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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
2343 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SS Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2343 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OG in data 09/06/2002 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MORICONI CARMELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 14/03/2025;
1 - che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il pubblico ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OG in data
09/06/2002 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di OG al Atto N. 8
Parte 2, Serie A, anno 2002; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/11/2024, che integralmente si riportano:
“1) I coniugi e chiedono all'Ill.mo CP_1 Controparte_2
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Mogoro (OR), il giorno 09/06/2002 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al N. 8 Parte 2, Serie A, anno 2002;
2 2) come da condizioni di separazione, la casa coniugale sita in Cesena (FC), Via
Prima Masiera n.1140, rimarrà nella disponibilità esclusiva del Sig. , CP_1
che d'altronde ne è proprietario.
La Sig.ra si è già trasferita da tempo presso altra abitazione. CP_2
Il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere nella casa paterna dove ha, peraltro, la residenza;
3) Per i successivi 3 anni a partire dalla pronuncia di separazione (fino alla conclusione del percorso di studi del figlio prevista in ipotesi per il 2027) e Per_1
come già in auge da settembre 2024, le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio per quanto riguarda le spese universitarie, ordinarie e straordinarie nella misura del 60% in capo al Sig. e nella misura del 40% in capo alla moglie. CP_1
Tutte le spese straordinarie fino a 100,00 euro saranno a carico esclusivo del Sig.
, ugualmente dicasi per le spese di manutenzione del veicolo di CP_1
proprietà della Sig.ra targato CA895DE in uso al figlio, che rimarranno a CP_2
carico del padre. Le spese straordinarie di importo superiore ad € 100,00 saranno suddivise nella misura del 60% in capo al Sig. e nella misura del 40% in capo CP_1
alla moglie.
4) Si precisa che le spese scolastiche di ammontano a circa € 14.000,00 Per_1
l'anno, comprese le spese ordinarie e straordinarie previste/prevedibili.
5) Quando avrà concluso il proprio percorso universitario (e comunque per Per_1
5 anni a partire dal settembre 2024) le parti continueranno a provvedere al mantenimento diretto del figlio per quanto riguarda le spese ordinarie nella misura del 60% in capo al Sig. e nella misura del 40% in capo alla moglie. CP_1
Per quanto concerne le predette spese straordinarie le parti dichiarano di volersi attenere al protocollo in uso al tribunale di Forlì che dichiarano di conoscere.
6) Per i primi 5 anni a partire da settembre 2024, il Sig. si obbliga a CP_1
corrispondere la somma di € 400,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della
3 Sig.ra a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione della stessa, CP_2
per complessive 60 mensilità.
7) Atteso che, con la separazione ed il divorzio, la Sig.ra non potrà più CP_2
beneficiare della polizza sanitaria aziendale stipulata dal datore di lavoro del Sig.
a favore dei propri dipendenti e rispettive famiglie, a partire da settembre CP_1
2024, per i primi 5 anni il Sig. si obbliga a corrispondere la somma di € CP_1
100,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della Sig.ra a titolo di CP_2
contributo per la stipulazione di una polizza sanitaria a favore della stessa, per complessive 60 mensilità.
A partire da settembre 2029, il Sig. verserà per tre anni e tramite versamenti CP_1
rateali mensili (con ultima rata agosto 2032) pari ad € 666,66 cadauno, la somma complessiva di € 24.000,00 a favore della Sig.ra a titolo di contributo per le CP_2
polizze sanitarie che la stessa contrarrà nei successivi 20 anni, ciò al fine di garantire alla moglie la stessa tutela sanitaria che avrebbe avuto in costanza di matrimonio.
8) Altresì, a partire dal settembre 2027, il Sig. si obbliga a CP_1
corrispondere a titolo di indennizzo aggiuntivo a favore della Sig.ra la somma CP_2
complessiva di € 15.000,00 in n. 24 rate mensili di € 625,00 cadauna da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese.
9) I Sigg. e dichiarano di essere CP_1 Controparte_2
autonomi ed economicamente indipendenti, rinunciando pertanto reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
10) I coniugi e a definizione di tutti i CP_1 Controparte_2
loro rapporti patrimoniali dichiarano di aver già provveduto a dividere i risparmi comuni e che non ci sono ulteriori questioni da regolamentare.
11) I Sigg. e dichiarano che non sono CP_1 Controparte_2
pendenti altri procedimenti tra le parti;
4 12) I Sigg. e intendono avvalersi della CP_1 Controparte_2
facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi con il deposito di note scritte;
13) Le spese legali del presente procedimento per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno esclusivamente a carico del Sig ”. CP_1
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di OG per quanto di competenza.
Forlì, 18/11/2025 Il Presidente
SS Di PA
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SS Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2343 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OG in data 09/06/2002 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MORICONI CARMELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 14/03/2025;
1 - che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il pubblico ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OG in data
09/06/2002 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di OG al Atto N. 8
Parte 2, Serie A, anno 2002; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/11/2024, che integralmente si riportano:
“1) I coniugi e chiedono all'Ill.mo CP_1 Controparte_2
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Mogoro (OR), il giorno 09/06/2002 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al N. 8 Parte 2, Serie A, anno 2002;
2 2) come da condizioni di separazione, la casa coniugale sita in Cesena (FC), Via
Prima Masiera n.1140, rimarrà nella disponibilità esclusiva del Sig. , CP_1
che d'altronde ne è proprietario.
La Sig.ra si è già trasferita da tempo presso altra abitazione. CP_2
Il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere nella casa paterna dove ha, peraltro, la residenza;
3) Per i successivi 3 anni a partire dalla pronuncia di separazione (fino alla conclusione del percorso di studi del figlio prevista in ipotesi per il 2027) e Per_1
come già in auge da settembre 2024, le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio per quanto riguarda le spese universitarie, ordinarie e straordinarie nella misura del 60% in capo al Sig. e nella misura del 40% in capo alla moglie. CP_1
Tutte le spese straordinarie fino a 100,00 euro saranno a carico esclusivo del Sig.
, ugualmente dicasi per le spese di manutenzione del veicolo di CP_1
proprietà della Sig.ra targato CA895DE in uso al figlio, che rimarranno a CP_2
carico del padre. Le spese straordinarie di importo superiore ad € 100,00 saranno suddivise nella misura del 60% in capo al Sig. e nella misura del 40% in capo CP_1
alla moglie.
4) Si precisa che le spese scolastiche di ammontano a circa € 14.000,00 Per_1
l'anno, comprese le spese ordinarie e straordinarie previste/prevedibili.
5) Quando avrà concluso il proprio percorso universitario (e comunque per Per_1
5 anni a partire dal settembre 2024) le parti continueranno a provvedere al mantenimento diretto del figlio per quanto riguarda le spese ordinarie nella misura del 60% in capo al Sig. e nella misura del 40% in capo alla moglie. CP_1
Per quanto concerne le predette spese straordinarie le parti dichiarano di volersi attenere al protocollo in uso al tribunale di Forlì che dichiarano di conoscere.
6) Per i primi 5 anni a partire da settembre 2024, il Sig. si obbliga a CP_1
corrispondere la somma di € 400,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della
3 Sig.ra a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione della stessa, CP_2
per complessive 60 mensilità.
7) Atteso che, con la separazione ed il divorzio, la Sig.ra non potrà più CP_2
beneficiare della polizza sanitaria aziendale stipulata dal datore di lavoro del Sig.
a favore dei propri dipendenti e rispettive famiglie, a partire da settembre CP_1
2024, per i primi 5 anni il Sig. si obbliga a corrispondere la somma di € CP_1
100,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della Sig.ra a titolo di CP_2
contributo per la stipulazione di una polizza sanitaria a favore della stessa, per complessive 60 mensilità.
A partire da settembre 2029, il Sig. verserà per tre anni e tramite versamenti CP_1
rateali mensili (con ultima rata agosto 2032) pari ad € 666,66 cadauno, la somma complessiva di € 24.000,00 a favore della Sig.ra a titolo di contributo per le CP_2
polizze sanitarie che la stessa contrarrà nei successivi 20 anni, ciò al fine di garantire alla moglie la stessa tutela sanitaria che avrebbe avuto in costanza di matrimonio.
8) Altresì, a partire dal settembre 2027, il Sig. si obbliga a CP_1
corrispondere a titolo di indennizzo aggiuntivo a favore della Sig.ra la somma CP_2
complessiva di € 15.000,00 in n. 24 rate mensili di € 625,00 cadauna da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese.
9) I Sigg. e dichiarano di essere CP_1 Controparte_2
autonomi ed economicamente indipendenti, rinunciando pertanto reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
10) I coniugi e a definizione di tutti i CP_1 Controparte_2
loro rapporti patrimoniali dichiarano di aver già provveduto a dividere i risparmi comuni e che non ci sono ulteriori questioni da regolamentare.
11) I Sigg. e dichiarano che non sono CP_1 Controparte_2
pendenti altri procedimenti tra le parti;
4 12) I Sigg. e intendono avvalersi della CP_1 Controparte_2
facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi con il deposito di note scritte;
13) Le spese legali del presente procedimento per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno esclusivamente a carico del Sig ”. CP_1
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di OG per quanto di competenza.
Forlì, 18/11/2025 Il Presidente
SS Di PA
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)