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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19/04/2024, da
1) Parte_1
nato/a MAROCCO il 01/01/1983
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]25 22069 ROVELLASCA ITALIA
con l'Avv. CLEMENTE LORENZO
e
2) Parte_2
1 nato/a MAROCCO il 21/05/1983
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]4 22074 LOMAZZO ITALIA
con l'Avv. MAZZUCCHELLI EDOARDO BRUNO GIUSEPPE
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
1) nata a [...] il [...] Controparte_1
2) nato a [...] il [...] Controparte_2
b) tra le parti è intervenuto:
□ divorzio con sent. n. 1312/016 del 05/12/2016 del Tribunale di Prima istanza di CP_3
confermato dalla sentenza n. 740/217 della Corte d'Appello Marocchina.
[...]
Letto l'accordo raggiunto in corso di causa dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
1) Assegnazione della casa coniugale alla madre che si farà carico integrale del relativo mutuo dell'immobile sito in Rovellasca (CO), via Piave n. 25;
2) Assegno di mantenimento di 200 euro a figlio a carico del padre, per un totale di 400 euro al mese;
spese straordinarie della prole al 50% tra i genitori con applicazione del Protocollo del Tribunale di
Como;
3) Assegno unico integralmente alla madre;
CP_ 4) i figli minorenni e rimarranno in affidamento congiunto di entrambi i genitori, con CP_2 collocamento prevalente insieme alla madre presso l'immobile sito in Rovellasca (CO), via Piave n.
25;
5) il sig. avrà diritto-dovere di tenere con sé i figli una sera a settimana (con preferenza Parte_2
per il mercoledì), dalle ore 19.00 alle ore 21.30, ed un weekend alternato dal sabato pomeriggio ore
16.00 alla domenica sera alle ore 21.30, con impegno della sig.ra a favorire un rapporto Pt_1
continuativo e sereno con i medesimi. In ogni caso, il padre avrà facoltà di intrattenere ulteriori
2 rapporti con i figli anche al di fuori di quanto sopra indicato, salvo accordo preventivo con la sig.ra e compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
Pt_1
6) salvo diverso accordo, i figli trascorreranno le festività alternate, oltre ad un periodo alternativo delle vacanze natalizie con ciascun genitore, dal 24 al 26 dicembre l'uno, e dal 30 al 2 gennaio l'altro e, per quanto concerne le vacanze estive, il sig. avrà diritto di trascorrere con i figli Parte_2
una settimana a scelta nel mese di agosto. Ancora, ad anni alterni, il sig. in occasione Parte_2 dei rispetti compleanni, avrà diritto di trascorrere un'intera giornata coi figli dalle ore 8.00 alle ore
21.30;
7) Trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale dell'immobile sito in Rovellasca (CO), via Piave n. 25, dal padre alla madre a fronte dell'importo di euro 3.000 all' ex marito (del valore così trasferito si tiene conto a titolo di mantenimento della prole) entro e non oltre la data del 15/07/2025 qualora il provvedimento di Codesto Ill.mo Tribunale dovesse essere pubblicato prima della predetta data o in subordine entro la data di validità di delibera della (13/8/2025);
8) Entro la data dell'atto del trasferimento immobiliare di cui al punto n. 7, la Sig.ra Parte_1 provvederà al rimborso anticipato parziale del mutuo pari ad € 20.000,00, così che si possa addivenire alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà con accollo del mutuo e successiva trasmissione alla Banca Intesa Sanpaolo della copia autentica dell'atto, completa del duplo della nota di trascrizione. Verificata la regolarità della documentazione, potrà essere perfezionato l'accordo di liberazione del coobbligato Sig. per scambio di corrispondenza che, Parte_2 contempla, da parte dell'accollante Sig.ra la dichiarazione di rinuncia agli effetti Parte_1 dell'art. 1301 c.c.;
9) Nel caso in cui per qualsiasi ragione, anche non imputabile alla sig.ra il sig. Pt_1 Parte_2
ceduto l'immobile, non venisse liberato dalla propria coobbligazione e fosse tenuto a
[...]
pagare a Banca Intesa Sanpaolo parte del debito residuo, egli avrà diritto di regresso nei confronti della prima per tutto quanto corrisposto alla banca a qualunque titolo e per qualsiasi causa e/o ragione.
10) Abbandono del giudizio pendente presso la Corte di Appello di Milano r.g.n. 801/2024;
11) Spese legali del presente giudizio compensate.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
3 il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 13/06/2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19/04/2024, da
1) Parte_1
nato/a MAROCCO il 01/01/1983
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]25 22069 ROVELLASCA ITALIA
con l'Avv. CLEMENTE LORENZO
e
2) Parte_2
1 nato/a MAROCCO il 21/05/1983
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]4 22074 LOMAZZO ITALIA
con l'Avv. MAZZUCCHELLI EDOARDO BRUNO GIUSEPPE
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
1) nata a [...] il [...] Controparte_1
2) nato a [...] il [...] Controparte_2
b) tra le parti è intervenuto:
□ divorzio con sent. n. 1312/016 del 05/12/2016 del Tribunale di Prima istanza di CP_3
confermato dalla sentenza n. 740/217 della Corte d'Appello Marocchina.
[...]
Letto l'accordo raggiunto in corso di causa dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
1) Assegnazione della casa coniugale alla madre che si farà carico integrale del relativo mutuo dell'immobile sito in Rovellasca (CO), via Piave n. 25;
2) Assegno di mantenimento di 200 euro a figlio a carico del padre, per un totale di 400 euro al mese;
spese straordinarie della prole al 50% tra i genitori con applicazione del Protocollo del Tribunale di
Como;
3) Assegno unico integralmente alla madre;
CP_ 4) i figli minorenni e rimarranno in affidamento congiunto di entrambi i genitori, con CP_2 collocamento prevalente insieme alla madre presso l'immobile sito in Rovellasca (CO), via Piave n.
25;
5) il sig. avrà diritto-dovere di tenere con sé i figli una sera a settimana (con preferenza Parte_2
per il mercoledì), dalle ore 19.00 alle ore 21.30, ed un weekend alternato dal sabato pomeriggio ore
16.00 alla domenica sera alle ore 21.30, con impegno della sig.ra a favorire un rapporto Pt_1
continuativo e sereno con i medesimi. In ogni caso, il padre avrà facoltà di intrattenere ulteriori
2 rapporti con i figli anche al di fuori di quanto sopra indicato, salvo accordo preventivo con la sig.ra e compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
Pt_1
6) salvo diverso accordo, i figli trascorreranno le festività alternate, oltre ad un periodo alternativo delle vacanze natalizie con ciascun genitore, dal 24 al 26 dicembre l'uno, e dal 30 al 2 gennaio l'altro e, per quanto concerne le vacanze estive, il sig. avrà diritto di trascorrere con i figli Parte_2
una settimana a scelta nel mese di agosto. Ancora, ad anni alterni, il sig. in occasione Parte_2 dei rispetti compleanni, avrà diritto di trascorrere un'intera giornata coi figli dalle ore 8.00 alle ore
21.30;
7) Trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale dell'immobile sito in Rovellasca (CO), via Piave n. 25, dal padre alla madre a fronte dell'importo di euro 3.000 all' ex marito (del valore così trasferito si tiene conto a titolo di mantenimento della prole) entro e non oltre la data del 15/07/2025 qualora il provvedimento di Codesto Ill.mo Tribunale dovesse essere pubblicato prima della predetta data o in subordine entro la data di validità di delibera della (13/8/2025);
8) Entro la data dell'atto del trasferimento immobiliare di cui al punto n. 7, la Sig.ra Parte_1 provvederà al rimborso anticipato parziale del mutuo pari ad € 20.000,00, così che si possa addivenire alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà con accollo del mutuo e successiva trasmissione alla Banca Intesa Sanpaolo della copia autentica dell'atto, completa del duplo della nota di trascrizione. Verificata la regolarità della documentazione, potrà essere perfezionato l'accordo di liberazione del coobbligato Sig. per scambio di corrispondenza che, Parte_2 contempla, da parte dell'accollante Sig.ra la dichiarazione di rinuncia agli effetti Parte_1 dell'art. 1301 c.c.;
9) Nel caso in cui per qualsiasi ragione, anche non imputabile alla sig.ra il sig. Pt_1 Parte_2
ceduto l'immobile, non venisse liberato dalla propria coobbligazione e fosse tenuto a
[...]
pagare a Banca Intesa Sanpaolo parte del debito residuo, egli avrà diritto di regresso nei confronti della prima per tutto quanto corrisposto alla banca a qualunque titolo e per qualsiasi causa e/o ragione.
10) Abbandono del giudizio pendente presso la Corte di Appello di Milano r.g.n. 801/2024;
11) Spese legali del presente giudizio compensate.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
3 il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 13/06/2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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