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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
657/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 657/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Boscotrecase il 10.09.1962, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Veropalumbo giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Torre Annunziata al Corso Umberto
I n. 47/E scala A
RICORRENTI
E resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Boscotrecase in data
10.08.1985, nel corso del quale sono nati i figli (nato in data [...]) e (nata Per_1 Per_2 il 28.10.1992), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, nonché il figlio (nato in Pt_2 data 27.02.2005), maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della
1 convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Hanno, inoltre, dedotto che lavora come meccanico, mentre Parte_1 Parte_2 non è occupata.
Con decreto del 3.04.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta dal deposito di note scritte, all'esito della quale la causa è stata rinviata per acquisire chiarimenti in ordine al contenuto degli accordi, sia in considerazione della diversità riscontrata tra le condizioni indicate in ricorso e le condizioni indicate nelle note di udienza, sia in quanto il difensore, per la prima volta nelle note di udienza, domandava di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, sebbene il ricorso sia stato proposto unicamente per la separazione.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, sottoscritte dalle parti, sono stati indicati i patti della separazione reiterando i coniugi la volontà di separarsi e chiedendo di rimettere la causa sul ruolo, una volta decorsi i termini di legge, per ottenere la pronuncia di divorzio. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 26.11.2025, la causa
è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Quanto alle condizioni della separazione è opportuno evidenziare che, sebbene invitati ad espungere le pattuizioni relative all'affidamento e alla collocazione del figlio , in quanto maggiorenne Pt_2 seppur economicamente non autosufficiente, i ricorrenti hanno reiterato le suddette pattuizioni che, quindi, vanno espunte (punto 3 e punto 5 delle note di udienza del 25.11.2025). Inoltre, pur avendo le parti nelle note di udienza richiesto di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, detta domanda non può ritenersi validamente proposta in quanto, in ricorso, i coniugi hanno domandato esclusivamente la separazione.
Pertanto, va pronunciata unicamente la separazione alle condizioni concordate dalle parti e riportate in dispositivo (come precisate nelle note in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 e con le puntualizzazioni appena fatte), in quanto non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritengono opportuno;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi viene assegnata alla sig.ra ; Parte_2
3) il sig. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio , verserà alla Parte_1 Pt_2 sig. entro il giorno 1 di ogni mese la somma di euro 250,00 (euro Parte_2 duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese universitarie e mediche non coperte dal
SSN;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui nulla viene stabilito per il loro reciproco mantenimento e gli stessi dichiarano altresì di aver provveduto alla divisione dei beni in comune e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscotrecase e per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 40, parte II, serie A, anno
1985);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 657/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Boscotrecase il 10.09.1962, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Veropalumbo giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Torre Annunziata al Corso Umberto
I n. 47/E scala A
RICORRENTI
E resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Boscotrecase in data
10.08.1985, nel corso del quale sono nati i figli (nato in data [...]) e (nata Per_1 Per_2 il 28.10.1992), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, nonché il figlio (nato in Pt_2 data 27.02.2005), maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della
1 convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Hanno, inoltre, dedotto che lavora come meccanico, mentre Parte_1 Parte_2 non è occupata.
Con decreto del 3.04.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta dal deposito di note scritte, all'esito della quale la causa è stata rinviata per acquisire chiarimenti in ordine al contenuto degli accordi, sia in considerazione della diversità riscontrata tra le condizioni indicate in ricorso e le condizioni indicate nelle note di udienza, sia in quanto il difensore, per la prima volta nelle note di udienza, domandava di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, sebbene il ricorso sia stato proposto unicamente per la separazione.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, sottoscritte dalle parti, sono stati indicati i patti della separazione reiterando i coniugi la volontà di separarsi e chiedendo di rimettere la causa sul ruolo, una volta decorsi i termini di legge, per ottenere la pronuncia di divorzio. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 26.11.2025, la causa
è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Quanto alle condizioni della separazione è opportuno evidenziare che, sebbene invitati ad espungere le pattuizioni relative all'affidamento e alla collocazione del figlio , in quanto maggiorenne Pt_2 seppur economicamente non autosufficiente, i ricorrenti hanno reiterato le suddette pattuizioni che, quindi, vanno espunte (punto 3 e punto 5 delle note di udienza del 25.11.2025). Inoltre, pur avendo le parti nelle note di udienza richiesto di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, detta domanda non può ritenersi validamente proposta in quanto, in ricorso, i coniugi hanno domandato esclusivamente la separazione.
Pertanto, va pronunciata unicamente la separazione alle condizioni concordate dalle parti e riportate in dispositivo (come precisate nelle note in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 e con le puntualizzazioni appena fatte), in quanto non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritengono opportuno;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi viene assegnata alla sig.ra ; Parte_2
3) il sig. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio , verserà alla Parte_1 Pt_2 sig. entro il giorno 1 di ogni mese la somma di euro 250,00 (euro Parte_2 duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese universitarie e mediche non coperte dal
SSN;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui nulla viene stabilito per il loro reciproco mantenimento e gli stessi dichiarano altresì di aver provveduto alla divisione dei beni in comune e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscotrecase e per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 40, parte II, serie A, anno
1985);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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