Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1996, n. 665
Articolo 3Articolo 5
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14 gennaio 1997
Art. 4. (Statuto) 1. Lo statuto dell'Ente e' deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attivita' dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonche' gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1997