Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/06/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4862/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4862 del ruolo generale degli affari dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del 19.6.2025, vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliato in Cisterna di Latina Parte_1 CodiceFiscale_1
al Corso della Repubblica 270, presso l'Avv. Alberto Bianchetti, che lo rappresenta e difende per procura in atti
- opponente-
e
, c.f. elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Giancarlo Muraca in Cisterna di Latina alla Piazza A. Saffi 15, come da procura in atti
-opposta-
pagina 1 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso ai Parte_1
sensi dell'art. 664 c.p.c. n. 4130/2022 del 07.7.2022 con il quale questo Tribunale gli ha ingiunto il pagamento di euro 4.230,00 in solido con il terzo , oltre interessi e Parte_2
spese, in favore di a titolo di canoni di locazione non corrisposti e Controparte_1
dovuti in virtù del contratto stipulato il 04.12.2018 avente ad oggetto l'immobile sito in
Cisterna di Latina alla via Collina dei Pini n. 13. A sostegno dell'opposizione l'attore ha rilevato la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto eseguita presso domicilio diverso da quello eletto in contratto (cfr. art. 16) ed allegando il mancato godimento dell'immobile per intervenuta separazione dalla obbligata in solido. Allegava
ancora il peggioramento delle condizioni patrimoniali per l'impatto negativo del covid 2019
sulla professione svolta. Ha infine dedotto di non essere comparso alla udienza di convalida ex art. 663 c.p.c. per motivi familiari.
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto della opposizione. Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata decisa all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 19.06.2025
2. L'opposizione proposta deve essere rigettata.
2.1 Dalla documentazione versata in atti emerge che il decreto ingiuntivo opposto è stato reso ai sensi dell'art. 664 c.p.c. nell'ambito di un procedimento di sfratto intentato nei confronti dell'odierno opponente e della di lui coniuge. Dalla lettura degli atti di quel giudizio pagina 2 di 6 emerge come la notifica della citazione ex art. 658 cpc è avvenuta presso la nuova abitazione dell'odierno opponente, avendo questi ivi trasferito la residenza dopo la separazione coniugale dalla moglie (cfr. verbale di udienza del 17.1.2022 emesso nel procedimento rg. 228\22). Quanto emerso confuta l'allegazione dell'opponente circa la violazione dell'art. 16 del contratto di locazione che ha giuridicizzato tra le parti l'obbligo di comunicazione degli atti relativi all'esecuzione della locazione presso l'immobile locato e in mancanza presso il Comune di Cisterna di Latina. La deduzione è da disattendere e va qualificata come temeraria avendo l'opponente stesso dichiarato in citazione di non occupare l'immobile dalla data della separazione coniugale. Richiamando sul punto quanto già osservato da questo giudice nell'ordinanza depositata addì 8.6.2023 si soggiunge unicamente che la pretesa di vedersi notificare la citazione ex art. 665 cpc e il pedissequo decreto ingiuntivo ex art. 664 comma 3 cpc presso l'immobile locato denota la violazione ex art. 88 cpc posto che lo stesso opponente dichiara di non occupare l'immobile locato quindi dolosamente pretendendo la notifica della azione giudiziale avversaria presso un luogo dove certamente questi risulta definitivamente assente. In secondo luogo, la separazione personale, rilevante ex art. 6 comma 2 legge 392\78, non è stata comunicata in corso di rapporto al locatore ai fini della imputazione della mala fede al predetto come preteso dall'opponente. In terzo luogo, la previsione dell'art. 16 del contratto è affetta da nullità per violazione dell'art. 660 comma 1 cpc (cfr. Pretura , 19 aprile 1989, secondo cui la CP_2
notifica dell'atto di intimazione eseguita presso l'immobile locato, dichiarato dal conduttore come proprio domicilio nel contratto di locazione, ma non più tale, ancorchè non equiparabile alla notifica al domicilio eletto ex art. 141 c.p.c., non può ritenersi valida – cfr.
cass. civ. 5103\81).
pagina 3 di 6 In ogni caso il rilievo di nullità della notifica del decreto ingiuntivo di causa non rileva in quanto vige il principio di diritto per cui: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una
"actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un
ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del
procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se
eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” ( cfr.
Cass. civ. 927\22).
2.2 La disamina della questione concernente la separazione coniugale involge d'ufficio la verifica della legittimazione passiva sostanziale dell'odierno opponente quale obbligato in solido con la moglie nel rapporto di causa. Si rileva al riguardo che la separazione coniugale ex art. 158 cc reca omologazione in data 30.9.2014 di molto antecedente alla stipula del contratto di locazione di causa (1-12-2018- cfr. art. 1 contratto in atti) a tanto derivando la volontaria assunzione dell'obbligo ex art. 1587 c.c. in capo all'odierno opponente, a nulla rilevando la precedente separazione personale dalla conduttrice coobbligata. A tanto consegue il definitivo accertamento che l'odierno opponente versa nella fattispecie di causa al più nella situazione prevista dall'art. 4 legge 392\78 di cui non ricorrono i presupposti per mancato esercizio della disdetta preventiva (non documentata).
2.3 Le ulteriori considerazioni relative alla impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1587 c.c. appaiono tardive in quanto coperte dal giudicato della convalida ex art. 663
c.p.c., e in ogni caso la impossibilità dedotta non è documentata.
2.4 Anche i rilievi sulla assenza dell'opponente per causa di forza maggiore alla udienza di convalida ex art. 663 cpc predetto appare ininfluente ai fini del decidere sia perché
pagina 4 di 6 l'odierno giudizio ha come petitum la sola opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 664 cpc sia perché al fine di superare il giudicato della ordinanza di convalida ex art. 663 c.pc. è
necessario avvalersi di mezzi di impugnazione idonei non inclusi nella presente domanda giudiziale (cfr. sul tema Cass. civ 8013/09; Cass. 7815/91).
3. Occorre pronunciare la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc per la violazione dell'art. 88 cpc indicata ai paragrafi 2.1. e 2.2. della motivazione. Alla luce delle precedenti considerazioni, tenuto conto del valore della causa, del tipo di condotta illecita accertata e della capacità economica dei contendenti appare equo liquidare ex art. 96,
terzo comma, c.p.c. la complessiva somma di denaro di €. 1.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, pari a 1\4
dell'importo del decreto ingiuntivo opposto.
4. Alla soccombenza dell'opponente consegue la condanna alle spese di lite secondo i valori medi, eccezion fatta per la fase istruttoria (non richiesta) da liquidare secondo i valori minimi.
5. Occorre, infine, dare atto della sussistenza della previsione normativa ex art. 8 comma 4 bis dlg 28\10 ratione temporis vigente a carico del conduttore opponente (assente all'incontro di mediazione documentato).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c. sulla ordinanza n. cron. 4130\22 emessa da questo Tribunale il 07.7.2022 sul procedimento rg. 228\22;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in complessivi euro 2.127,00 oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Giancarlo Muraca;
condanna a corrispondere la ulteriore somma di euro 1.000 in favore Parte_1
della opposta ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per la condanna dell'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Latina, 19.6.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza del
19.6.2025
pagina 6 di 6