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Articolo 15 della Legge 2 aprile 1968, n. 503
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Legge 2 aprile 1968, n. 503
Articolo 15 della Legge 2 aprile 1968, n. 503
Versione
5 maggio 1968
Art. 15.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968
Vedi fonte istituzionale
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