Sentenza 11 dicembre 2025
Decreto collegiale 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro, prot. n. -OMISSIS- del 24 gennaio 2025, recante avviso orale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. IC CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, recante avviso orale ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
2. A sostegno del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi:
2.1. “ Infondatezza dell’assunto questorile sul fatto che il ricorrente condurrebbe una condotta di vita non conforme alla legge per procacciarsi proventi da attività delittuose mentre, al contrario, il -OMISSIS- svolge legalmente ogni giorno attività lavorativa sino dal 2019 per buscare il pane per sé e per la sua famiglia ”;
2.2. “ Nullità del provvedimento impugnato perché viziato da eccesso di potere per sviamento del potere nonché da illogica e illegittima motivazione con palese violazione del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e con palese violazione della dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 1 lett. a) d. lgs. n. 159/2011 con sentenza n. 240/2019 dalla Corte costituzionale ”;
2.3. “ Nullità del provvedimento impugnato per omessa indicazione dei fatti posti in essere a giustificazione della misura di prevenzione impugnata e ascrivibili al ricorrente dai quali fatti si possa ritenere che il ricorrente con la sua condotta di vita si configurerebbe in uno dei soggetti, o in tutti, di cui alle lett. a) – b) – c) del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni con palese violazione di detta legge ”;
2.4. “ Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, difetto, illogicità ed illegittimità della motivazione sull’assunto che il ricorrente -OMISSIS- sarebbe soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica con violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011 ”.
3. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2025, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
5. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
7. Il provvedimento gravato è fondato sulla proposta formulata dai Carabinieri di -OMISSIS-, da cui risulta che il ricorrente, in data 13 gennaio 2025, è stato deferito in stato di libertà perché indagato, ai sensi dell’art.4 L.110/1075, per porto di armi o oggetti atti ad offendere, “ perché, in -OMISSIS- […] di seguito ad un controllo di polizia […], la P.G. operante procedeva al controllo dell’autovettura-OMISSIS- condotta dal predetto […], il quale, su invito, consegnava spontaneamente uno spinello confezionato, contenente un miscuglio di tabacco e sostanza stupefacente del tipo Marijuana; nella circostanza, i Militari procedevano alla perquisizione, rinvenendo, senza giustificato motivo […], nr.1 coltello a serramanico da taglio e punta, in acciaio, della lunghezza complessiva di cm 24, di cui cm 11 di lama, celato all’interno del porta oggetti della portina anteriore sinistra ”.
È inoltre riferito che il ricorrente annovera reiterati precedenti di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e associazione illecita finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Dall’insieme di tali circostanze, il Questore ha ritenuto di dover ascrivere il ricorrente alla categoria di cui all’art.1, lett. c) del d.lgs. n.159/2011, comprendente “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, […] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”, provvedendo, quindi, ai sensi del successivo art.3, con l’avviso orale qui impugnato.
8. Passando all’esame delle censure mosse dal ricorrente, i motivi di ricorso, attesa la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
8.1. In sostanza, il ricorrente ha dedotto la illegittimità del provvedimento, rappresentando:
a) che non rientra fra le categorie di cui al citato art.1 d.lgs. n.159/2011, svolgendo regolare attività lavorativa, come risultante dalla visura della Camera di commercio di Catanzaro, che produce, e che manca, in particolare, il presupposto della “ dedizione ” alla commissione di reati;
b) che, quanto al controllo del 13 gennaio 2025, quel giorno faceva ritorno alla sua abitazione, proveniente dal Comune di -OMISSIS-, ove era impegnato in “ lavori di coloritura ” delle pareti di un cliente; in particolare, il coltello rinvenuto nell’autovettura è in realtà da egli utilizzato “ per il suo lavoro in sostituzione dei taglierini, atteso che la lama dei taglierini facilmente si consuma o si spezza [e] il ritrovamento ha avuto luogo perché il -OMISSIS- alla fine del lavoro di quel giorno […] si era dimenticato di inserirlo nella cassetta degli attrezzi di lavoro che aveva lasciato nell’abitazione ” del cliente;
c) di disconoscere i precedenti di polizia riferiti nel provvedimento.
9. Ebbene, in ordine alla misura adottata dal Questore, giova premettere che l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, con le modalità e nell’esercizio del potere di cui all’art.3 d.lgs. n.159/2011, ha finalità preventiva e non presuppone, in quanto tale, che sia stata accertata la responsabilità penale del soggetto interessato né, peraltro, che gli stessi fatti presi in esame siano configurabili come reati, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi anche di valenza indiziaria e, quindi, su meri sospetti.
Fra le misure aventi la medesima natura, parimenti disciplinate dal citato codice antimafia, quella in esame esprime, più delle altre, il carattere preventivo e cautelare, giacché è adottata per avvisare il soggetto interessato “ che esistono indizi a suo carico ”, e si caratterizza per avere effetti certamente meno impattanti sulla vita del destinatario, concretizzandosi in una comunicazione con la quale l’Autorità di pubblica sicurezza “ invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge ” (art.3, commi 1 e 3 d.lgs. n.159/2011).
In tale quadro, l'autorità amministrativa competente gode di ampia discrezionalità nell'accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge.
A fronte di tale ampia discrezionalità, il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli aspetti della manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell' iter logico seguito dall'amministrazione o della motivazione adottata.
Il giudice è, in particolare, chiamato a verificare che le valutazioni, pur ampiamente discrezionali dell’amministrazione, siano adeguatamente motivate e, a monte, sorrette da una adeguata istruttoria (si vedano, in questi termini, Tar Calabria, sez. I, 17 aprile 2025, n.704; id. 18 gennaio 2024, n. 71 e Cons. di Stato, sez. III, 8 febbraio 2023, n.1422).
10. Ciò precisato, dal provvedimento gravato e dagli atti istruttori versati in giudizio dalla amministrazione, risultano integrati i presupposti per l’adozione del provvedimento contestato, il quale, pure in punto di motivazione, esprime compiutamente le ragioni ad esso sottese.
Peraltro, in primo luogo, risulta generico il disconoscimento dei precedenti di polizia riferiti dalla amministrazione, non rilevando che il ricorrente non abbia ricevuto notifica alcuna o notizia di un procedimento penale in corso.
In secondo luogo, in ordine all’assunto secondo cui l’attività lavorativa asseritamente svolta, di cui costituirebbe prova la visura della Camera di commercio depositata, dimostrerebbe che il ricorrente è onesto lavoratore e, quindi, non può essere fra le categorie di cui al citato art.1 d.lgs. n.159/2011, anche al netto di ogni considerazione sulla genericità del rilievo, deve rilevarsi che l’amministrazione ha, in giudizio, evidenziato (e documentato) che il ricorrente risulta disoccupato dal 2019.
Infine, e soprattutto, non si ritiene verosimile la giustificazione resa dal ricorrente in ordine al possesso del coltello, che egli userebbe ordinariamente per svolgere il proprio lavoro, “ in sostituzione dei taglierini, atteso che la lama dei taglierini facilmente si consuma o si spezza ”, ove solo si consideri che quello rinvenuto nella vettura è un “ coltello a serramanico da taglio e punta, in acciaio, della lunghezza complessiva di cm 24, di cui cm 11 di lama, celato all’interno del porta oggetti della portina anteriore sinistra ”. Basti osservare, al riguardo, che – pur senza considerare gli altri aspetti di singolarità della giustificazione – per un uso corrispondente a quello di un taglierino, è sufficiente una lama di appena un centimetro, in luogo degli 11 cm del coltello rinvenuto nell’autovettura all’esito della perquisizione.
Ancora in punto di fatto, deve ulteriormente evidenziarsi che, come risulta dalla proposta formulata dai Carabinieri e richiamata nel provvedimento, il ricorrente, nel corso del controllo, si è mostrato “ immotivatamente nervoso ed agitato ”, ciò che ha indotto i predetti ad eseguire la perquisizione personale e del veicolo.
Alla luce di ciò, la prognosi di pericolosità contenuta nel provvedimento gravato, giacché fondata su circostanze univoche, resiste alle censure mosse con il ricorso, così come risulta integrato il requisito della “ dedizione ” alla commissione di reati, di cui all’art.1, co.1, lett.c), del d.lgs. 159/2011, ai fini dell’adozione del provvedimento recante avviso orale, disciplinato dal successivo art.3.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha svolto una valutazione del complessivo quadro emerso all’esito del controllo e degli ulteriori accertamenti istruttori, esercitando un potere discrezionale che si sottrae alle censure del ricorrente, risultando logico e conseguente, emergendo profili di pericolosità sociale in riferimento a comportamenti che rilevano una concreta probabilità di commissione di reati, a giustificazione dunque della misura adottata ai sensi dell’art.3 del codice delle leggi antimafia.
11. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere, quindi, respinto, giacché infondato.
12. Le spese di lite possono compensarsi, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA AN, Presidente
IC CI, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC CI | RA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.