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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 12/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5708/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
VA Sangiorgio;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti dall'avv. Alberto
Amato;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_2 procura generale alle liti, dall'avv. Sebastiano Maugeri;
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Vittori CP_3
-Resistenti-
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 13.06.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021108931000, emessa dall' e CP_4 notificata il 25/05/2024, in relazione alle sottostanti seguenti cartelle di pagamento:
A. Cartella di pagamento n. 29320170024109934000 relativo a regolazioni CP_2 premio, rate premio, interessi e sanzioni, presunta notifica avvenuta in data 04/09/2017 relativo agli anni 2015 e 2016 per l'importo complessivo di € 3.456,26;
B. Cartella di pagamento n. 29320180010476319000 relativo a premio II – CP_2
III e IV rata, interessi e sanzioni, presunta notifica avvenuta in data 13/07/2018 relativo agli anni 2016, 2017 e 2018 per l'importo complessivo di € 4.723,04;
C. Cartella di pagamento n. 29320180027593975000 relativo a premio I rata, CP_2 interessi e sanzioni, presunta notifica avvenuta in data 09/01/2019 relativo agli anni
2018 per l'importo complessivo di € 469,86;
D. Cartella di pagamento n. 2932019001533979000 relativo a premio II, III e CP_2
IV rata, interessi e sanzioni, presunta notifica avvenuta in data 02/09/2019 relativo agli anni 2018 e 2019 per l'importo complessivo di € 1.337,48.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che l'iscrizione a ruolo è affetta da nullità, in ragione della mancata notifica delle cartelle esattoriali che costituiscono il presupposto del provvedimento impugnato;
che l'odierno ricorrente non ha mai avuto conoscenza dell'emissione delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito in quanto non ha mai ricevuto la notifica delle stesse, nonostante quanto risulta affermato dall'ente impositore e dal concessionario;
che è stata omessa l'indicazione del responsabile del procedimento;
che è intervenuta la prescrizione dei crediti azionati, in quanto dalla data della presunta notifica delle cartelle esattoriali alla data di notifica dell'atto impugnato è trascorso il termine prescrizionale quinquennale senza che sia stato notificato al ricorrente alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
l'intervenuta decadenza dei crediti per tardiva iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse, in accoglimento del ricorso, dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati, di eventuali intimazioni di pagamento e, pertanto, non dovute le somme iscritte a ruolo con le relative sanzioni ed interessi.
2 Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese CP_2 volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
L nel costituirsi in giudizio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la CP_4 correttezza dell'azione di riscossione e l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_3 quanto i crediti azionati erano CP_2
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 12.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto
3 questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare
(in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo
4 per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt.
617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003;
Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n.
16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la 5 giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso,
Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, la giurisdizione e competenza del giudice adito è naturalmente limitata ai crediti di natura previdenziale dovuti all' con esclusione di Pt_2 tutti gli altri (sanzioni amministrative, tributi vari), avendo, peraltro, ad oggetto la presente impugnativa esclusivamente tali contributi.
Al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, è necessario verificare la rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla resistente si evince che le CP_4 cartelle esattoriali elencate in ricorso con lett. A) n. 29320170024109934000; B) n.
29320180010476319000 ; C) n. 29320180027593975000 e D) n.
2932019001533979000 sono state notificate a mezzo pec rispettivamente in data
04.09.2017, 13.07.2018, 09.01.2019 e 02.09.2019.
Per quanto riguarda le notifiche a mezzo pec si osserva che l' ha provveduto alla CP_4 notifica delle cartelle a mezzo pec, peraltro, regolarmente ricevute dall'opponente come risulta dalla documentazione allegata in atti dal medesimo agente della riscossione.
Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il d.l. n. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che statuisce «la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione. Dunque, sia l'avviso di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle
6 esattoriali (per gli Enti diversi dall' art. 26, D.P.R. n. 602/1973) potranno essere Pt_2 notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata. Osserva, ancora, il decidente più in particolare in ordine alla assenza di relata di notifica, vizio in relazione al quale verrebbe dedotta l'inesistenza della notifica, che l'articolo 60 del d.p.r. 602/73 nel consentire la notifica a mezzo pec dell'avviso sancisce che essa è in deroga all'articolo 149 bis e pertanto in deroga alle disposizioni previste per prescrivono la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso. Si condivide poi quanto sostenuto dalla Suprema Corte che ha affermato l'equiparazione del file pdf al fa ilp7m come statuito dalla corte di cassazione a sezioni unite n 10266/018. Si osserva, ancora, in ordine alla mancata attestazione di conformità, che nel sistema di notifica a mezzo pec previsto dall'articolo 26 e 60 d.p.r. 602 /73 e dal d.p.r. numero 68/2005 non è prevista l'attestazione di conformità, inoltre come previsto dall'articolo 22 comma tre del d.p.r. 68/05 , premesso che ciò che viene notificato è sempre un documento informatico che può essere o lo stesso documento in originale o una copia di altro documento “ nativo”, cartaceo o informatico, si presume la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale in mancanza di disconoscimento espresso che deve essere specifico e riferirsi specificatamente alla conformità della copia all'originale( Cass
882/2018,13425/014). Non è poi necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di posta dell' CP_4 nel registro IPA per essere l' il notificante e non il destinatario della notifica per il CP_4 quale è necessaria l'iscrizione in appositi registri.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione delle predette cartelle di pagamento , da ritenersi effettuata ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica delle cartelle non è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza 7 un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice
8 ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica delle cartelle di pagamento ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola
9 quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Osserva, il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da
Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre inoltre tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale, alla data di notifica dell'atto in questa sede impugnato, relativamente alle cartelle di pagamento n. 29320180010476319000; n. 29320180027593975000 e n. 2932019001533979000 sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata alcuna prescrizione può dirsi maturata.
10 Per quanto riguarda invece la cartella n. 29320170024109934000, si rileva che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, anche tenendo conto dei periodi di sospensione del termine di prescrizione di cui alla normativa emergenziale, il termine di prescrizione era già decorso.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla notifica della predetta cartella - nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere indicati nell'avviso di addebito contestato.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella CP_2 di pagamento n. 29320170024109934000 e, per l'effetto, va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore per tale titolo.
In conseguenza va dichiarata l'inefficacia della intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai crediti dichiarati prescritti. CP_2
In definitiva, il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.
Quanto alle spese di lite le stesse possono essere compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento CP_2
n. 29320170024109934000, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti;
11 in conseguenza dichiara l'inefficacia della intimazione di pagamento n.
29320249021108931000 impugnata per la parte relativa ai crediti dichiarati CP_2 prescritti;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Catania, 20 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 12/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5708/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
VA Sangiorgio;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti dall'avv. Alberto
Amato;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_2 procura generale alle liti, dall'avv. Sebastiano Maugeri;
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Vittori CP_3
-Resistenti-
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 13.06.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021108931000, emessa dall' e CP_4 notificata il 25/05/2024, in relazione alle sottostanti seguenti cartelle di pagamento:
A. Cartella di pagamento n. 29320170024109934000 relativo a regolazioni CP_2 premio, rate premio, interessi e sanzioni, presunta notifica avvenuta in data 04/09/2017 relativo agli anni 2015 e 2016 per l'importo complessivo di € 3.456,26;
B. Cartella di pagamento n. 29320180010476319000 relativo a premio II – CP_2
III e IV rata, interessi e sanzioni, presunta notifica avvenuta in data 13/07/2018 relativo agli anni 2016, 2017 e 2018 per l'importo complessivo di € 4.723,04;
C. Cartella di pagamento n. 29320180027593975000 relativo a premio I rata, CP_2 interessi e sanzioni, presunta notifica avvenuta in data 09/01/2019 relativo agli anni
2018 per l'importo complessivo di € 469,86;
D. Cartella di pagamento n. 2932019001533979000 relativo a premio II, III e CP_2
IV rata, interessi e sanzioni, presunta notifica avvenuta in data 02/09/2019 relativo agli anni 2018 e 2019 per l'importo complessivo di € 1.337,48.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che l'iscrizione a ruolo è affetta da nullità, in ragione della mancata notifica delle cartelle esattoriali che costituiscono il presupposto del provvedimento impugnato;
che l'odierno ricorrente non ha mai avuto conoscenza dell'emissione delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito in quanto non ha mai ricevuto la notifica delle stesse, nonostante quanto risulta affermato dall'ente impositore e dal concessionario;
che è stata omessa l'indicazione del responsabile del procedimento;
che è intervenuta la prescrizione dei crediti azionati, in quanto dalla data della presunta notifica delle cartelle esattoriali alla data di notifica dell'atto impugnato è trascorso il termine prescrizionale quinquennale senza che sia stato notificato al ricorrente alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
l'intervenuta decadenza dei crediti per tardiva iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse, in accoglimento del ricorso, dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati, di eventuali intimazioni di pagamento e, pertanto, non dovute le somme iscritte a ruolo con le relative sanzioni ed interessi.
2 Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese CP_2 volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
L nel costituirsi in giudizio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la CP_4 correttezza dell'azione di riscossione e l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_3 quanto i crediti azionati erano CP_2
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 12.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto
3 questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare
(in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo
4 per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt.
617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003;
Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n.
16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la 5 giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso,
Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, la giurisdizione e competenza del giudice adito è naturalmente limitata ai crediti di natura previdenziale dovuti all' con esclusione di Pt_2 tutti gli altri (sanzioni amministrative, tributi vari), avendo, peraltro, ad oggetto la presente impugnativa esclusivamente tali contributi.
Al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, è necessario verificare la rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla resistente si evince che le CP_4 cartelle esattoriali elencate in ricorso con lett. A) n. 29320170024109934000; B) n.
29320180010476319000 ; C) n. 29320180027593975000 e D) n.
2932019001533979000 sono state notificate a mezzo pec rispettivamente in data
04.09.2017, 13.07.2018, 09.01.2019 e 02.09.2019.
Per quanto riguarda le notifiche a mezzo pec si osserva che l' ha provveduto alla CP_4 notifica delle cartelle a mezzo pec, peraltro, regolarmente ricevute dall'opponente come risulta dalla documentazione allegata in atti dal medesimo agente della riscossione.
Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il d.l. n. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che statuisce «la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione. Dunque, sia l'avviso di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle
6 esattoriali (per gli Enti diversi dall' art. 26, D.P.R. n. 602/1973) potranno essere Pt_2 notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata. Osserva, ancora, il decidente più in particolare in ordine alla assenza di relata di notifica, vizio in relazione al quale verrebbe dedotta l'inesistenza della notifica, che l'articolo 60 del d.p.r. 602/73 nel consentire la notifica a mezzo pec dell'avviso sancisce che essa è in deroga all'articolo 149 bis e pertanto in deroga alle disposizioni previste per prescrivono la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso. Si condivide poi quanto sostenuto dalla Suprema Corte che ha affermato l'equiparazione del file pdf al fa ilp7m come statuito dalla corte di cassazione a sezioni unite n 10266/018. Si osserva, ancora, in ordine alla mancata attestazione di conformità, che nel sistema di notifica a mezzo pec previsto dall'articolo 26 e 60 d.p.r. 602 /73 e dal d.p.r. numero 68/2005 non è prevista l'attestazione di conformità, inoltre come previsto dall'articolo 22 comma tre del d.p.r. 68/05 , premesso che ciò che viene notificato è sempre un documento informatico che può essere o lo stesso documento in originale o una copia di altro documento “ nativo”, cartaceo o informatico, si presume la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale in mancanza di disconoscimento espresso che deve essere specifico e riferirsi specificatamente alla conformità della copia all'originale( Cass
882/2018,13425/014). Non è poi necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di posta dell' CP_4 nel registro IPA per essere l' il notificante e non il destinatario della notifica per il CP_4 quale è necessaria l'iscrizione in appositi registri.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione delle predette cartelle di pagamento , da ritenersi effettuata ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica delle cartelle non è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza 7 un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice
8 ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica delle cartelle di pagamento ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola
9 quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Osserva, il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da
Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre inoltre tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale, alla data di notifica dell'atto in questa sede impugnato, relativamente alle cartelle di pagamento n. 29320180010476319000; n. 29320180027593975000 e n. 2932019001533979000 sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata alcuna prescrizione può dirsi maturata.
10 Per quanto riguarda invece la cartella n. 29320170024109934000, si rileva che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, anche tenendo conto dei periodi di sospensione del termine di prescrizione di cui alla normativa emergenziale, il termine di prescrizione era già decorso.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla notifica della predetta cartella - nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere indicati nell'avviso di addebito contestato.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella CP_2 di pagamento n. 29320170024109934000 e, per l'effetto, va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore per tale titolo.
In conseguenza va dichiarata l'inefficacia della intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai crediti dichiarati prescritti. CP_2
In definitiva, il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.
Quanto alle spese di lite le stesse possono essere compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento CP_2
n. 29320170024109934000, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti;
11 in conseguenza dichiara l'inefficacia della intimazione di pagamento n.
29320249021108931000 impugnata per la parte relativa ai crediti dichiarati CP_2 prescritti;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Catania, 20 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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