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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6212 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1328/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Evelin MESSINA attrice contro
(C.F. ), in persona del Prefetto Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO di
CP_1 convenuta
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO di CP_1 convenuta
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Consolato MASUCCI convenuta CONCLUSIONI
Fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 09.12.2025 la causa veniva posta in decisione con termine ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. per il deposito della sentenza. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio la l' Parte_1 Controparte_1 [...]
e la , chiedendo la sospensione dell'esecuzione e la Controparte_4 Controparte_2 declaratoria di non debenza delle somme richieste con l'intimazione di pagamento n.
29320249023900648/000, relative alle cartelle n. 29320210007052446001 e n.
29320210054601023000.
La difesa di parte attrice esponeva che la ricorrente aveva ricevuto, in data 13 gennaio 2025, un'intimazione di pagamento riferita a due cartelle esattoriali concernenti sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (anno 2019) e per violazioni in materia di demanio marittimo (anno 2020), mai precedute dalla notifica dei relativi verbali o delle cartelle presupposte.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che i titoli esecutivi erano inesistenti per mancata notifica degli atti presupposti e che, comunque, il diritto alla riscossione risultava prescritto ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, essendo decorsi più di cinque anni dalle infrazioni.
Parte attrice concludeva chiedendo:
– la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia del titolo;
– nel merito, la declaratoria di non debenza delle somme richieste con l'intimazione impugnata;
– la condanna delle amministrazioni convenute alle spese di lite.
§§§§§
La Avvocatura dello Stato si costituiva per e e, in via Controparte_1 Controparte_2
pregiudiziale, eccepivano incompetenza per materia del Tribunale adito ed inammissibilità dell'opposizione nei confronti della nel merito, il rigetto dell'opposizione perché CP_2
infondata, con vittoria di spese.
pagina 2 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa delle Amministrazioni esponeva che l'opposizione era stata irritualmente notificata in violazione dell'art. 144 c.p.c. e dell'art. 11 R.D. 1611/1933, e che l'intimazione impugnata riguardava due cartelle relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada
(anno 2019) e del Codice della Navigazione (anno 2020).
Ciò premesso, la difesa sosteneva, in via pregiudiziale, che la competenza a conoscere dell'opposizione spettava al giudice di pace, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011, trattandosi di sanzioni amministrative;
sosteneva inoltre l'inammissibilità dell'opposizione nei confronti della Regione Siciliana, poiché la legittimazione passiva spettava ai singoli
Assessorati e non all'ente in via generale. CP_2
Nel merito, la difesa deduceva l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che i verbali presupposti erano stati regolarmente notificati all'opponente, che le ordinanze ingiunzioni erano state emesse e notificate, e che i ruoli erano stati iscritti tempestivamente. Contestava altresì l'eccezione di prescrizione, richiamando anche la sospensione dei termini durante il periodo emergenziale Covid-19.
§§§§§
Anche la si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_5
preliminare, la dichiarazione di estraneità e/o carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze attinenti al merito della pretesa creditoria;
e, senza recesso, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata, con vittoria di spese.
In particolare, la difesa sosteneva che doveva considerarsi estranea alla fase di CP_5 formazione del ruolo ed alla verifica della legittimità della pretesa impositiva, essendo mero soggetto incaricato della riscossione per conto dell'ente impositore;
che eventuali vizi degli atti presupposti dovevano essere fatti valere esclusivamente nei confronti dell'ente creditore;
che le cartelle risultano regolarmente notificate, offrendo al riguardo specifica documentazione;
che l'opposizione era tardiva e quindi inammissibile;
e che l'eccezione di prescrizione era infondata, non essendo decorso alcun termine utile tra la notifica delle cartelle e l'intimazione.
pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria;
indi, fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 09.12.2025 la causa veniva posta in decisione con termine ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. per il deposito della sentenza.
§§§§§
ha contestato la legittimità della intimazione di pagamento n. Parte_1
29320249023900648/000, notificata in data 13.01.2025, con la quale era stato chiesto il pagamento di crediti pari a complessivi euro 18.820,45 a titolo di per sanzioni amministrative ed accessori oggetto di precedenti cartelle (n. 29320210007052446001 e n.
29320210054601023000).
Secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte risalente ad intervento a Sezioni
Unite, 'in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art.
6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza- ingiunzione;
gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo' (Cass. civ., sez. unite, 27 aprile 2018 n.10261).
Il detto orientamento, condiviso da questo giudice, è stato ribadito fino ad epoca recente anche in ipotesi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2025 n.20987).
Dalla intimazione risulta altresì che la maggiore sanzione applicata era di euro 15.330,00 (in cartella n. 29320210007052446001) e, quindi, inferiore, al limite di euro 15.493,00 di cui all'art.6 comma 5 lett. a) d.lgs.150/2011.
pagina 4 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Su tale specifica eccezione parte attrice non ha ritenuto di dovere svolgere alcuna considerazione specifica.
Sulla base dei principi sopra riportati, deve dichiararsi la incompetenza per materia di questo
Tribunale e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale andrà riassunto il giudizio.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione, alla evoluzione interpretativa in materia ed al contegno delle parti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, DICHIARA la propria incompetenza per materia e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
COMPENSA le spese fra ricorrente e parti convenute.
Catania, 27 dicembre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Evelin MESSINA attrice contro
(C.F. ), in persona del Prefetto Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO di
CP_1 convenuta
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO di CP_1 convenuta
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Consolato MASUCCI convenuta CONCLUSIONI
Fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 09.12.2025 la causa veniva posta in decisione con termine ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. per il deposito della sentenza. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio la l' Parte_1 Controparte_1 [...]
e la , chiedendo la sospensione dell'esecuzione e la Controparte_4 Controparte_2 declaratoria di non debenza delle somme richieste con l'intimazione di pagamento n.
29320249023900648/000, relative alle cartelle n. 29320210007052446001 e n.
29320210054601023000.
La difesa di parte attrice esponeva che la ricorrente aveva ricevuto, in data 13 gennaio 2025, un'intimazione di pagamento riferita a due cartelle esattoriali concernenti sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (anno 2019) e per violazioni in materia di demanio marittimo (anno 2020), mai precedute dalla notifica dei relativi verbali o delle cartelle presupposte.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che i titoli esecutivi erano inesistenti per mancata notifica degli atti presupposti e che, comunque, il diritto alla riscossione risultava prescritto ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, essendo decorsi più di cinque anni dalle infrazioni.
Parte attrice concludeva chiedendo:
– la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia del titolo;
– nel merito, la declaratoria di non debenza delle somme richieste con l'intimazione impugnata;
– la condanna delle amministrazioni convenute alle spese di lite.
§§§§§
La Avvocatura dello Stato si costituiva per e e, in via Controparte_1 Controparte_2
pregiudiziale, eccepivano incompetenza per materia del Tribunale adito ed inammissibilità dell'opposizione nei confronti della nel merito, il rigetto dell'opposizione perché CP_2
infondata, con vittoria di spese.
pagina 2 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa delle Amministrazioni esponeva che l'opposizione era stata irritualmente notificata in violazione dell'art. 144 c.p.c. e dell'art. 11 R.D. 1611/1933, e che l'intimazione impugnata riguardava due cartelle relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada
(anno 2019) e del Codice della Navigazione (anno 2020).
Ciò premesso, la difesa sosteneva, in via pregiudiziale, che la competenza a conoscere dell'opposizione spettava al giudice di pace, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011, trattandosi di sanzioni amministrative;
sosteneva inoltre l'inammissibilità dell'opposizione nei confronti della Regione Siciliana, poiché la legittimazione passiva spettava ai singoli
Assessorati e non all'ente in via generale. CP_2
Nel merito, la difesa deduceva l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che i verbali presupposti erano stati regolarmente notificati all'opponente, che le ordinanze ingiunzioni erano state emesse e notificate, e che i ruoli erano stati iscritti tempestivamente. Contestava altresì l'eccezione di prescrizione, richiamando anche la sospensione dei termini durante il periodo emergenziale Covid-19.
§§§§§
Anche la si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_5
preliminare, la dichiarazione di estraneità e/o carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze attinenti al merito della pretesa creditoria;
e, senza recesso, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata, con vittoria di spese.
In particolare, la difesa sosteneva che doveva considerarsi estranea alla fase di CP_5 formazione del ruolo ed alla verifica della legittimità della pretesa impositiva, essendo mero soggetto incaricato della riscossione per conto dell'ente impositore;
che eventuali vizi degli atti presupposti dovevano essere fatti valere esclusivamente nei confronti dell'ente creditore;
che le cartelle risultano regolarmente notificate, offrendo al riguardo specifica documentazione;
che l'opposizione era tardiva e quindi inammissibile;
e che l'eccezione di prescrizione era infondata, non essendo decorso alcun termine utile tra la notifica delle cartelle e l'intimazione.
pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria;
indi, fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 09.12.2025 la causa veniva posta in decisione con termine ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. per il deposito della sentenza.
§§§§§
ha contestato la legittimità della intimazione di pagamento n. Parte_1
29320249023900648/000, notificata in data 13.01.2025, con la quale era stato chiesto il pagamento di crediti pari a complessivi euro 18.820,45 a titolo di per sanzioni amministrative ed accessori oggetto di precedenti cartelle (n. 29320210007052446001 e n.
29320210054601023000).
Secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte risalente ad intervento a Sezioni
Unite, 'in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art.
6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza- ingiunzione;
gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo' (Cass. civ., sez. unite, 27 aprile 2018 n.10261).
Il detto orientamento, condiviso da questo giudice, è stato ribadito fino ad epoca recente anche in ipotesi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2025 n.20987).
Dalla intimazione risulta altresì che la maggiore sanzione applicata era di euro 15.330,00 (in cartella n. 29320210007052446001) e, quindi, inferiore, al limite di euro 15.493,00 di cui all'art.6 comma 5 lett. a) d.lgs.150/2011.
pagina 4 di 5 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Su tale specifica eccezione parte attrice non ha ritenuto di dovere svolgere alcuna considerazione specifica.
Sulla base dei principi sopra riportati, deve dichiararsi la incompetenza per materia di questo
Tribunale e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale andrà riassunto il giudizio.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione, alla evoluzione interpretativa in materia ed al contegno delle parti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, DICHIARA la propria incompetenza per materia e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
COMPENSA le spese fra ricorrente e parti convenute.
Catania, 27 dicembre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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