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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LI RN, Presidente DI GIOACCHINO OS, Relatore BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5271/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Nuovi Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11482/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 19/09/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230106278819 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230106278819 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta all'appello depositato.
Il difensore dell'ADER si riporta alle controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11482 del 4.6.2024 depositata il 19.9.2024, la Corte di Giustizia di primo
Ricorrente_1Grado di Roma sez.22, ha rigettato il ricorso avanzato dalla società S.r.l. avverso la cartella esattoriale n. 09720230106278819 afferente all'annualità 2018 IV e ES a seguito di controllo automatizzato art. 54 bis DPR 633/72 e 36bis DPR 600/73 per complessivi €
126.793,75.
Nel ricorso la società contribuente eccepiva;
- la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento;
-l'inesistenza della notifica da indirizzo pec sconosciuto;
- la mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario legittimato;
- l'assenza degli elementi essenziali e della motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione ribadendo la legittimità del proprio operato.
La Corte di primo grado, dopo ampia ed argomentata motivazione su tutti i motivi di ricorso, rigettava il ricorso, con condanna alle spese.
Propone appello la società riproponendo sostanzialmente i motivi di ricorso, insistendo particolarmente sulla nullità della notifica a mezzo pec.
Conclude per la riforma della sentenza e l'annullamento della cartella impugnata. Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore dei legali dichiaratori antistatari.
Si costituisce nel grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione e controdeduce contestando quanto dedotto dall'appellante, ribadendo la correttezza della notifica
Conclude per il rigetto dell'appello e condanna alle spese. All'esito della discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si ravvisa infondato.
In via preliminare questa Corte premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132 co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Tra l'altro, per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118
Disp. Att. C.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Pertanto, si procede ad esaminare la questione assorbente circa l'interesse del contribuente a promuovere il ricorso avverso la cartella impugnata.
La notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante. Questo il principio di diritto confermato dalla Corte di cassazione (da ultimo cfr. ordinanza n. n. 26682 del 14 ottobre 2024), condiviso da questa Corte.
Ancora , con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, la Suprema corte , ha precisato che, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass.
15710/2025 e cass. 18684/2023.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta ben evidente che trattasi di “notifica cartella di pagamento n. 09720230106278819000 CF P.IVA_1 ”, proveniente dall'Agenzia Entrate riscossione
“Email_3” ed indirizzato a
Email_4“ ” (indirizzo non contestato dalla contribuent e).
Non v'è ragione, quindi, di dubitare il raggiungimento dello scopo della notifica, ovvero l'avvenuta conoscenza da parte della società Società_1 snc della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione e questo sulla base di elementi incontrovertibili quali il fatto che l'indirizzo della casella Pec di provenienza fa chiaramente riferimento all'Agenzia delle entrate -Riscossione, contenendo il dominio pec.agenziariscossione.gov.it.
Né risulta fornita alcuna argomentazione a difesa circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro atteso peraltro, che nella cartella si richiama un atto giudiziario emesso dal tribunale di Civitavecchia n. 329 nel quale, come documentato in atti dall'Ufficio, attiene ad un giudizio civile nel quale la ricorrente è parte.
Infondato risulta altresì il motivo afferente alla carenza di motivazione dell'atto che, contrariamente a quanto asserito dalla contribuente, contiene tutti gli elementi necessari a far comprendere sia l'an che il quantum richiesto, trattandosi di controllo automatizzato art. 54 DPR 633/72 e 36bis DPR 600/73 IV e ES anno d'imposta 2018 con invio e notifica della comunicazione “avviso bonario” consegnato in data 7.12.2021.
Assorbito ogni altro motivo. L'appello va pertanto rigettato, e la sentenza di primo confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al minimo, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022, ridotta art. 15 sexies, oltre spese generali 15%, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
La Relatrice La Presidente
NN Di HI DA RA
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LI RN, Presidente DI GIOACCHINO OS, Relatore BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5271/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Nuovi Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11482/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 19/09/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230106278819 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230106278819 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta all'appello depositato.
Il difensore dell'ADER si riporta alle controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11482 del 4.6.2024 depositata il 19.9.2024, la Corte di Giustizia di primo
Ricorrente_1Grado di Roma sez.22, ha rigettato il ricorso avanzato dalla società S.r.l. avverso la cartella esattoriale n. 09720230106278819 afferente all'annualità 2018 IV e ES a seguito di controllo automatizzato art. 54 bis DPR 633/72 e 36bis DPR 600/73 per complessivi €
126.793,75.
Nel ricorso la società contribuente eccepiva;
- la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento;
-l'inesistenza della notifica da indirizzo pec sconosciuto;
- la mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario legittimato;
- l'assenza degli elementi essenziali e della motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione ribadendo la legittimità del proprio operato.
La Corte di primo grado, dopo ampia ed argomentata motivazione su tutti i motivi di ricorso, rigettava il ricorso, con condanna alle spese.
Propone appello la società riproponendo sostanzialmente i motivi di ricorso, insistendo particolarmente sulla nullità della notifica a mezzo pec.
Conclude per la riforma della sentenza e l'annullamento della cartella impugnata. Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore dei legali dichiaratori antistatari.
Si costituisce nel grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione e controdeduce contestando quanto dedotto dall'appellante, ribadendo la correttezza della notifica
Conclude per il rigetto dell'appello e condanna alle spese. All'esito della discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello si ravvisa infondato.
In via preliminare questa Corte premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132 co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Tra l'altro, per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118
Disp. Att. C.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Pertanto, si procede ad esaminare la questione assorbente circa l'interesse del contribuente a promuovere il ricorso avverso la cartella impugnata.
La notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante. Questo il principio di diritto confermato dalla Corte di cassazione (da ultimo cfr. ordinanza n. n. 26682 del 14 ottobre 2024), condiviso da questa Corte.
Ancora , con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, la Suprema corte , ha precisato che, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass.
15710/2025 e cass. 18684/2023.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta ben evidente che trattasi di “notifica cartella di pagamento n. 09720230106278819000 CF P.IVA_1 ”, proveniente dall'Agenzia Entrate riscossione
“Email_3” ed indirizzato a
Email_4“ ” (indirizzo non contestato dalla contribuent e).
Non v'è ragione, quindi, di dubitare il raggiungimento dello scopo della notifica, ovvero l'avvenuta conoscenza da parte della società Società_1 snc della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione e questo sulla base di elementi incontrovertibili quali il fatto che l'indirizzo della casella Pec di provenienza fa chiaramente riferimento all'Agenzia delle entrate -Riscossione, contenendo il dominio pec.agenziariscossione.gov.it.
Né risulta fornita alcuna argomentazione a difesa circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro atteso peraltro, che nella cartella si richiama un atto giudiziario emesso dal tribunale di Civitavecchia n. 329 nel quale, come documentato in atti dall'Ufficio, attiene ad un giudizio civile nel quale la ricorrente è parte.
Infondato risulta altresì il motivo afferente alla carenza di motivazione dell'atto che, contrariamente a quanto asserito dalla contribuente, contiene tutti gli elementi necessari a far comprendere sia l'an che il quantum richiesto, trattandosi di controllo automatizzato art. 54 DPR 633/72 e 36bis DPR 600/73 IV e ES anno d'imposta 2018 con invio e notifica della comunicazione “avviso bonario” consegnato in data 7.12.2021.
Assorbito ogni altro motivo. L'appello va pertanto rigettato, e la sentenza di primo confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al minimo, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022, ridotta art. 15 sexies, oltre spese generali 15%, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
La Relatrice La Presidente
NN Di HI DA RA