Art. 16. Requisiti di accesso 1. Le imprese controparti degli interventi di cui al presente Capo soddisfano i seguenti requisiti:
a) l'impresa presenta due degli ultimi tre bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale, in utile, fermo restando che l'ultimo di tali bilanci e' riferito ad una data non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data della richiesta di intervento;
b) l'impresa non si trova in situazione di difficolta', ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti tutte le condizioni di seguito indicate:
1) in base all'ultima situazione patrimoniale approvata, il rapporto tra le perdite e il capitale sociale e' inferiore al 50 per cento;
2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e' stato maggiore di 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio approvati e sottoposti a revisione legale;
3) non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori;
4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01)»;
c) l'impresa non e' societa' a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , ad eccezione delle predette societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al dieci per cento del capitale sociale e delle societa' quotate, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016 ;
d) alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento, l'impresa non presenta in Centrale Rischi della Banca d'Italia segnalazioni di «sofferenze a sistema» ne' un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento.
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 si ved nelle note all'art.
5.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e' riportato nelle note all'art. 5.
a) l'impresa presenta due degli ultimi tre bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale, in utile, fermo restando che l'ultimo di tali bilanci e' riferito ad una data non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data della richiesta di intervento;
b) l'impresa non si trova in situazione di difficolta', ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti tutte le condizioni di seguito indicate:
1) in base all'ultima situazione patrimoniale approvata, il rapporto tra le perdite e il capitale sociale e' inferiore al 50 per cento;
2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e' stato maggiore di 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio approvati e sottoposti a revisione legale;
3) non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori;
4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01)»;
c) l'impresa non e' societa' a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , ad eccezione delle predette societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al dieci per cento del capitale sociale e delle societa' quotate, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016 ;
d) alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento, l'impresa non presenta in Centrale Rischi della Banca d'Italia segnalazioni di «sofferenze a sistema» ne' un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento.
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 si ved nelle note all'art.
5.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e' riportato nelle note all'art. 5.