Articolo 67 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 66Articolo 68
Versione
14 maggio 1967
Art. 67.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1967, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 41, secondo comma, del regio decreti 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967