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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17947 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1264/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
T R A
- , nata a [...]ù) il 07.11.1974 Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Panebianco, C.F._1 giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato a [...]ù) in data 01.03.1981 Controparte_1
( ); C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.12.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (25.03.2010). Persona_1
La ricorrente esponeva che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dall'anno 2010 al luglio 2024, quando, a causa dei comportamenti CP_1 tenuti dal compagno, si allontanava dalla casa familiare unitamente alla figlia trasferendosi in un immobile in Roma, Via del Torraccio di Torrenova, 203.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse disposto l'affido condiviso della figlia e il suo collocamento presso di sé (nell'immobile sito in Persona_1
Roma, Via del Torraccio di Torrenova, 203), un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 400 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
1 Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 02.12.2025 compariva personalmente il sig. il quale, CP_1 dopo essere stato identificato, chiedeva di rilasciare dichiarazioni, rappresentando di aver interrotto la relazione sentimentale con la signora da circa un anno e Parte_1 di avere un buon rapporto con la figlia.
A questo punto il Giudice Delegato raccoglieva le dichiarazioni rilasciate dal signore, verificava la ritualità della notifica, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento e di mantenimento formulata dalla madre in favore della figlia Persona_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Persona_1
Sulla base della documentazione versata in atti, nonché della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso della figlia minore (15 anni), il cui collocamento potrà essere mantenuto presso Persona_1 il domicilio materno, in linea con la situazione attuale e atteso che la madre ha dato buona prova di gestione ordinaria della ragazza, non emergendo elementi pregiudizievoli.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la figlia - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, e l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago).
Con riguardo ai tempi di cura, permanenza e frequentazione della minore con il padre il Tribunale dispone che lo stesso veda la figlia secondo le seguenti modalità, fatto salvo un diverso accordo tra le parti: due pomeriggi a settimana di regola il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20,00; fine settimana alternati;
durante le vacanze estive, la figlia rimarrà con il papà per quindici giorni, previamente concordati tra i genitori;
durante le vacanze scolastiche natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni, il giorno della Vigilia con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro genitore e dal ventisei dicembre mattina sino al primo gennaio mattina con un genitore e dal primo gennaio al sette gennaio con l'altro; alternate anche le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di pasquetta con l'altro genitore;
il compleanno ad anni alternati;
mentre ciascun genitore terrà con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di
2 permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, la signora ha dichiarato di lavorare Parte_1 come domestica (colf/badante), percependo un reddito mensile netto € 980 circa. La signora si fa carico del mutuo gravante sulla casa dove abita con la figlia (sita in Roma, via del Torraccio di Torrenova 203) pari a € 700 circa mensili. Con riguardo alla situazione del sig. come emerso dalle CP_1 dichiarazioni dallo stesso rese all'udienza del 2.12.2026, il signore risiede in zona Pigneto, in un immobile preso in locazione per il quale corrisponde un canone di € 750 mensili, lavora (con contratto registrato) come badante, percependo un reddito mensile di € 430, e svolge ulteriori lavori in nero che gli consentono – come dallo stesso riferito – di provvedere al pagamento degli oneri abitativi nonché al mantenimento degli altri 4 figli, avuti da altre tre donne.
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alla figlia minore (15 Persona_1 anni), collocata presso la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità della ragazza con lei convivente, il Collegio dispone che il sig. CP_1 corrisponda alla signora la somma complessiva di € 200 mensili, con Parte_1 decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Affinché
l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Assegno unico interamente alla madre.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C. n. 1264/2025, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior
3 interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della stessa presso ciascun genitore, disponendone il collocamento presso il domicilio materno;
- dispone che la frequentazione padre figlia sia regolata nelle modalità indicate in motivazione;
- determina in € 200 il contributo mensile dovuto dal sig. per il CP_1 mantenimento della figlia da corrispondere alla madre entro il Persona_1 giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
assegno unico interamente alla madre.
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1264/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
T R A
- , nata a [...]ù) il 07.11.1974 Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Panebianco, C.F._1 giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato a [...]ù) in data 01.03.1981 Controparte_1
( ); C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.12.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (25.03.2010). Persona_1
La ricorrente esponeva che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dall'anno 2010 al luglio 2024, quando, a causa dei comportamenti CP_1 tenuti dal compagno, si allontanava dalla casa familiare unitamente alla figlia trasferendosi in un immobile in Roma, Via del Torraccio di Torrenova, 203.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse disposto l'affido condiviso della figlia e il suo collocamento presso di sé (nell'immobile sito in Persona_1
Roma, Via del Torraccio di Torrenova, 203), un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 400 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
1 Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 02.12.2025 compariva personalmente il sig. il quale, CP_1 dopo essere stato identificato, chiedeva di rilasciare dichiarazioni, rappresentando di aver interrotto la relazione sentimentale con la signora da circa un anno e Parte_1 di avere un buon rapporto con la figlia.
A questo punto il Giudice Delegato raccoglieva le dichiarazioni rilasciate dal signore, verificava la ritualità della notifica, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento e di mantenimento formulata dalla madre in favore della figlia Persona_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Persona_1
Sulla base della documentazione versata in atti, nonché della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso della figlia minore (15 anni), il cui collocamento potrà essere mantenuto presso Persona_1 il domicilio materno, in linea con la situazione attuale e atteso che la madre ha dato buona prova di gestione ordinaria della ragazza, non emergendo elementi pregiudizievoli.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la figlia - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, e l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago).
Con riguardo ai tempi di cura, permanenza e frequentazione della minore con il padre il Tribunale dispone che lo stesso veda la figlia secondo le seguenti modalità, fatto salvo un diverso accordo tra le parti: due pomeriggi a settimana di regola il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20,00; fine settimana alternati;
durante le vacanze estive, la figlia rimarrà con il papà per quindici giorni, previamente concordati tra i genitori;
durante le vacanze scolastiche natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni, il giorno della Vigilia con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro genitore e dal ventisei dicembre mattina sino al primo gennaio mattina con un genitore e dal primo gennaio al sette gennaio con l'altro; alternate anche le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di pasquetta con l'altro genitore;
il compleanno ad anni alternati;
mentre ciascun genitore terrà con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di
2 permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, la signora ha dichiarato di lavorare Parte_1 come domestica (colf/badante), percependo un reddito mensile netto € 980 circa. La signora si fa carico del mutuo gravante sulla casa dove abita con la figlia (sita in Roma, via del Torraccio di Torrenova 203) pari a € 700 circa mensili. Con riguardo alla situazione del sig. come emerso dalle CP_1 dichiarazioni dallo stesso rese all'udienza del 2.12.2026, il signore risiede in zona Pigneto, in un immobile preso in locazione per il quale corrisponde un canone di € 750 mensili, lavora (con contratto registrato) come badante, percependo un reddito mensile di € 430, e svolge ulteriori lavori in nero che gli consentono – come dallo stesso riferito – di provvedere al pagamento degli oneri abitativi nonché al mantenimento degli altri 4 figli, avuti da altre tre donne.
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alla figlia minore (15 Persona_1 anni), collocata presso la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità della ragazza con lei convivente, il Collegio dispone che il sig. CP_1 corrisponda alla signora la somma complessiva di € 200 mensili, con Parte_1 decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Affinché
l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Assegno unico interamente alla madre.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C. n. 1264/2025, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior
3 interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della stessa presso ciascun genitore, disponendone il collocamento presso il domicilio materno;
- dispone che la frequentazione padre figlia sia regolata nelle modalità indicate in motivazione;
- determina in € 200 il contributo mensile dovuto dal sig. per il CP_1 mantenimento della figlia da corrispondere alla madre entro il Persona_1 giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
assegno unico interamente alla madre.
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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