; (ii) della “apostille” ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 o di altra forma di legalizzazione.
I predetti documenti e adempimenti, in particolare, erano stati richiesti dall’Amministrazione alla ricorrente in sede istruttoria.
3.- Il ricorso in primo grado si era incentrato su due motivi di censura: il primo motivo censurava Eccesso di potere – difetto di motivazione – irragionevolezza – arbitrarietà – illogicità e ingiustizia manifesta – violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 direttiva 2013/55/UE e lamentava il mancato rispetto dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria, contestandosi la mancata attività istruttoria dell’amministrazione nella valutazione e comparazione del percorso di formazione della ricorrente; il secondo motivo censurava invece Eccesso di potere - violazione di legge - violazione dell’art. 16 comma 2 d.lgs. 206/2007 – violazione del principio di legittimo affidamento – violazione del principio di buona feda – violazione del principio di non discriminazione e contestava principalmente la richiesta di una mole eccessiva di documenti impossibile da reperire in soli 30 giorni.
4.- L’adito Tribunale ha accolto entrambi i motivi di ricorso e ha di conseguenza annullato il diniego impugnato e gli atti ad esso presupposti, accertando che: (i) la richiesta di apostille è contraria ai principi di cui agli artt. 45 e 49 del TFUE come declinati dagli artt. 50 e 51 della Direttiva; (ii) la richiesta di Adeverinta, qualora quest’ultima sia ritenuta non regolarizzabile o regolarizzabile solo entro termini perentori e qualora in caso di carenza della stessa sia ritenuto applicabile l’art. 21- octies , comma 2, della Legge 241/90, è contraria ai principi di cui agli artt. 45 e 49 del TFUE come esplicati dall’art. 51 della Direttiva.
In vista del riesercizio del potere, ha previsto i seguenti principi conformativi: l’Amministrazione dovrà pronunziarsi di nuovo sull’istanza della ricorrente: -nel rispetto del contraddittorio procedimentale ed alla luce anche delle statuizioni della presente sentenza; - evidenziando comunque entro un mese dalla pubblicazione o dalla notifica (se antecedente) della presente sentenza, una volta per tutte, ogni eventuale elemento ostativo all’accoglimento anche parziale o condizionato dell’istanza .
5.- Con un primo ordine di censure, l’appello deduce la erroneità della sentenza impugnata, in quanto l’Amministrazione ha rigettato la domanda in ragione dell’assenza del deposito, non tanto di presupposti di tipo formale (quali la legalizzazione dei documenti), bensì di presupposti di carattere sostanziale, ovvero l’assenza della pergamena Nivel I e Nivel Ii e della adeverinta , con la conseguenza che nel giudizio in esame viene in rilievo tale profilo di rigetto.
In secondo luogo, l’appello critica il ragionamento del primo giudice secondo cui la posizione della ricorrente debba essere valutata non solo alla luce delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, ma anche alla luce del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e specificamente degli artt. 45 e 49 relativi rispettivamente alla libera circolazione dei lavoratori e al libero stabilimento, eccependo nello specifico che nessuna norma del Trattato regola le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Con un terzo ordine di censure, l’appello sostiene la erroneità della sentenza impugnata alla luce del valore della laurea in Italia. La normativa romena (legge nazionale in materia di istruzione n. 1/2011, artt. 236 e 241) prevede infatti il superamento di diverse fasi di formazione per il conseguimento della qualifica professionale di insegnante. La condizione necessaria è il conseguimento della laurea che ha valore di per sé abilitante, benché l’ottenimento della qualifica sia subordinata anche al superamento di una formazione psico-pedagogica, tramite il conseguimento di un master di durata biennale oppure del Nivel I e del Nivel II e il superamento del tirocinio pratico di un anno presso le scuole e sotto il coordinamento di un tutor, che consente l’accesso a un apposito esame nazionale. Chi non abbia superato tutte queste fasi non è abilitato all’insegnamento in Romania (cfr. Commissione europea, Nota GROW/E5/SW del 31 luglio 2019). Nel caso all’esame, la ricorrente ha conseguito in Italia la laurea e in Romania solo i Nivel I e II, senza però aver svolto né superato il tirocinio presso le scuole né, tantomeno, l’esame nazionale.
Inoltre, la sentenza impugnata si baserebbe su un’interpretazione errata dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, operando un improprio paragone tra due istituti, l’attestato di competenza e il titolo di formazione, che la direttiva non mette sullo stesso piano.
Si deduce poi la erroneità della sentenza impugnata anche sotto il profilo della mancata sospensione “impropria” del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea nella causa C-340/24.
Si evidenzia infine la erroneità della sentenza anche per violazione dell’articolo 51 della Direttiva e degli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007. In particolare, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha accolto il motivo di ricorso relativo ai termini istruttori, e più in particolare il punto 15 ove si legge “ Assodato in modo certo (ed a prescindere dalla valenza dei Nivel) che l’Adeverinta è passibile di richiesta di integrazione documentale, deve notarsi che la previsione del menzionato art. 51 è chiara nell’imporre allo Stato membro di informare il richiedente delle eventuali carenze nella sua documentazione entro un mese dal ricevimento dell’istanza. A questo punto lo Stato membro destinatario dell’istanza dovrebbe concludere la procedura prima possibile e comunque entro tre mesi, ma solo a far data dal ricevimento della documentazione completa da parte dell’interessato. Si tratta all’evidenza di una procedura improntata al principio di proporzionalità. L’Amministrazione deve comunicare entro un mese le carenze eventualmente riscontrate. L’interessato, se vuole fare scattare il predetto termine di tre mesi, deve completare la sua documentazione. Nel caso di specie l’Amministrazione non ha seguito tale procedura, rimanendo in una prima fase inerte per circa otto mesi, successivamente ha assegnato termini perentori di circa un mese al richiedente per completare la sua documentazione, ed infine non ha accettato istanze di proroga né integrazioni tardive, denegando il riconoscimento senza peraltro nemmeno valutare, a seguito del ricorso e della ordinanza cautelare, una parziale integrazione avvenuta qualche giorno oltre i termini concessi dall’Amministrazione ”.
6.- L’originaria ricorrente non si è costituita in giudizio.
7.- Con ordinanza n. 933/2025, l’istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata è stata accolta sul rilievo che sussistono le condizioni per la favorevole delibazione dell’appello, posto che, sulla base di quanto sembrerebbe emergere dagli atti impugnati, il titolo posseduto da parte ricorrente non parrebbe consentire l’esercizio dell’attività professionale neppure nel Paese di origine .
8.- Il Ministero appellante ha ulteriormente insistito sulle proprie tesi difensive.
9.- Alla udienza pubblica del 5 giugno 2025 la causa è passata in decisione. Successivamente alla riconvocazione della camera di consiglio in data 24 ottobre 2025, la medesima è passata in decisione.
10.- L’appello è infondato.
11.- Discostandosi dalla prognosi effettuata in sede di esame della domanda cautelare, ritiene il collegio di doversi uniformare alle decisioni assunte dalla Sezione in casi analoghi al presente, intervenute nelle more della riconvocazione della ridetta camera di consiglio, rappresentando le stesse precedenti specifici e conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. (v. in particolare le sentenze n. 7939 e 7950 del 2025).
In particolare, nei ridetti pronunciamenti si è evidenziato come abbia rilievo assorbente il rigetto delle censure rivolte al capo della sentenza con cui è stata accertata l’illegittimità « del procedimento istruttorio seguito dalla Amministrazione ».
Anche nel caso all’esame, la sentenza ha ricostruito in modo ineccepibile le vicende in fatto seguite all’istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente, e altrettanto incensurabilmente ne ha tratto le conseguenze giuridiche.
Lo sviluppo procedimentale seguito all’istanza si è infatti caratterizzato per una prolungata inerzia del Ministero, cui ha contraddittoriamente fatto seguito un’accelerazione, consistita nell’assegnazione all’istante di un termine per integrare la documentazione in origine presentata, qualificato come perentorio in assenza di una sovraordinata disposizione normativa a relativo fondamento. La preclusione di ogni possibilità di proroga, prospettata dall’interessata come necessaria per acquisire l’attestazione ministeriale rumena sulle competenze professionali acquisite all’esito del percorso formativo ivi svolto (pergamene del Nivel I e del Nivel II e adeverinta ), ha quindi impedito la sua tempestiva produzione e valutazione in sede istruttoria.
Come statuito dalla sentenza di primo grado, sono stati nel caso di specie violati i principi di buona fede e correttezza enunciati in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 1, comma 2- bis ). Infatti, dopo una prolungata inerzia, il termine assegnato alla parte privata per integrare la documentazione a supporto dell’istanza di riconoscimento è stato di soli 30 giorni, senza possibilità di proroga. Ciò ha in concreto impedito di acquisire in sede istruttoria la pergamena e l’adeverinta ministeriale richiesta.
L’irrazionalità del descritto operato è resa poi palese dall’alternativa prospettata dall’amministrazione a scopi di difesa nel presente giudizio, consistente come sopra esposto nell’inalterata possibilità per la ricorrente di ripresentare l’istanza. Al riguardo, la sentenza ha agevolmente obiettato che essa comporta una duplicazione di procedimenti e un conseguente aggravio di attività amministrativa, evitabile semplicemente se all’interessata fosse stato consentito di integrare la documentazione nei tempi necessari per acquisire presso l’autorità ministeriale romena competente l’ adeverinta sulle competenze professionali acquisite.
12.- Il rigetto delle censure concernenti le illegittimità di ordine procedimentale esime dal valutare i presupposti per una sospensione del giudizio, per la pendenza della questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE richiamata nell’appello, il cui esito diventa irrilevante ai fini del presente giudizio.
13.- Del pari superfluo è l’esame delle ulteriori questioni di ordine sostanziale oggetto dei restanti motivi di appello, alla luce dell’obbligo enunciato dalla sentenza di primo grado di rivalutare l’istanza di riconoscimento sulla base della pergamena e dell’ adeverinta ministeriale.
14.- Infine, per quanto riguarda l’ apostille , il Ministero ha specificato che essa non ha in realtà costituito effettiva ragione del diniego di riconoscimento ex adverso impugnato, che ha riguardato la sola supposta mancanza della pergamena e della adeverinta , e che l’affermazione nel diniego impugnato secondo cui nella sopra menzionata nota con cui si è comunicato il preavviso di rigetto, è stata resa specifica informazione relativamente al fatto che i titoli, le certificazioni e gli atti formati all’estero (in Romania) allegati alla domanda da Lei inoltrata in data 20/07/2022 (domanda n. 15889, prot. DGOSV n. 14372 del 3 giugno 2022) non hanno valore legale in Italia, atteso che sono privi di Apostille, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 o, comunque, di altra forma di legalizzazione, ai sensi dell’articolo 33 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , riguardava solo un aspetto formale del diniego.
15.- Alla luce delle suddette ragioni, l’appello deve quindi essere respinto.
16.- Le spese di giudizio possono nondimeno essere compensate, avuto riguardo alla natura delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
AN Di RL, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Di RL | Marco IP |
IL SEGRETARIO