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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TARABINI PAOLO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CESURA, 4 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
(C.F. ) RAPPRESENTATA DA Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3
MAZZA MICHELE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
TRIESTE 20/B 23100 SONDRIO
INTERVENUTO
Oggetto: contratto di fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Per l'attore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo:
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo di che trattasi e respingere ogni domanda ex adverso proposta nei confronti del signor . Parte_1
- in via istruttoria, ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. al terzo
[...]
di esibire in giudizio copia dei modelli (prestampati) delle fideiussioni utilizzati CP_3
dalla (o CREVAL) dal 2011 fino al 2018.” Controparte_1 CP_1
Per la società intervenuta:
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: in via preliminare:
- dichiarare la propria incompetenza funzionale a favore di quella del Tribunale di
Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con riferimento all'avversa eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
- estromettere dal processo, previo consenso dell'attore opponente, il
[...]
; CP_1
nel merito:
- in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda avversaria, perché inammissibile, nulla e infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- in ogni caso: condannare l'attore opponente al pagamento in favore di Controparte_2
quale cessionaria del credito azionato in via monitoria dal , Controparte_1
dell'importo indicato in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulti dovuto all'esito dell'istruttoria.
Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 1. Con atto di citazione notificato il 14.10.2021, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 266/2021 del 19.07.2021 emesso dal Tribunale di Sondrio su ricorso di nei confronti Controparte_1
dell'opponente, nonché di e di per la somma di € CP_4 Controparte_5
970.254,60 oltre interessi a titolo di saldo debitore di apertura di credito ipotecaria e di conto corrente.
1.1 Nel ricorso monitorio, esponeva di essere creditrice di Controparte_1
per la somma di € 969.274,97 in forza di contratto di apertura di credito CP_4
ipotecaria in conto corrente n. 97002, stipulata il 14.01.2011 con atto a ministero Notaio dott. nonché per la somma di € 979,67 a titolo di saldo debitore del Persona_1
conto corrente n. 4443622 (già n. 97000). Rappresentava altresì che CP_5
e rispettivamente il 02.12.2010 e il 21.01.2011, avevano prestato
[...] Parte_1
fideiussione omnibus per i debiti della società sino alla concorrenza di € 1.500.000,00 ciascuno.
1.2 Nel promuovere opposizione, deduceva come unico motivo la nullità Parte_1
della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto aderente agli artt. 2,
6 e 8 dello schema ABI censurato dalla Banca con provvedimento n. 55 del CP_6
02.05.2005, con conseguente caducazione dell'intero negozio.
1.3 Pertanto, domandava, in via preliminare, la sospensione della Parte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua revoca con vittoria di spese.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 20.01.2022, interveniva in giudizio
[...]
in persona della procuratrice esponendo di CP_2 Parte_2
essersi resa cessionaria, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, del credito azionato in monitorio da nei confronti di e dei Controparte_1 CP_4
suoi garanti.
2.1 In primo luogo, l'intervenuta eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano in pagina 3 di 7 merito alla contestazione sollevata dall'opponente, ai sensi dell'art. 33 co. 2 l. 287/1990.
In ogni caso, ne deduceva l'infondatezza alla luce del fatto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la nullità investe gli accordi anticoncorrenziali a monte e non le singole fideiussioni a valle, per le quali l'unica tutela è eventualmente quella risarcitoria.
Evidenziava, inoltre, come la tutela antitrust fosse azionabile soltanto da soggetto qualificabile come consumatore, il che non poteva essere nel caso di specie in quanto era socio e amministratore di Deduceva, poi, la carenza di Parte_1 CP_4
interesse ad agire in capo al garante, il quale è terzo rispetto al rapporto bancario e non è investito dal rispetto o meno della concorrenza.
2.2 Pertanto, domandava, in via preliminare, respingersi l'istanza ex art. Controparte_2
649 c.p.c. e dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Sondrio in favore del
Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, il tutto previa dichiarazione di estromissione di
Controparte_1
3. Con ordinanza 17.02.2022, il Giudice dott. Michele Posio, respinta l'istanza di inibitoria, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'esito, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che si teneva, disposto rinvio, in data 12.06.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In quella sede, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia di di Controparte_1
cui non può essere pronunciata l'estromissione – come richiesto da – in Controparte_2
assenza di istanza in tal senso proveniente dalla parte interessata.
5. Venendo al merito della controversia, rispetto alla questione relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ha eccepito Controparte_2
l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano. Tuttavia, va essere richiamato l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui “La competenza della sezione specializzata per le imprese,
pagina 4 di 7 benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. n.
3248/2023).
5.1 Premesso quanto sopra, non sussiste l'asserita nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust (e in particolare dell'art. 2 l. n. 287/1990).
Occorre, in primis, ricordare che detta norma vieta le intese restrittive della libertà della concorrenza e dunque attiene ai rapporti tra imprese, ossia in questo caso tra gli istituti di credito, e non ai rapporti tra Banca e cliente. Ebbene, con riferimento a questi ultimi, la Corte di Cassazione ha affermato a più riprese che “L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato” (Cass. n. 26957/2023, cfr. Cass. S.U. n. 41994/2021).
Ciò posto, è noto che, con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, è stata accertata le clausole delle fideiussioni che riproducono sistematicamente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. Tuttavia, nel caso specifico, difetta la prova che la fideiussione nella sua interezza o le clausole riproducenti il contenuto di quelle valutate negativamente dalla Banca d'Italia con riferimento alla schema predisposto dall' siano l'effetto di una intesa anticoncorrenziale, anziché di una legittima Pt_3
pattuizione tra i contraenti. Difatti, non può ritenersi che la standardizzazione contrattuale produca necessariamente effetti anticoncorrenziali, né consente di inferire la sussistenza di un accordo illecito tra gli istituti di credito.
Va altresì evidenziato che il provvedimento della Banca d'Italia attiene a intese vietate pagina 5 di 7 nell'arco di tempo che si ferma al maggio 2005, non potendo di conseguenza riguardare quella di cui è causa, stipulata il 21.01.2011.
Parte opponente non ha allegato né provato che sia perdurata l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 e che le clausole qui in contestazione siano state il frutto e lo sbocco di detta intesa, piuttosto che l'espressione della convenienza (per la parte predisponente le condizioni generali di contratto) dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative (cfr. Trib. Bologna sent. n.
504/2024, dott. . Persona_2
5.2 Tutto ciò considerato, non può che essere riconosciuta la validità della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. posta dall'art. 6 del contratto di fideiussione (doc. 1
. Deve, pertanto, essere respinta anche la censura di inefficacia delle fideiussioni Pt_1
per decorrenza del termine semestrale previsto da detta norma.
5.3 Da ultimo, basti precisare che – in mancanza delle idonee allegazioni – nulla avrebbero potuto le istanze istruttorie articolate da parte opponente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
520.001,00 ed € 1.000.000,00 con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione di quella di trattazione, che si liquida nei minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. n. 266/2021 del 19.07.2021 del Tribunale di Sondrio che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la parte opponente a rimborsare a parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano in € 22.426,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali.
pagina 6 di 7 24/01/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TARABINI PAOLO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CESURA, 4 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
(C.F. ) RAPPRESENTATA DA Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3
MAZZA MICHELE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
TRIESTE 20/B 23100 SONDRIO
INTERVENUTO
Oggetto: contratto di fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Per l'attore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo:
- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo di che trattasi e respingere ogni domanda ex adverso proposta nei confronti del signor . Parte_1
- in via istruttoria, ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. al terzo
[...]
di esibire in giudizio copia dei modelli (prestampati) delle fideiussioni utilizzati CP_3
dalla (o CREVAL) dal 2011 fino al 2018.” Controparte_1 CP_1
Per la società intervenuta:
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: in via preliminare:
- dichiarare la propria incompetenza funzionale a favore di quella del Tribunale di
Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con riferimento all'avversa eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
- estromettere dal processo, previo consenso dell'attore opponente, il
[...]
; CP_1
nel merito:
- in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda avversaria, perché inammissibile, nulla e infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- in ogni caso: condannare l'attore opponente al pagamento in favore di Controparte_2
quale cessionaria del credito azionato in via monitoria dal , Controparte_1
dell'importo indicato in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulti dovuto all'esito dell'istruttoria.
Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 1. Con atto di citazione notificato il 14.10.2021, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 266/2021 del 19.07.2021 emesso dal Tribunale di Sondrio su ricorso di nei confronti Controparte_1
dell'opponente, nonché di e di per la somma di € CP_4 Controparte_5
970.254,60 oltre interessi a titolo di saldo debitore di apertura di credito ipotecaria e di conto corrente.
1.1 Nel ricorso monitorio, esponeva di essere creditrice di Controparte_1
per la somma di € 969.274,97 in forza di contratto di apertura di credito CP_4
ipotecaria in conto corrente n. 97002, stipulata il 14.01.2011 con atto a ministero Notaio dott. nonché per la somma di € 979,67 a titolo di saldo debitore del Persona_1
conto corrente n. 4443622 (già n. 97000). Rappresentava altresì che CP_5
e rispettivamente il 02.12.2010 e il 21.01.2011, avevano prestato
[...] Parte_1
fideiussione omnibus per i debiti della società sino alla concorrenza di € 1.500.000,00 ciascuno.
1.2 Nel promuovere opposizione, deduceva come unico motivo la nullità Parte_1
della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto aderente agli artt. 2,
6 e 8 dello schema ABI censurato dalla Banca con provvedimento n. 55 del CP_6
02.05.2005, con conseguente caducazione dell'intero negozio.
1.3 Pertanto, domandava, in via preliminare, la sospensione della Parte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua revoca con vittoria di spese.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 20.01.2022, interveniva in giudizio
[...]
in persona della procuratrice esponendo di CP_2 Parte_2
essersi resa cessionaria, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, del credito azionato in monitorio da nei confronti di e dei Controparte_1 CP_4
suoi garanti.
2.1 In primo luogo, l'intervenuta eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano in pagina 3 di 7 merito alla contestazione sollevata dall'opponente, ai sensi dell'art. 33 co. 2 l. 287/1990.
In ogni caso, ne deduceva l'infondatezza alla luce del fatto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la nullità investe gli accordi anticoncorrenziali a monte e non le singole fideiussioni a valle, per le quali l'unica tutela è eventualmente quella risarcitoria.
Evidenziava, inoltre, come la tutela antitrust fosse azionabile soltanto da soggetto qualificabile come consumatore, il che non poteva essere nel caso di specie in quanto era socio e amministratore di Deduceva, poi, la carenza di Parte_1 CP_4
interesse ad agire in capo al garante, il quale è terzo rispetto al rapporto bancario e non è investito dal rispetto o meno della concorrenza.
2.2 Pertanto, domandava, in via preliminare, respingersi l'istanza ex art. Controparte_2
649 c.p.c. e dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Sondrio in favore del
Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, il tutto previa dichiarazione di estromissione di
Controparte_1
3. Con ordinanza 17.02.2022, il Giudice dott. Michele Posio, respinta l'istanza di inibitoria, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'esito, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che si teneva, disposto rinvio, in data 12.06.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In quella sede, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia di di Controparte_1
cui non può essere pronunciata l'estromissione – come richiesto da – in Controparte_2
assenza di istanza in tal senso proveniente dalla parte interessata.
5. Venendo al merito della controversia, rispetto alla questione relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ha eccepito Controparte_2
l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano. Tuttavia, va essere richiamato l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui “La competenza della sezione specializzata per le imprese,
pagina 4 di 7 benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. n.
3248/2023).
5.1 Premesso quanto sopra, non sussiste l'asserita nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust (e in particolare dell'art. 2 l. n. 287/1990).
Occorre, in primis, ricordare che detta norma vieta le intese restrittive della libertà della concorrenza e dunque attiene ai rapporti tra imprese, ossia in questo caso tra gli istituti di credito, e non ai rapporti tra Banca e cliente. Ebbene, con riferimento a questi ultimi, la Corte di Cassazione ha affermato a più riprese che “L'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato” (Cass. n. 26957/2023, cfr. Cass. S.U. n. 41994/2021).
Ciò posto, è noto che, con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, è stata accertata le clausole delle fideiussioni che riproducono sistematicamente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. Tuttavia, nel caso specifico, difetta la prova che la fideiussione nella sua interezza o le clausole riproducenti il contenuto di quelle valutate negativamente dalla Banca d'Italia con riferimento alla schema predisposto dall' siano l'effetto di una intesa anticoncorrenziale, anziché di una legittima Pt_3
pattuizione tra i contraenti. Difatti, non può ritenersi che la standardizzazione contrattuale produca necessariamente effetti anticoncorrenziali, né consente di inferire la sussistenza di un accordo illecito tra gli istituti di credito.
Va altresì evidenziato che il provvedimento della Banca d'Italia attiene a intese vietate pagina 5 di 7 nell'arco di tempo che si ferma al maggio 2005, non potendo di conseguenza riguardare quella di cui è causa, stipulata il 21.01.2011.
Parte opponente non ha allegato né provato che sia perdurata l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 e che le clausole qui in contestazione siano state il frutto e lo sbocco di detta intesa, piuttosto che l'espressione della convenienza (per la parte predisponente le condizioni generali di contratto) dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative (cfr. Trib. Bologna sent. n.
504/2024, dott. . Persona_2
5.2 Tutto ciò considerato, non può che essere riconosciuta la validità della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. posta dall'art. 6 del contratto di fideiussione (doc. 1
. Deve, pertanto, essere respinta anche la censura di inefficacia delle fideiussioni Pt_1
per decorrenza del termine semestrale previsto da detta norma.
5.3 Da ultimo, basti precisare che – in mancanza delle idonee allegazioni – nulla avrebbero potuto le istanze istruttorie articolate da parte opponente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
520.001,00 ed € 1.000.000,00 con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione di quella di trattazione, che si liquida nei minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. n. 266/2021 del 19.07.2021 del Tribunale di Sondrio che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la parte opponente a rimborsare a parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano in € 22.426,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali.
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Il Giudice
Caterina Romiti
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