Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2516/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. dott.ssa RI Elena De Tura giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2516 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 12.03.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Dante Alighieri n. 6, presso lo studio dell'avv. Spada Rossella (c.f. ), dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), non Controparte_1 C.F._3
costituito
- RESISTENTE CONTUMACE
E
Co
IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 12.03.2025 il procuratore della sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni, come da “note di trattazione scritta”: in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 03.05.2022 ha Parte_1
convenuto in giudizio della deducendo: di aver contratto Controparte_1
matrimonio civile con il resistente in Vico del Gargano in data 31.08.1995
(atto n. 4, parte I, anno 1995); che dall'unione coniugale sono nati due figli
RI (nt. il 6.08.1996), maggiorenne ed indipendente economicamente, e
(nt. il 30.09.2005), minore;
che con sentenza parziale n. 71 del 13/01- Per_1
23/02/2010, passata in giudicato, il Tribunale di Lucera ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: di pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocazione prevalente presso la propria abitazione;
di Per_1 porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, da trasformarsi in assegno divorzile, e del figlio minore nella Per_1
misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% dalle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio.
La ricorrente ha dedotto che: la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Lucera con addebito a carico del resistente per le
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condotte violente poste in essere dallo stesso nonché per il suo totale disinteresse verso la famiglia;
che nelle more ha costituito un nuovo nucleo familiare con del e dalla loro unione in data 24.06.2012 è Parte_2
nato il figlio del;
che è proprietaria di un piccolo vano a piano Per_2
terra sito in Vico del Gargano alla Via Fania n. 12, adibito a casa coniugale nonché di una autovettura modello KIA;
che è disoccupata e priva di alcuna fonte di reddito, giusta certificazione rilasciata dal Centro per Impiego di Vico del Gargano in data 10.12.2024, difatti negli ultimi anni non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi.
non si è costituito sebbene ritualmente citato in Controparte_1
giudizio.
Con decreto del 26.05.2022 il Presidente ha fissato l'udienza del 29.06.2022 per la comparizione dei coniugi, all'esito della quale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti all'udienza del 25.01.2023, assegnando alle stesse i relativi termini per la costituzione.
La ricorrente ha depositato la memoria integrativa con la quale ha aderito alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza presidenziale mentre il resistente non si è costituito;
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 22.04.2024 il Giudice istruttore ha rilevato la superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.03.2025, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha precisato le conclusioni;
il Giudice relatore, dunque, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, concedendo i termini del 190
c.p.c.
Preliminarmente sulla contumacia del resistente.
La regolarità della notifica di della era già stata oggetto di Controparte_1 valutazione da parte del Giudice all'udienza del 13.09.2023, che ne ha dichiarato la contumacia.
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In tale sede va ribadita la sua contumacia stante la regolarità della notifica.
Sempre in via preliminare si dà atto che il figlio minore della coppia, Per_1
nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne e, pertanto, nulla si disporrà in ordine al suo affidamento, collocazione e diritto di visita.
2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza della sentenza parziale del Tribunale di Lucera n. 71 del
13/01-23/02/2010, passata in giudicato;
dalla data della separazione e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia del resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
3. Sul mantenimento del figlio Per_1
L'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente avente ad oggetto il mantenimento del figlio maggiorenne, ex art 337 ter c.c., va accolta per le ragioni che seguono.
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Parte ricorrente ha chiesto originariamente il mantenimento per il figlio minore e successivamente ha dedotto come il figlio, appena diciannovenne, non abbia raggiunto la propria indipendenza economica.
Con l'ordinanza presidenziale il Presidente ha disposto provvisoriamente l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio con complessivi euro 400,00 mensili, oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie.
La ricorrente, con la memoria integrativa e con la comparsa conclusionale ha chiesto la conferma di detta statuizione.
Va precisato, prima di definire il quantum del mantenimento che a norma dell'art. 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Nel caso di specie di anni 19 non ha ancora raggiunto la propria Per_1
autosufficienza economica;
per questo e, considerata anche la sua età, si ritiene che siano i genitori a doversi occupare ancora del suo mantenimento, essendo il predetto ancora impegnato nel suo percorso di studio.
Ciò posto, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto a quanto dedotto e documentato dalla ricorrente e valutato con l'ordinanza presidenziale, appare equo confermare l'obbligo posto a carico di della
[...]
di contribuire al mantenimento del figlio - illo tempore CP_1 Per_1
anche già previsto in sede di separazione in favore del figlio minore, ora maggiorenne economicamente non autosufficiente e le cui esigenze risultano altresì verosimilmente accresciute -, versando a Parte_1 entro il 27 di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei predetti figli.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.lgs. n.230 del
2021, qualora ve ne fosse fatta richiesta, tale assegno deve essere interamente
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corrisposto alla presso cui il figlio maggiorenne Parte_1
convive stabilmente.
4. Sull'assegno divorzile.
In merito, alla richiesta di parte ricorrente di riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile la stessa non può trovare accoglimento.
Al riguardo, deve premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 del 09/05/2002).
Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n.
11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto
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dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del
“quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato
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nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale giudizio dovrà essere espresso
“alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”. I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare. Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
Ciò premesso, passando al caso di specie, la ricorrente deduce di non lavorare e di non disporre di alcun reddito, motivo per il quale non ha presentato
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alcuna dichiarazione dei redditi;
in riferimento al resistente non sono stati documentati redditi.
All'udienza presidenziale non veniva riconosciuta alcuna somma in favore della ricorrente stante la pacifica convivenza con un altro uomo dalla cui
Per_ relazione era diventata anche mamma del piccolo .
Nel corso del giudizio, la ricorrente dopo aver aderito con la memoria integrativa alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza presidenziale, in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito genericamente nelle domande ab origine formulate, per poi concludere nuovamente in comparsa conclusionale nell'accoglimento delle condizioni disposte dal Presidente.
Orbene, il Collegio ritiene che in considerazione dell'onere di allegazione e prova che grava sull'istante e, nella specie, dell'età che la ricorrente aveva al tempo della separazione (33 anni) e dell'attuale età (48 anni) della stessa, nonché della stabile convivenza con il nuovo compagno dal quale ha avuto un altro figlio, quest'ultima non abbia diritto al riconoscimento del preteso assegno divorzile. Infatti, fermo restando che non vi sono i presupposti di tipo assistenziale per il riconoscimento di un tale contributo in favore della ricorrente, la quale ha semplicemente dedotto di non avere un proprio reddito e di non lavorare, non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento di un assegno di natura compensativa-perequativa, non essendo stati documentati i redditi del resistente e non avendo dedotto in alcun modo la quali sarebbero state le occasioni lavorative perse a causa della Parte_1
scelta familiare di dedicarsi unicamente alla casa ed al marito né indicato in che modo il marito grazie alla predetta organizzazione familiare abbia raggiunto invece un obiettivo lavorativo.
Ed ancora la giurisprudenza nell'ipotesi in cui venga instaurata un stabile convivenza da uno dei coniugi è unanime nel ritenere che “Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il
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diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile, in funzione esclusivamente compensativa purché fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative di crescita professionale in costanza di matrimonio nonché dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale del coniuge” (cfr.
Cass. 5 maggio 2022 n. 14256).
Per tali ragioni, andrà rigettata la domanda avanzata dalla ricorrente di riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile, per carenza dei relativi presupposti di legge.
4. Le spese processuali.
Le spese processuali devono restare a carico della ricorrente posta la necessarietà della pronuncia sullo status, il rigetto della domanda di assegno divorzile ed attesa l'assenza di contrasto determinata dalla mancata costituzione del resistente e non risultando prova in atti che il resistente sia stato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, contattato al fine di addivenire ad un divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vico del Gargano in data 31.08.1995 tra nata a Parte_3
AN VA OT (FG) il 20.06.1977 e CP_3
, nato a [...] il [...];
[...]
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. pone a carico di della l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non Per_1
indipendenti, mediante il versamento a Parte_1
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entro il giorno 27 di ciascun mese, della somma complessiva di €
400,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
4. dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico, laddove effettivamente spettante, sia riconosciuto interamente a favore della ricorrente, con la quale il figlio maggiorenne convive stabilmente;
5. rigetta la domanda formulata dalla ricorrente in ordine al preteso riconoscimento di un assegno divorzile;
6. nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 13 maggio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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