Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2829/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2829/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 26/02/2021 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30.12.2024
TRA
TRA cod. fisc. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p-t, con sede legale in Roma V.le Europa n.190 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Rosaria DITOLVE, cod. fisc.
[...]
, ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Potenza C.F._1 sita in Potenza alla Via Grippo snc al Vico San Biagio n.62
-APPELLANTE-
[...
cod. fisc. e cod. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2 fisc. , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. CodiceFiscale_3
Antonio MACELLARO, cod.fisc. come da CodiceFiscale_4 mandato in atti, e con lui elettivamente domiciliate in Balvano al C.so
Garibaldi n.1
APPELLATE- NONCHE'
(già già Controparte_3 Controparte_4 cod. fisc. , p.iva Controparte_5 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante p-t, con sede in Torino P.IVA_3 P.zza San Carlo n.156, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ugo SORRENTINO cod. fisc. , presso il cui studio CodiceFiscale_5 sito in Salerno alla Via Diaz n.47 elettivamente domicilia
-APPELLATA-
Oggetto: Appello Conclusioni: come rassegnate alla udienza del 11.10.2024 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Atto di citazione in appello del 19.09.2019 , in persona Parte_1 del suo legale rappresentante p-t, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, le signore e nonché la CP_1 CP_2 Controparte_6
proponendo formale impugnazione della Sentenza n.15/2019 del
[...]
Giudice di Pace di Vietri di Potenza del 12.03.2019 pubblicata il 15.03.2019 pronunciata nel giudizio iscritto al n° 107/2018 del Ruolo generale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello, rigettare la domanda prodotta dalle sig.re e CP_1 [...]
nei confronti di CP_2 Parte_1
Condannare altresì gli appellati al pagamento delle spese e competenze di lite dell'intero giudizio nonché alla restituzione di quanto già versato da in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado.” A fondamento dell'appello venivano addotti i seguenti motivi:
1) Violazione della normativa attinente alla competenza territoriale
2) Omessa declaratoria di intervenuta prescrizione.
3) Condanna alle spese di lite
Con rispettive comparse del 04.02.2019 e del 31.01.2020 si costituivano in giudizio le sigg.re e nonché la CP_1 CP_2 Controparte_6 già contestando a vario titolo il gravame
[...] Controparte_6 proposto sia in termini di ammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 164 c.p.c. nonché degli artt. 348 bis cpc e 342 co.1 c.p.c. sia nel merito ritenendo infondate le eccezioni di incompetenza territoriale e di prescrizione riproposte in questa sede dall'appellata. Insistevano, pertanto, per il rigetto dell'appello. Dopo alcuni rinvii resi necessari al fine di definire altri procedimenti di più vecchia iscrizione a ruolo e per acquisire il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.10.2024 e trattenuta in decisione con termini ex art. 190cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche. In sede di comparse conclusionali gli appellati eccepivano l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 113 co.2 cpc e 339 co.3 cpc.
Ciò premesso ritiene questo Giudice di dovere preliminarmente disattendere le eccezioni di parte appellata di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis cpc e 342 cpc. Invero, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 348bis cpc, considerato che il presente procedimento è oramai giunto alla sua fase conclusiva la stessa deve dirsi superata. Invero: “ La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2
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del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva, e il conseguente vizio dell'ordinanza può essere fatto valere con ricorso per cassazione, trattandosi di violazione della legge processuale”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016) e ancora: “…occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis c. 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza” (Corte appello Potenza, 21/06/2022, (ud. 17/06/2022, dep. 21/06/2022), n.382). Quanto alla eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc si osserva che, l'atto di appello consente di individuare chiaramente quelle che sono le doglianze della pronuncia impugnata senza necessità di dover necessariamente ricorrere a formule sacramentali ovvero di ricalcare la decisione impugnata con diverso contenuto.
“Ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cpc, è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante, il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. Civ. n.40560/2021). Detto ciò, l'appello deve essere dichiarato in parte inammissibile per violazione dell'art. 113 2° co. c.p.c., tenuto conto della norma ratione temporis applicabile, e 339 co.3 c.p.c. e in parte infondato derivando così la conferma della sentenza impugnata. Orbene, quanto alla inammissibilità dell'appello è opportuno osservare che la questione di che trattasi è stata decisa dal Giudice di Pace secondo equità essendo la causa di valore inferiore a € 1.100,00.
Trattasi nel caso di specie dell'ipotesi di un giudizio di equità c.d.
“necessaria” ovvero quella in cui il Giudice per esplicita previsione normativa decide la controversia secondo equità. Pertanto, in virtù della normativa applicabile all'epoca dei fatti “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.” (art. 113 2° co cpc), l'appello non poteva proporsi se non per le ragioni di cui all'art. 339 3° co cpc. Va osservato che la domanda in questione attiene la negoziazione di due assegni di importo pari a € 388,68 cad. per un totale di 777,36, pertanto soggiace al principio di limitata appellabilità di cui alla novella dell'art. 339, co. III, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. 40/2006), previsto, ex art. 113, co. 2,
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c.p.c., per “tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00”. Peraltro, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità occorre guardare non al contenuto della decisione bensì al valore della causa da determinarsi secondo i principi dell'art. 10 e ss cpc ( Cass. 4890/2007; Cass n. 9432/2012; Cass. 3290/2018).
Orbene, nel caso di specie, tutte le doglianze proposte, ad eccezione di quella relativa alla incompetenza territoriale, non possono essere esaminate trattandosi di censure inammissibili ex art. 113 co. 2 cpc e 339 co. 3 cpc.
Né osta a tale conclusione la circostanza per cui detta eccezione non sia stata eccepita dagli appellati nelle rispettive comparse di costituzione e risposta bensì solo in sede di comparsa conclusionale. Invero: “ E' pacifico che l'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, sia rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Tanto in ossequio al principio consolidato, secondo cui la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione
(Cassazione civile sez. II, 19/10/2018, n. 26525; Cass. Civ., n. 16863 del
2017; Cass. Civ., n. 21523 del 2016; Cass. Civ., n. 15019 del 2016) (Sentenza
Cassazione Civile n. 21589 del 22/08/2019). Per tali ragioni l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Quanto invece alla doglianza relativa alla incompetenza territoriale del giudice di prime cure, essa per quanto ammissibile è infondata. E' ammissibile in virtù in quanto trattasi di censura rientrante nella
“violazione delle norme sul procedimento” di cui all'art. 339 co.3 cpc comprendendo detta espressione, per consolidata giurisprudenza sul punto ( si veda da ultimo ordinanza Cassazione n. 16473 del 13 giugno 2024) anche “ i motivi attinenti alla giurisdizione, la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza” (vedasi anche Cass. civ. 16.11.2021 n. 34524; Cass, civ. 13.03.2013 n.6410; nonché Tribunale di
Potenza Sent. 725/2023). E' invece infondata, in quanto è onere della parte che eccepisce l'incompetenza per territorio ex art. 38 c.p.c. dedurre e dimostrare l'incompetenza del giudice adito sotto tutti i profili ipotizzabili, considerato che, la “mancata tempestiva contestazione” anche solo “di uno dei suddetti criteri di collegamento” rende irrilevante “l'eccezione di incompetenza sollevata in ordine agli altri criteri concorrenti e fissa in maniera non più discutibile la competenza, in base al criterio non contestato, dinanzi al giudice adito ( Tribunale di Monza 04.12.2007, Tribunale di Milano 24.04.2013,
Cass. civ. 03.07.2018 n. 17311). Nel caso di specie si discute di “obbligazione per l'istituto negoziatore di pagare l'assegno solo al prenditore o beneficiario” che deriva direttamente
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dalla disposizione di legge contenuta nell'art. 43 l.a., a sua volta richiamata dall'art.86 stesso decreto” e che “non si configura come obbligazione ex delicto, ma, per l'appunto, come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all'art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico ( ex multis Cass. civ. 06.10.2005 n. 15912)-, con conseguente applicazione della generale disciplina ex art. 1218 c.c., avendo natura non aquiliana ma “contrattuale” (da ultimo Cass.civ. SS.UU. 26.06.2007 n. 14712) e trovando “pertanto “applicazione accanto a quello del foro generale, i criteri di collegamento concorrenti previsti dall'art. 20 c.p.c.” (Tribunale di Sondrio sente. 23.03.2021 n.83). La parte appellante, per quanto rileva in questa sede, ha omesso di contestare tutti i criteri di collegamento sul presupposto, evidentemente non condivisibile per quanto suddetto, del carattere ex delicto della responsabilità dell'istituto di credito e non anche del forum destinatae solutionis qui coincidente, vertendosi in obbligazione pecuniaria liquida, ed ex art. 1182 c.c. con il domicilio della parte creditrice sito in Balvano e rientrante dunque nella circoscrizione del Giudice di Pace di Vietri di Potenza. Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata poiché sollevata solo relativamente ad alcuni criteri concorrenti e la competenza così come determinata deve intendersi come definitiva in maniera non più discutibile, in base al criterio non contestato e dinnanzi al giudice adito per quanto già detto.
L'appello per quanto detto deve essere rigettato in ordine alla incompetenza territoriale e dichiarato inammissibile per ogni altro motivo di appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri come aggiornati dal D.M. n.147 del 13.08.2022 pubblicato in G.U. n.236 del
08.10.2022 in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della causa ricompreso nello scaglione fino a €.1.100,00 applicando i valori medi e nulla per l'istruttoria, che non è stata svolta, come segue: € 600,60 in favore delle signore e , importo aumentato del 30% per presenza CP_1 CP_2 di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 D.M. 55/2014) oltre accessori di legge ed € 462,00 oltre accessori di legge in favore di già già Controparte_7 Controparte_4 Controparte_5
.
[...] Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del legale rappresentante p-t, nei confronti delle Parte_1 signore e nonchè (già CP_1 CP_2 Controparte_8 CP_4
già così provvede:
[...] Controparte_9
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1 ) RIGETTA il motivo di appello in ordine alla competenza territoriale, DICHIARA inammissibile l'appello in ordine agli altri motivi di gravame e per l'effetto conferma la Sentenza impugnata n.15/2019 del Giudice di Pace di Vietri di Potenza del 12.03.2019 pubblicata il 15.03.2019 pronunciata nel giudizio iscritto al n° 107/2018 del Ruolo generale
2 ) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate signore e , che si liquidano in € 600,60 per CP_1 CP_2 compensi, oltre cpa, iva e rimborso spese generali, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Macellario dichiaratosi antistatario.
3 ) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato (già , già Controparte_7 Controparte_4 [...]
) in persona del legale rappresentante p-t, che si liquidano Controparte_5 in € 462,00 compensi, oltre cpa, iva e rimborso spese generali, se dovute, come per legge. 4 ) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Potenza il 28 Gennaio 2025
Il Giudice
( Dott.ssa Giulia Volpe)
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