Art. 2.
Fondo per iniziative di solidarieta'
in favore dei familiari delle vittime
1. Ai fini di cui alla presente legge, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarieta' in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione e' cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, eventuali ulteriori iniziative di solidarieta' sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'elargizione di cui al comma 2 e' assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine:
a) il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e i figli se a carico;
b) i figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell' articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ;
d) i genitori;
e) i fratelli e le sorelle se conviventi a carico;
f) i parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;
g) i fratelli e le sorelle non conviventi.
5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell' articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , l'elargizione di cui al comma 2 e' assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).
Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 36, dell'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016:
«36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.».
Fondo per iniziative di solidarieta'
in favore dei familiari delle vittime
1. Ai fini di cui alla presente legge, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarieta' in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione e' cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, eventuali ulteriori iniziative di solidarieta' sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'elargizione di cui al comma 2 e' assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine:
a) il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e i figli se a carico;
b) i figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell' articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ;
d) i genitori;
e) i fratelli e le sorelle se conviventi a carico;
f) i parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;
g) i fratelli e le sorelle non conviventi.
5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell' articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , l'elargizione di cui al comma 2 e' assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).
Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 36, dell'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016:
«36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.».