TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/07/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 616/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 616/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Caterina Baldo, presso il cui studio in Via
Salceto n. 91, Poggibonsi è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.7.2025, N. 616/2025 R.G. 2 / 8
per l'Avv. Caterina Baldo, precisava le conclusioni come da Parte_1 ricorso, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e;
in ricorso, l'Avv. Caterina Baldi Parte_1 Controparte_1 aveva così concluso: “1) - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 11.11.2009, matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Colle di Val D'Elsa (SI) al n.
19, P.1 Uff. 1 Anno 2009 del detto Comune;
2) ordinare all'Ufficiale Civile competente di provvedere ad annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di Per_ matrimonio;
3) disporre che la figlia , stante la sua maggiore età, possa liberamente concordare con il padre tempi e modi di frequentazione compatibilmente con i suoi impegni universitari e personali;
4) disporre che il padre, , Parte_1
Per_ provveda al mantenimento di , studentessa universitaria fuori sede (Bologna) mediante corresponsione di euro 350,00 mensili direttamente sul conto corrente intestato alla figlia a titolo di contributo ordinario, rivalutabile annualmente agli indici Istat, facendosi altresì carico nella misura del 100% delle spese mediche, universitarie (tasse di iscrizione annuale;
libri di testo, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, e straordinarie tutte); 5) stante il trasferimento del figlio
a casa del padre con il quale coabita, disporre che provveda in CP_2 Parte_1 via diretta al suo mantenimento ordinario nonché a farsi carico nella misura del
100% delle spese mediche, scolastiche, extrascolastiche (tasse di iscrizione annuale;
libri di testo) e straordinarie tutte;
6) - disporre la revoca dell'obbligo di
[...]
di corrispondere alla signora l'importo di euro 200,00 Pt_1 Parte_2 mensili a titolo del di lei mantenimento per tutte le ragioni esposte in narrativa;
7)
Disporre conseguentemente e per l'effetto la revoca del pagamento diretto mediante trattenuta mensile operata dal terzo INPS sulla pensione di sia quanto ad euro Pt_1
200 a favore di sia quanto ad euro 379,86 per il figlio Controparte_1 CP_2 che vive stabilmente a casa del padre e così per un totale di € 579,86, ordinando all'INPS di Siena di cessare immediatamente le dette trattenute a carico del 8) Pt_1
Condannare la signora a restituire al signor Controparte_1 Parte_1 tutte le somme indebitamente percepite a titolo di mantenimento ordinario per il figlio N. 616/2025 R.G. 3 / 8
dal mese di agosto 2024 alla data dell'emanando provvedimento del Tribunale CP_2 adito stante il trasferimento definitivo di a casa del padre con il quale vive CP_2 stabilmente ed in via esclusiva dal mese di agosto 2024.”
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 22.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 25.03.2025, Parte_1 esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Colle di Val D'Elsa (SI) il giorno 11 novembre 2009, atto trascritto nei registri di Stato
Civile del Comune di Colle di Val D'Elsa al n. 19, Parte 1, Uff. 1, anno 2009, che dal matrimonio erano nati i figli nata a [...] il [...] e Persona_2
nato a [...] il [...], che i coniugi avevano chiesto Persona_3 la separazione consensuale ed il Tribunale di Siena con provvedimento del 15.6.2021, aveva omologato la separazione, nella quale era previsto, a carico del un Pt_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli e di € 350,00 mensili Per_1 CP_2 ciascuno da versare alla madre nonché un assegno di mantenimento in favore _1 della moglie di € 200,00 mensili fintanto che la stessa non avesse reperito una proficua occupazione;
evidenziava di essere pensionato e di percepire dall'INPS un rateo mensile di € 1.350,00 circa al netto delle trattenute subite sia per due pignoramenti mobiliari (l'una di € 341,05 e l'altra di € 290,00) sia per il mantenimento di moglie e figlio (per € 579,86), e di versare in favore della figlia in via diretta il Per_1 mantenimento di € 350,00; evidenziava ancora di sostenere, di fatto, anche il pagamento di tutte le spese straordinarie nell'interesse dei due figli, scolastiche sanitarie ed universitarie, compreso l'affitto mensile per l'alloggio di a Bologna, Per_1 benché nelle condizioni della separazione fosse prevista una partecipazione al 50%; sosteneva che la situazione era mutata, in quanto, da agosto 2024, il figlio si CP_2 era trasferito definitivamente a vivere con lui a Colle di Val D'Elsa e che, nonostante ciò, la madre continuava a percepire la somma mensile di € 350,00 per il suo mantenimento, somma che le veniva erogata direttamente dall'INPS, che la
[...]
non si era mai attivata, neppure in epoca successiva alla separazione, per _1 reperire un'occupazione lavorativa ed attualmente risultava addirittura irreperibile;
N. 616/2025 R.G. 4 / 8
concludeva chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell'assegno di mantenimento da versare alla , in favore suo e del _1 figlio , e contestuale revoca della trattenuta operata dall'INPS, con vittoria di CP_2 spese;
chiedeva inoltre, in via d'urgenza ed inaudita altera parte, disporsi la revoca della trattenuta mensile operata dal terzo INPS sulla sua pensione di € 379,86 per il contributo al mantenimento del figlio . CP_2
All'esito dell'udienza del 13.5.2025, pur non essendo andata a buon fine la notificazione alla resistente, il Giudice, rilevato che dalla documentazione prodotta risultava che il figlio si era trasferito a casa del padre, con decreto inaudita CP_2 altera parte del 14.5.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., revocava in via d'urgenza il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del ed a favore CP_2 Pt_1 della e fissava l'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto (sub- _1 procedimento n. 616-1/2025 R.G.).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente non si Controparte_1 costituiva e non compariva neanche all'udienza del 17.7.2025.
Alla medesima udienza, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio con la resistente contumace . _1
In effetti, alla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione di sei mesi previsto dall'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal provvedimento del 15.6.2021, con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione personale dei coniugi (doc. 5 fasc.ricorrente).
In quest'ottica, l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale, ribadita dal ricorrente all'udienza presidenziale, è indirettamente confermata al disinteresse della resistente, che non si è costituita dinanzi al Giudice Istruttore.
Si deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. N. 616/2025 R.G. 5 / 8
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, il ricorrente ha chiesto, anzitutto, Pt_1 anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., la revoca del contributo al mantenimento del figlio da versare alla moglie, contributo posto a suo CP_2 carico in sede di separazione sul presupposto che il figlio viveva con la madre, CP_2 evidenziando che il medesimo viveva ormai stabilmente con lui.
In effetti, dalla documentazione prodotta del ricorrente risulta che la resistente, la quale - come già evidenziato - non si è costituita nel presente procedimento, è irreperibile all'indirizzo di Casciana Terme Lari (PI), ove pure risulta residente, e che i figli delle parti in causa, ormai maggiorenni, non coabitano con la madre, in quanto
, di ventuno anni, frequenta il secondo anno della facoltà di genetica presso Per_1
l'Università di Bologna, città ove si è trasferita prendendo in locazione un appartamento che il padre contribuisce a pagare (doc. 3 fasc.ricorrente) e , di CP_2 diciannove anni, frequenta invece il quinto anno dell'Istituto Statale “San Giovanni
Bosco” a Colle di Val D'Elsa, con indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica (doc.
4 fasc.ricorrente), con collocazione abitativa presso il padre.
Dunque, dal momento che il figlio vive presso il padre, previa conferma di CP_2 quanto previsto nel subprocedimento n. 616-1/2025 R.G. col decreto inaudita altera parte del 14.5.2025, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., il contributo al mantenimento del medesimo, che il doveva versare alla sul presupposto che il figlio Pt_1 _1 abitava con la madre, deve essere revocato;
e si deve ribadire l'ordine all'INPS di cessare la trattenuta sul rateo di pensione del a tale titolo. Pt_1
Il ha poi chiesto anche la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie Pt_1 stabilito in sede di separazione. A tal proposito, è noto che l'assegno divorzile ha presupposti diversi dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione. In effetti, mentre l'assegno di mantenimento in sede di separazione consiste in una somma versata a favore del coniuge che non disponga i mezzi per assicurarsi il medesimo tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio e risponde, quindi, all'obbligo solidaristico sancito sia a livello costituzionale sia con l'art. 143
c.c., secondo cui i coniugi, con il matrimonio si assumono reciprocamente l'obbligo di provvedere anche all'assistenza materiale, l'assegno divorzile costituisce una somma N. 616/2025 R.G. 6 / 8
che un coniuge deve corrispondere all'altro in ragione dell'impossibilità di quest'ultimo di provvedere economicamente a sé stesso, sia per mancanza di mezzi che per l'impossibilità oggettiva di procurarseli e tiene in considerazione diversi fattori, come la durata del matrimonio, le ragioni del divorzio, il reddito dei coniugi, le loro condizioni patrimoniali e soggettive, il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune.
In questo senso, la , che è rimasta contumace, non ha chiesto il versamento di un _1 assegno divorzile;
e pertanto, ferma la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, nessuna somma può essere prevista a suo favore a titolo di assegno di divorzio. Dunque, si deve ulteriormente ordinare all'INPS di cessare la trattenuta sulla pensione del anche a tale titolo, per un importo pari ad € 579,86. Pt_1
E, nella stessa prospettiva, si deve disporre che sia il padre a contribuire al mantenimento dei figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, sia in via ordinaria, direttamente per quanto riguarda il figlio e mediante accredito Per_4 della somma di € 350,00 sul suo conto corrente a favore della figlia , che in Per_1 relazione alle spese straordinarie.
Da ultimo, il ha chiesto la condanna della alla restituzione di tutte le Pt_1 _1 somme indebitamente percepite a titolo di mantenimento ordinario per il figlio CP_2 dal mese di agosto 2024 alla data dell'emanando provvedimento del Tribunale adito, stante appunto il trasferimento definitivo di a casa del padre. CP_2
Tuttavia, com'è noto, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (in tal senso, seppure con riferimento al rito previgente alla riforma operata dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n 149 - cd. Riforma Cartabia, cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828).
Peraltro, la stessa valutazione deve essere svolta anche attualmente, posto che la N. 616/2025 R.G. 7 / 8
modifica normativa non ha inciso sul rapporto tra le cause che seguono il rito ordinario e quelle che seguono il nuovo rito di famiglia).
Dunque, la domanda di restituzione somme avanzata dal deve essere dichiarata Pt_1 inammissibile.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, la deve essere condannata a rimborsare a le spese di lite da esso sostenute, _1 Pt_1 spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessiva e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), celebrato in Colle di Val D'Elsa (SI) il giorno 11.11.2009 e C.F._2 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Colle di Val D'Elsa al n. 19, Parte
1, Uff. 1, anno 2009; previa conferma del decreto inaudita altera parte del 14.5.2025, revoca il contributo al mantenimento del figlio da versare alla madre;
CP_2 revoca l'assegno di mantenimento per la moglie;
Controparte_1 per l'effetto, ordina all'INPS di revocare la trattenuta mensile sulla pensione di pari ad € 579,86; Parte_1 dispone che provveda al mantenimento dei figli, maggiorenni ma Parte_1 economicamente non autosufficienti, sia per le spese ordinarie, direttamente per il figlio e tramite versamento diretto dell'assegno di € 350,00 mensili per la figlia CP_2
, che per quelle straordinarie;
Per_1 dichiara inammissibile la domanda di restituzione somme;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 N. 616/2025 R.G. 8 / 8
liquida in € 98,00 per spese ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali;
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 616/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Caterina Baldo, presso il cui studio in Via
Salceto n. 91, Poggibonsi è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.7.2025, N. 616/2025 R.G. 2 / 8
per l'Avv. Caterina Baldo, precisava le conclusioni come da Parte_1 ricorso, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e;
in ricorso, l'Avv. Caterina Baldi Parte_1 Controparte_1 aveva così concluso: “1) - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 11.11.2009, matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Colle di Val D'Elsa (SI) al n.
19, P.1 Uff. 1 Anno 2009 del detto Comune;
2) ordinare all'Ufficiale Civile competente di provvedere ad annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di Per_ matrimonio;
3) disporre che la figlia , stante la sua maggiore età, possa liberamente concordare con il padre tempi e modi di frequentazione compatibilmente con i suoi impegni universitari e personali;
4) disporre che il padre, , Parte_1
Per_ provveda al mantenimento di , studentessa universitaria fuori sede (Bologna) mediante corresponsione di euro 350,00 mensili direttamente sul conto corrente intestato alla figlia a titolo di contributo ordinario, rivalutabile annualmente agli indici Istat, facendosi altresì carico nella misura del 100% delle spese mediche, universitarie (tasse di iscrizione annuale;
libri di testo, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, e straordinarie tutte); 5) stante il trasferimento del figlio
a casa del padre con il quale coabita, disporre che provveda in CP_2 Parte_1 via diretta al suo mantenimento ordinario nonché a farsi carico nella misura del
100% delle spese mediche, scolastiche, extrascolastiche (tasse di iscrizione annuale;
libri di testo) e straordinarie tutte;
6) - disporre la revoca dell'obbligo di
[...]
di corrispondere alla signora l'importo di euro 200,00 Pt_1 Parte_2 mensili a titolo del di lei mantenimento per tutte le ragioni esposte in narrativa;
7)
Disporre conseguentemente e per l'effetto la revoca del pagamento diretto mediante trattenuta mensile operata dal terzo INPS sulla pensione di sia quanto ad euro Pt_1
200 a favore di sia quanto ad euro 379,86 per il figlio Controparte_1 CP_2 che vive stabilmente a casa del padre e così per un totale di € 579,86, ordinando all'INPS di Siena di cessare immediatamente le dette trattenute a carico del 8) Pt_1
Condannare la signora a restituire al signor Controparte_1 Parte_1 tutte le somme indebitamente percepite a titolo di mantenimento ordinario per il figlio N. 616/2025 R.G. 3 / 8
dal mese di agosto 2024 alla data dell'emanando provvedimento del Tribunale CP_2 adito stante il trasferimento definitivo di a casa del padre con il quale vive CP_2 stabilmente ed in via esclusiva dal mese di agosto 2024.”
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 22.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 25.03.2025, Parte_1 esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Colle di Val D'Elsa (SI) il giorno 11 novembre 2009, atto trascritto nei registri di Stato
Civile del Comune di Colle di Val D'Elsa al n. 19, Parte 1, Uff. 1, anno 2009, che dal matrimonio erano nati i figli nata a [...] il [...] e Persona_2
nato a [...] il [...], che i coniugi avevano chiesto Persona_3 la separazione consensuale ed il Tribunale di Siena con provvedimento del 15.6.2021, aveva omologato la separazione, nella quale era previsto, a carico del un Pt_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli e di € 350,00 mensili Per_1 CP_2 ciascuno da versare alla madre nonché un assegno di mantenimento in favore _1 della moglie di € 200,00 mensili fintanto che la stessa non avesse reperito una proficua occupazione;
evidenziava di essere pensionato e di percepire dall'INPS un rateo mensile di € 1.350,00 circa al netto delle trattenute subite sia per due pignoramenti mobiliari (l'una di € 341,05 e l'altra di € 290,00) sia per il mantenimento di moglie e figlio (per € 579,86), e di versare in favore della figlia in via diretta il Per_1 mantenimento di € 350,00; evidenziava ancora di sostenere, di fatto, anche il pagamento di tutte le spese straordinarie nell'interesse dei due figli, scolastiche sanitarie ed universitarie, compreso l'affitto mensile per l'alloggio di a Bologna, Per_1 benché nelle condizioni della separazione fosse prevista una partecipazione al 50%; sosteneva che la situazione era mutata, in quanto, da agosto 2024, il figlio si CP_2 era trasferito definitivamente a vivere con lui a Colle di Val D'Elsa e che, nonostante ciò, la madre continuava a percepire la somma mensile di € 350,00 per il suo mantenimento, somma che le veniva erogata direttamente dall'INPS, che la
[...]
non si era mai attivata, neppure in epoca successiva alla separazione, per _1 reperire un'occupazione lavorativa ed attualmente risultava addirittura irreperibile;
N. 616/2025 R.G. 4 / 8
concludeva chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell'assegno di mantenimento da versare alla , in favore suo e del _1 figlio , e contestuale revoca della trattenuta operata dall'INPS, con vittoria di CP_2 spese;
chiedeva inoltre, in via d'urgenza ed inaudita altera parte, disporsi la revoca della trattenuta mensile operata dal terzo INPS sulla sua pensione di € 379,86 per il contributo al mantenimento del figlio . CP_2
All'esito dell'udienza del 13.5.2025, pur non essendo andata a buon fine la notificazione alla resistente, il Giudice, rilevato che dalla documentazione prodotta risultava che il figlio si era trasferito a casa del padre, con decreto inaudita CP_2 altera parte del 14.5.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., revocava in via d'urgenza il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del ed a favore CP_2 Pt_1 della e fissava l'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto (sub- _1 procedimento n. 616-1/2025 R.G.).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente non si Controparte_1 costituiva e non compariva neanche all'udienza del 17.7.2025.
Alla medesima udienza, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio con la resistente contumace . _1
In effetti, alla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione di sei mesi previsto dall'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal provvedimento del 15.6.2021, con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione personale dei coniugi (doc. 5 fasc.ricorrente).
In quest'ottica, l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale, ribadita dal ricorrente all'udienza presidenziale, è indirettamente confermata al disinteresse della resistente, che non si è costituita dinanzi al Giudice Istruttore.
Si deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. N. 616/2025 R.G. 5 / 8
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, il ricorrente ha chiesto, anzitutto, Pt_1 anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., la revoca del contributo al mantenimento del figlio da versare alla moglie, contributo posto a suo CP_2 carico in sede di separazione sul presupposto che il figlio viveva con la madre, CP_2 evidenziando che il medesimo viveva ormai stabilmente con lui.
In effetti, dalla documentazione prodotta del ricorrente risulta che la resistente, la quale - come già evidenziato - non si è costituita nel presente procedimento, è irreperibile all'indirizzo di Casciana Terme Lari (PI), ove pure risulta residente, e che i figli delle parti in causa, ormai maggiorenni, non coabitano con la madre, in quanto
, di ventuno anni, frequenta il secondo anno della facoltà di genetica presso Per_1
l'Università di Bologna, città ove si è trasferita prendendo in locazione un appartamento che il padre contribuisce a pagare (doc. 3 fasc.ricorrente) e , di CP_2 diciannove anni, frequenta invece il quinto anno dell'Istituto Statale “San Giovanni
Bosco” a Colle di Val D'Elsa, con indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica (doc.
4 fasc.ricorrente), con collocazione abitativa presso il padre.
Dunque, dal momento che il figlio vive presso il padre, previa conferma di CP_2 quanto previsto nel subprocedimento n. 616-1/2025 R.G. col decreto inaudita altera parte del 14.5.2025, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., il contributo al mantenimento del medesimo, che il doveva versare alla sul presupposto che il figlio Pt_1 _1 abitava con la madre, deve essere revocato;
e si deve ribadire l'ordine all'INPS di cessare la trattenuta sul rateo di pensione del a tale titolo. Pt_1
Il ha poi chiesto anche la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie Pt_1 stabilito in sede di separazione. A tal proposito, è noto che l'assegno divorzile ha presupposti diversi dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione. In effetti, mentre l'assegno di mantenimento in sede di separazione consiste in una somma versata a favore del coniuge che non disponga i mezzi per assicurarsi il medesimo tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio e risponde, quindi, all'obbligo solidaristico sancito sia a livello costituzionale sia con l'art. 143
c.c., secondo cui i coniugi, con il matrimonio si assumono reciprocamente l'obbligo di provvedere anche all'assistenza materiale, l'assegno divorzile costituisce una somma N. 616/2025 R.G. 6 / 8
che un coniuge deve corrispondere all'altro in ragione dell'impossibilità di quest'ultimo di provvedere economicamente a sé stesso, sia per mancanza di mezzi che per l'impossibilità oggettiva di procurarseli e tiene in considerazione diversi fattori, come la durata del matrimonio, le ragioni del divorzio, il reddito dei coniugi, le loro condizioni patrimoniali e soggettive, il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune.
In questo senso, la , che è rimasta contumace, non ha chiesto il versamento di un _1 assegno divorzile;
e pertanto, ferma la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, nessuna somma può essere prevista a suo favore a titolo di assegno di divorzio. Dunque, si deve ulteriormente ordinare all'INPS di cessare la trattenuta sulla pensione del anche a tale titolo, per un importo pari ad € 579,86. Pt_1
E, nella stessa prospettiva, si deve disporre che sia il padre a contribuire al mantenimento dei figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, sia in via ordinaria, direttamente per quanto riguarda il figlio e mediante accredito Per_4 della somma di € 350,00 sul suo conto corrente a favore della figlia , che in Per_1 relazione alle spese straordinarie.
Da ultimo, il ha chiesto la condanna della alla restituzione di tutte le Pt_1 _1 somme indebitamente percepite a titolo di mantenimento ordinario per il figlio CP_2 dal mese di agosto 2024 alla data dell'emanando provvedimento del Tribunale adito, stante appunto il trasferimento definitivo di a casa del padre. CP_2
Tuttavia, com'è noto, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (in tal senso, seppure con riferimento al rito previgente alla riforma operata dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n 149 - cd. Riforma Cartabia, cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828).
Peraltro, la stessa valutazione deve essere svolta anche attualmente, posto che la N. 616/2025 R.G. 7 / 8
modifica normativa non ha inciso sul rapporto tra le cause che seguono il rito ordinario e quelle che seguono il nuovo rito di famiglia).
Dunque, la domanda di restituzione somme avanzata dal deve essere dichiarata Pt_1 inammissibile.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, la deve essere condannata a rimborsare a le spese di lite da esso sostenute, _1 Pt_1 spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessiva e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), celebrato in Colle di Val D'Elsa (SI) il giorno 11.11.2009 e C.F._2 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Colle di Val D'Elsa al n. 19, Parte
1, Uff. 1, anno 2009; previa conferma del decreto inaudita altera parte del 14.5.2025, revoca il contributo al mantenimento del figlio da versare alla madre;
CP_2 revoca l'assegno di mantenimento per la moglie;
Controparte_1 per l'effetto, ordina all'INPS di revocare la trattenuta mensile sulla pensione di pari ad € 579,86; Parte_1 dispone che provveda al mantenimento dei figli, maggiorenni ma Parte_1 economicamente non autosufficienti, sia per le spese ordinarie, direttamente per il figlio e tramite versamento diretto dell'assegno di € 350,00 mensili per la figlia CP_2
, che per quelle straordinarie;
Per_1 dichiara inammissibile la domanda di restituzione somme;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 N. 616/2025 R.G. 8 / 8
liquida in € 98,00 per spese ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali;
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao