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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6190/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 6190/2024; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del suo l.r.p.t. Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
(C.F. ), ed Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Caserta alla via Turati n.
55; appellante
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avvocato Eduardo
Trombetta, presso il cui studio , sito in Marcianise alla via Leopoldo Mugnone n. 6, elettivamente domiciliano;
appellati
E
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 residente in [...] alla v ia Pietro Mascagni
n. 6; appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e d iscussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 1345/2024 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituivano e Parte_3 Controparte_2 eccependo l'inammissibilità e chiedendo il rigetto.
Non si costituiva e se ne Controparte_3 dichiarava la contumacia.
All'udienza del 10.04.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la
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sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diri tto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'eccezione di inammissibilità è infondata essendo l'appello formulato secondo quanto richiesto dall'art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Tanto premesso, l'appello va accolto in quanto non può ritenersi provato il fatto storico.
Questo giudice, infatti, reputa di dover fornire massima rilevanza al dossier della scatola nera da cui si evince che alla data e all'orario del censurato sinistro non è stato registrato alcun evento crash. Né, in proposito, si condivide quanto affermato dagli appellati. Si ritiene, infatti, che a prescindere dal dato normativo, i risultati della scatola nera forniscano prova solida in merito alla sussistenza o men o di un incidente e sarebbe spettato alla parte danneggiata provare, anche per prova presuntiva, che l'apparecchio installato non presentasse i requisiti minimi di funzionalità; prova non fornita. In proposito, tra l'altro, parte appellata non tiene conto (specie nello svolgere i richiami giurisprudenziali) che il dispositivo elettronico era nella propria disponibilità , trattandosi del dispositivo montato sul veicolo di proprietà della
. CP_1
Si aggiunga, inoltre, che la c.d. scatola nera registra eventi crash anche se questi non siano caratterizzati da forte entità, a meno che non si rientri tra quelli
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indicati nello stesso report in atti (urti fortemente tangenziali;
urti sì di media entità ma con tro corpi con massa contenuta rispetto al veicolo o fortemente deformabili, quali, ad esempio, pedoni;
urti che interessano componenti esterne al veicolo o non direttamente vincolate al telaio) che son o ben diversi rispetto allo scontro descritto e che, a detta degli appellati, sarebbe di tale entità da aver comportato anche lesioni personali e non solo per il trasportato ma anche per il guidatore (seduto nella parte opposta rispetto al punto di impatto).
Si aggiunga, ancora, come a confermare le valutazioni in ordine all'assenza di prova del fatto storico sono proprio i dati della scatola nera che esulano dall'evento crash. Non può ignorarsi, in proposito, come, nonostante l'invocata sussistenza del sinistro e seppur quest'ultimo è stato descritto, dal testimone escusso in primo grado, di entità tale da comportare l'avvicinamento ai veicoli sia del teste stesso che di altre persone per prestare soccorso, non si registri sull'autovettura Ford alcun evento di “Spegnimento” e
“Accensione”; spegnimento che si segnala solo molto dopo sulla SS7 in Casagiove.
Si valuti, infine, come, nonostante l'intervenuta testimonianza, nel modello CAI agli atti, nulla risulta indicato nel riquadro “testimoni”, neppure la generica indicazione di presenza degli stessi sui luoghi di causa.
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Da tutto quanto esposto deriva che l'appello va accolto e le domande formulate in primo grado da
[...]
e vanno rigettate. CP_1 Controparte_2
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Per quanto riguarda le spese di primo grado vanno applicate le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 stante il carattere sintetico degli scritti difensivi.
In relazione all'appello vanno applicate le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 per la fase decisionale, stante il carattere sintetico della discussione orale.
Non va liquidata la fase istruttoria/trattazione vista l'assenza di attività istruttoria e la circostanza che il giudizio si è articolato in sole due udienze.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste su
[...]
e CP_1 Controparte_2
Tenuto conto della posizione processuale di e della mancata costituzione in Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio, nulla sulle spese nei suoi confronti per il giudizio di primo grado. La posizione processuale del medesimo, poi, giustifica una pronuncia di compensazione per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così
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provvede:
• Accoglie l'appello;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda presentata in primo grado da e Controparte_1 Controparte_2
• Condanna e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra di loro e nei confronti della società delle spese Controparte_4 del giudizio di primo grado, pari a € 1.046,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
• Condanna e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra di loro e nei confronti della società delle spese Controparte_4 del giudizio di appello, pari a € 200,00 per spese vive ed € 2.547,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
• Pone definitivamente le spese di CTU in capo a e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 di loro;
• Nulla sulle spese nei confronti di CP_3 per il giudizio di primo grado;
[...]
• Compensa le spese del presente giudizio nei confronti di . Controparte_3
S. Maria C.V., 10.04.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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