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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 17/07/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1957/2024
Tribunale Ordinario di Cremona SEZIONE CIVILE
Oggi 17/07/2025, ORE 12.00, innanzi al Giudice, dott. Andrea Milesi, sono comparsi: per l'avv. CARPI ELISA;
Parte_1 per , l'avv. DUSE in sostituzione dell'avv. Parte_2 DOMENEGOTTI MARGHERITA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano come da note autorizzate depositate telematicamente;
si procede quindi a discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e note autorizzate;
indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio;
alle ore 15.00, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata su foglio separato e che è parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Milesi R.G. N. 1957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 1957/2024 promossa da:
C.F. ), assistito dall'avv. CARPI ELISA Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 (C.F. ), assistita dall'avv. DOMENEGOTTI
[...] P.IVA_2 MARGHERITA e PESENTI MARCO
CONVENUTA
Trattenuta la causa in decisione dopo discussione orale svoltasi all'odierna udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice ha proposto opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, Parte_1 comma 1, c.p.c. (così va qualificato l'atto di opposizione nonostante il richiamo anche all'art. 617 c.p.c., non rinvenendosi motivi riconducibili al disposto di quest'ultima norma) in relazione all'esecuzione preannunciata da (a mezzo della mandataria Controparte_1
attraverso il precetto notificato all'odierno opponente in Parte_2 data 30.10.2024.
In particolare, l'opponente ha allegato che il bene dallo stesso acquistato in data 29.11.2018 da (debitrice della società precettante in forza di mutuo ipotecario Controparte_2 e successiva cessione del credito) sarebbe diverso da quelli gravati dall'ipoteca concessa dalla stessa a garanzia del mutuo stipulato con Banca Agricola Mantovana, così che la creditrice non potrebbe agire nei confronti dell'acquirente, e che comunque la mancata iscrizione nei suoi confronti dell'atto di rinnovazione d'ipoteca ex art. 2851 c.c. impedirebbe di renderla allo stesso opponibile.
Costituendosi, ha allegato essere intervenute delle Parte_2 variazioni catastali che dimostrerebbero l'identità del bene acquistato dal con Parte_1 quello ipotecato dalla sua dante causa, producendo all'uopo documentazione a sostegno di quanto affermato. Quanto poi al secondo motivo di opposizione, ne ha allegato l'irrilevanza in forza della persistenza del debito in capo all'originaria debitrice e dell'annotazione effettuata dal conservatore in data successiva alla compravendita del 2018.
All'esito della prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale, trattandosi di controversia che non richiede una istruttoria orale.
* * *
L'opposizione proposta da è fondata, per i motivi di cui infra. Parte_1
In primo luogo, parte opponente (essendone gravata in ragione della natura di azione di accertamento negativo propria dell'opposizione all'esecuzione) ha dato adeguata dimostrazione dell'inesistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile acquistato in data 29.11.2018 da (come detto, debitrice della società precettante in Controparte_2 forza di mutuo ipotecario del 2002 e successiva cessione del credito).
Ed infatti:
i) mentre sia il mutuo del 3.05.2002 concluso da con Controparte_2 CP_3 (doc. 7 di parte convenuta) sia la relativa nota di iscrizione ipotecaria del 10.05.2002 (doc. 8 di parte convenuta), sia infine le visure ipotecarie e ipocatastali prodotte dalla difesa di parte attrice indicano i beni concessi a garanzia con i seguenti dati catastali: Via Cantoni snc, Fg 9, Part. 31, 32, 36, l'immobile acquistato nel 2018 dall'odierno opponente è descritto come sito in vicolo Matteotti al Fg 9, Part. 30 sub 503;
ii) nell'atto di compravendita del 29.11.2018 si dà espressamente atto che il bene non è gravato da alcun vincolo ipotecario: se è vero che questa è una mera dichiarazione della parte venditrice, è però ovvio che il Notaio rogante, nella predisposizione dell'atto, ha svolto le opportune ricerche presso la Conservatoria, rilevando l'assenza di gravami reali iscritti. Ciò, peraltro, spiega anche il perché tale dichiarazione ed indicazione sia stata modificata nel periodo intercorso tra la stipula del preliminare di compravendita (in cui si dava atto dell'esistenza di ipoteca) e la stipula del definitivo;
iii) la stessa nota di trascrizione della compravendita (avvenuta in data 21.12.2018 ed allegata da parte opponente in fondo al doc.1) indica il bene acquistato secondo i dati contenuti nell'atto notarile, nonostante questo atto e la relativa successiva trascrizione siano di molto successive alla modificazione della denominazione catastale che parte convenuta allega essere avvenuta nel 2008 a seguito dell'avvio della esecuzione immobiliare RG 55/2007 e relativi accertamenti svolti dall'esperto ivi nominato per la stima del bene staggito;
iv) ancora la visura ipotecaria effettuata in data 16.11.2024 (doc. 6 di parte opponente) in relazione ai beni identificati con le particelle 31,32 e 36 del foglio 9 richiama sia l'iscrizione ipotecaria originaria del 2002, sia il pignoramento del 2007 (poi cancellato a seguito dell'estinzione dell'esecuzione intrapresa), sia infine la rinnovazione dell'ipoteca del 2022, mentre la medesima visura fatta con riferimento all'immobile identificato con la particella 30, sub. 503 (doc. 2 di parte opponente), riporta quali unici atti rilevanti una rettifica a trascrizione del 2017 e l'atto di compravendita del 2018, così dimostrando ancora di più la distinzione dei due beni diversamente identificati.
A fronte di questi dati, le deduzioni e le produzioni documentali svolte dalla difesa di parte creditrice precettante non sono sufficienti a vincere le risultanze probatorie sopra valorizzate, in quanto il valore di pubblica fede, di opponibilità e financo di pubblicità costitutiva delle iscrizioni e trascrizioni dei trasferimenti di proprietà e della concessione di garanzie reali per come sopra riassunti non può essere superato dal contenuto di una relazione di perizia svolta in una esecuzione cui l'acquirente non ha partecipato, e rispetto alla quale gli esiti di modifica catastale non paiono essere in alcun modo essere stati recepiti nei pubblici registri immobiliari.
Anche il richiamo che il Conservatore fa, nella nota di rinnovazione dell'ipoteca del 2022, di un “atto di rettifica dell'atto di provenienza” avvenuto il 1.06.2017, non modifica le considerazioni sin qui svolte, dato che anche la nota di iscrizione della rinnovazione, pur dando atto della suddetta rettifica, è e rimane riferita espressamente agli immobili identificati al Foglio 9, part. 31, 32, 36.
Oltre a ciò, e forse ancora con più efficacia e importanza, colpisce nel segno l'eccezione d'inopponibilità della rinnovazione ipotecaria effettuata in data 5.04.2022, per come sollevata dalla difesa di parte attrice sin dall'atto di citazione, mediante richiamo al disposto di cui all'art. 2851 c.c.
Ed infatti, il disposto della norma in esame impone al creditore ipotecario, per poter mantenere la garanzia reale, l'onere di procedere alla rinnovazione “anche nei confronti degli eredi o aventi causa”, pena la perdita della possibilità di sequela anche nei confronti del nuovo proprietario del bene concesso in garanzia dal dante causa. Sono salvi i soli casi eccezionali regolati dalla normativa speciale del credito fondiario, antecedenti all'entrata in vigore del Testo Unico Bancario.
Nel caso di specie, è evidente dalla lettura della nota di rinnovazione effettuata in data 5.04.2022 (doc. 14 di parte convenuta) che la stessa è stata effettuata solo “contro”
[...]
, e quindi rispetto al nuovo proprietario del bene qui in oggetto non può Controparte_2 essere ritenuta opponibile l'originaria garanzia reale, con conseguente venir meno di ogni diritto di agire esecutivamente, stante la pacifica estraneità del al debito vantato Parte_1 dall'odierna convenuta e venendo meno l'effetto di sequela proprio della garanzia ipotecaria originaria.
In conclusione, va accertata l'assenza del diritto di a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto e della semplificazione di quella decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione,
- accerta e dichiara che non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 786,00 per anticipazioni ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, CPA e successive occorrende. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Cremona, 17/07/2025
Il Giudice dott. Andrea Milesi
Tribunale Ordinario di Cremona SEZIONE CIVILE
Oggi 17/07/2025, ORE 12.00, innanzi al Giudice, dott. Andrea Milesi, sono comparsi: per l'avv. CARPI ELISA;
Parte_1 per , l'avv. DUSE in sostituzione dell'avv. Parte_2 DOMENEGOTTI MARGHERITA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano come da note autorizzate depositate telematicamente;
si procede quindi a discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e note autorizzate;
indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio;
alle ore 15.00, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata su foglio separato e che è parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Milesi R.G. N. 1957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 1957/2024 promossa da:
C.F. ), assistito dall'avv. CARPI ELISA Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 (C.F. ), assistita dall'avv. DOMENEGOTTI
[...] P.IVA_2 MARGHERITA e PESENTI MARCO
CONVENUTA
Trattenuta la causa in decisione dopo discussione orale svoltasi all'odierna udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice ha proposto opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, Parte_1 comma 1, c.p.c. (così va qualificato l'atto di opposizione nonostante il richiamo anche all'art. 617 c.p.c., non rinvenendosi motivi riconducibili al disposto di quest'ultima norma) in relazione all'esecuzione preannunciata da (a mezzo della mandataria Controparte_1
attraverso il precetto notificato all'odierno opponente in Parte_2 data 30.10.2024.
In particolare, l'opponente ha allegato che il bene dallo stesso acquistato in data 29.11.2018 da (debitrice della società precettante in forza di mutuo ipotecario Controparte_2 e successiva cessione del credito) sarebbe diverso da quelli gravati dall'ipoteca concessa dalla stessa a garanzia del mutuo stipulato con Banca Agricola Mantovana, così che la creditrice non potrebbe agire nei confronti dell'acquirente, e che comunque la mancata iscrizione nei suoi confronti dell'atto di rinnovazione d'ipoteca ex art. 2851 c.c. impedirebbe di renderla allo stesso opponibile.
Costituendosi, ha allegato essere intervenute delle Parte_2 variazioni catastali che dimostrerebbero l'identità del bene acquistato dal con Parte_1 quello ipotecato dalla sua dante causa, producendo all'uopo documentazione a sostegno di quanto affermato. Quanto poi al secondo motivo di opposizione, ne ha allegato l'irrilevanza in forza della persistenza del debito in capo all'originaria debitrice e dell'annotazione effettuata dal conservatore in data successiva alla compravendita del 2018.
All'esito della prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale, trattandosi di controversia che non richiede una istruttoria orale.
* * *
L'opposizione proposta da è fondata, per i motivi di cui infra. Parte_1
In primo luogo, parte opponente (essendone gravata in ragione della natura di azione di accertamento negativo propria dell'opposizione all'esecuzione) ha dato adeguata dimostrazione dell'inesistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile acquistato in data 29.11.2018 da (come detto, debitrice della società precettante in Controparte_2 forza di mutuo ipotecario del 2002 e successiva cessione del credito).
Ed infatti:
i) mentre sia il mutuo del 3.05.2002 concluso da con Controparte_2 CP_3 (doc. 7 di parte convenuta) sia la relativa nota di iscrizione ipotecaria del 10.05.2002 (doc. 8 di parte convenuta), sia infine le visure ipotecarie e ipocatastali prodotte dalla difesa di parte attrice indicano i beni concessi a garanzia con i seguenti dati catastali: Via Cantoni snc, Fg 9, Part. 31, 32, 36, l'immobile acquistato nel 2018 dall'odierno opponente è descritto come sito in vicolo Matteotti al Fg 9, Part. 30 sub 503;
ii) nell'atto di compravendita del 29.11.2018 si dà espressamente atto che il bene non è gravato da alcun vincolo ipotecario: se è vero che questa è una mera dichiarazione della parte venditrice, è però ovvio che il Notaio rogante, nella predisposizione dell'atto, ha svolto le opportune ricerche presso la Conservatoria, rilevando l'assenza di gravami reali iscritti. Ciò, peraltro, spiega anche il perché tale dichiarazione ed indicazione sia stata modificata nel periodo intercorso tra la stipula del preliminare di compravendita (in cui si dava atto dell'esistenza di ipoteca) e la stipula del definitivo;
iii) la stessa nota di trascrizione della compravendita (avvenuta in data 21.12.2018 ed allegata da parte opponente in fondo al doc.1) indica il bene acquistato secondo i dati contenuti nell'atto notarile, nonostante questo atto e la relativa successiva trascrizione siano di molto successive alla modificazione della denominazione catastale che parte convenuta allega essere avvenuta nel 2008 a seguito dell'avvio della esecuzione immobiliare RG 55/2007 e relativi accertamenti svolti dall'esperto ivi nominato per la stima del bene staggito;
iv) ancora la visura ipotecaria effettuata in data 16.11.2024 (doc. 6 di parte opponente) in relazione ai beni identificati con le particelle 31,32 e 36 del foglio 9 richiama sia l'iscrizione ipotecaria originaria del 2002, sia il pignoramento del 2007 (poi cancellato a seguito dell'estinzione dell'esecuzione intrapresa), sia infine la rinnovazione dell'ipoteca del 2022, mentre la medesima visura fatta con riferimento all'immobile identificato con la particella 30, sub. 503 (doc. 2 di parte opponente), riporta quali unici atti rilevanti una rettifica a trascrizione del 2017 e l'atto di compravendita del 2018, così dimostrando ancora di più la distinzione dei due beni diversamente identificati.
A fronte di questi dati, le deduzioni e le produzioni documentali svolte dalla difesa di parte creditrice precettante non sono sufficienti a vincere le risultanze probatorie sopra valorizzate, in quanto il valore di pubblica fede, di opponibilità e financo di pubblicità costitutiva delle iscrizioni e trascrizioni dei trasferimenti di proprietà e della concessione di garanzie reali per come sopra riassunti non può essere superato dal contenuto di una relazione di perizia svolta in una esecuzione cui l'acquirente non ha partecipato, e rispetto alla quale gli esiti di modifica catastale non paiono essere in alcun modo essere stati recepiti nei pubblici registri immobiliari.
Anche il richiamo che il Conservatore fa, nella nota di rinnovazione dell'ipoteca del 2022, di un “atto di rettifica dell'atto di provenienza” avvenuto il 1.06.2017, non modifica le considerazioni sin qui svolte, dato che anche la nota di iscrizione della rinnovazione, pur dando atto della suddetta rettifica, è e rimane riferita espressamente agli immobili identificati al Foglio 9, part. 31, 32, 36.
Oltre a ciò, e forse ancora con più efficacia e importanza, colpisce nel segno l'eccezione d'inopponibilità della rinnovazione ipotecaria effettuata in data 5.04.2022, per come sollevata dalla difesa di parte attrice sin dall'atto di citazione, mediante richiamo al disposto di cui all'art. 2851 c.c.
Ed infatti, il disposto della norma in esame impone al creditore ipotecario, per poter mantenere la garanzia reale, l'onere di procedere alla rinnovazione “anche nei confronti degli eredi o aventi causa”, pena la perdita della possibilità di sequela anche nei confronti del nuovo proprietario del bene concesso in garanzia dal dante causa. Sono salvi i soli casi eccezionali regolati dalla normativa speciale del credito fondiario, antecedenti all'entrata in vigore del Testo Unico Bancario.
Nel caso di specie, è evidente dalla lettura della nota di rinnovazione effettuata in data 5.04.2022 (doc. 14 di parte convenuta) che la stessa è stata effettuata solo “contro”
[...]
, e quindi rispetto al nuovo proprietario del bene qui in oggetto non può Controparte_2 essere ritenuta opponibile l'originaria garanzia reale, con conseguente venir meno di ogni diritto di agire esecutivamente, stante la pacifica estraneità del al debito vantato Parte_1 dall'odierna convenuta e venendo meno l'effetto di sequela proprio della garanzia ipotecaria originaria.
In conclusione, va accertata l'assenza del diritto di a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto e della semplificazione di quella decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione,
- accerta e dichiara che non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 786,00 per anticipazioni ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, CPA e successive occorrende. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Cremona, 17/07/2025
Il Giudice dott. Andrea Milesi