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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3448/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Guido Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
Avvocato dello Stato Mariachiara Fittante e Avv. Francesco Paolo Gallo resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.9.2024 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio il in epigrafe e, premesso di essere in servizio presso il 1° CP_1
Reggimento Bersaglieri di Cosenza con il grado di graduato scelto, esponeva che con decreto n. 22 del 25.1.2018 del convenuto era stato CP_1 riconosciuto vittima del dovere e che l'istanza all'Amministrazione presentata il
11.6.2024 intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ex art. 3 della Legge 206/2004 era rimasta priva di riscontro.
Dopo avere argomentato in diritto concludeva chiedendo “[..] a) accertare il diritto del ricorrente, già riconosciuto quale vittima del dovere, all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione,
1 nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge n. 206/2004; b) accogliere per l'effetto la domanda di cui al presente ricorso e dichiarare i resistente tenuto al CP_1 riconoscimento del beneficio fin dal momento della richiesta amministrativa
[..]”
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il Controparte_1 difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti ed il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal è Controparte_1 fondata e merita accoglimento.
Come correttamente eccepisce il convenuto, le controversie relative CP_1 all'an ovvero al quantum del trattamento di pensione a favore di dipendente pubblico o ai suoi aventi causa appartengono alla giurisdizione esclusiva della
Corte dei Conti (cfr. artt. 13 e 62 D.P.R. n. 1214/1934; Cass. Sez. Unite
9285/2002) e la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato che detta giurisdizione ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (cfr. Cass. n. 11849/2016; Cass.
Sez. Unite n. 7755/2017; Cass. sez. Unite n. 7380/2020; Cass. Sez. Unite n.
12906/2021).
Nella specie, premesso che in ragione del rapporto di servizio di parte ricorrente (appartenente al corpo dei bersaglieri) il relativo trattamento pensionistico sarà a carico della gestione pubblica, ne consegue che la domanda intesa all'accertamento del diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi ex art. 3 L. n. 206/2006 - in quanto finalizzata ad ottenere, per effetto di detto aumento figurativo dei versamenti contributivi,
l'incremento dell'anzianità pensionistica maturata – deve essere delibata dal giudice contabile, trattandosi di domanda comunque funzionale e connessa al diritto alla pensione di pubblico dipendente.
2 La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3448/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Guido Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
Avvocato dello Stato Mariachiara Fittante e Avv. Francesco Paolo Gallo resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.9.2024 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio il in epigrafe e, premesso di essere in servizio presso il 1° CP_1
Reggimento Bersaglieri di Cosenza con il grado di graduato scelto, esponeva che con decreto n. 22 del 25.1.2018 del convenuto era stato CP_1 riconosciuto vittima del dovere e che l'istanza all'Amministrazione presentata il
11.6.2024 intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ex art. 3 della Legge 206/2004 era rimasta priva di riscontro.
Dopo avere argomentato in diritto concludeva chiedendo “[..] a) accertare il diritto del ricorrente, già riconosciuto quale vittima del dovere, all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione,
1 nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge n. 206/2004; b) accogliere per l'effetto la domanda di cui al presente ricorso e dichiarare i resistente tenuto al CP_1 riconoscimento del beneficio fin dal momento della richiesta amministrativa
[..]”
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il Controparte_1 difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti ed il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal è Controparte_1 fondata e merita accoglimento.
Come correttamente eccepisce il convenuto, le controversie relative CP_1 all'an ovvero al quantum del trattamento di pensione a favore di dipendente pubblico o ai suoi aventi causa appartengono alla giurisdizione esclusiva della
Corte dei Conti (cfr. artt. 13 e 62 D.P.R. n. 1214/1934; Cass. Sez. Unite
9285/2002) e la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato che detta giurisdizione ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (cfr. Cass. n. 11849/2016; Cass.
Sez. Unite n. 7755/2017; Cass. sez. Unite n. 7380/2020; Cass. Sez. Unite n.
12906/2021).
Nella specie, premesso che in ragione del rapporto di servizio di parte ricorrente (appartenente al corpo dei bersaglieri) il relativo trattamento pensionistico sarà a carico della gestione pubblica, ne consegue che la domanda intesa all'accertamento del diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi ex art. 3 L. n. 206/2006 - in quanto finalizzata ad ottenere, per effetto di detto aumento figurativo dei versamenti contributivi,
l'incremento dell'anzianità pensionistica maturata – deve essere delibata dal giudice contabile, trattandosi di domanda comunque funzionale e connessa al diritto alla pensione di pubblico dipendente.
2 La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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