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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 985/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13354/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092633444000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092633444000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 425/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di cartella di pagamento n. 71 2025 0092633444, notificatale il 17/04/2025, avente ad oggetto un minor credito per addizionale regionale Irpef per € 75,00 e un minor credito per addizionale comunale Irpef per € 188,00, oltre sanzioni ed interessi relativamente all'anno 2019
La ricorrente afferma che non è dovuta perché i maggiori crediti indicati nella dichiarazione originaria sono stati corretti con la dichiarazione integrativa del 2019 e il minor credito della dichiarazione originaria utilizzato in compensazione è stato riversato con ravvedimento del 29.08.2022.
L'Agenzia delle Entrate si è costituta in giudizio depositando il provvedimento di sgravio dell'1.4.2025.
Con memoria successiva, la ricorrente chiede pronunziarsi la cessazione della materia del contendere ma con pronunzia sulla soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione del provvedimento di sgravio deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, anche in considerazione che l'origine di tale vicenda prima procedimentale e poi processuale è stata ad ogni modo cagionata da un errore originario del contribuente.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13354/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092633444000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092633444000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 425/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di cartella di pagamento n. 71 2025 0092633444, notificatale il 17/04/2025, avente ad oggetto un minor credito per addizionale regionale Irpef per € 75,00 e un minor credito per addizionale comunale Irpef per € 188,00, oltre sanzioni ed interessi relativamente all'anno 2019
La ricorrente afferma che non è dovuta perché i maggiori crediti indicati nella dichiarazione originaria sono stati corretti con la dichiarazione integrativa del 2019 e il minor credito della dichiarazione originaria utilizzato in compensazione è stato riversato con ravvedimento del 29.08.2022.
L'Agenzia delle Entrate si è costituta in giudizio depositando il provvedimento di sgravio dell'1.4.2025.
Con memoria successiva, la ricorrente chiede pronunziarsi la cessazione della materia del contendere ma con pronunzia sulla soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione del provvedimento di sgravio deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, anche in considerazione che l'origine di tale vicenda prima procedimentale e poi processuale è stata ad ogni modo cagionata da un errore originario del contribuente.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.