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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 7948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7948 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 30503/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo ITno
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 30503.22 R.G.,
e vertente
tra
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
n. 10 CAP 80078, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto dall'Avvocato Pierfrancesco Lagani (C.F. C.F._2
del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia 207, 64, giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
( – già (doc. 1), Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio Per_1
di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678 – doc. 2)
[...] Controparte_2
( , già a seguito di mero cambio di de-
[...] P.IVA_2 CP_3 nominazione sociale (doc. 3), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'avv.
RC SI ( ), in virtù di procura generale alle liti rila- CodiceFiscale_3
1
sciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958) Persona_2
(all. A), con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino
5A;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta.
Per l'opponente.
In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...] per non aver mai acquistato il credito per cui è causa e/o dichia- Controparte_1
rare la carenza passiva del Sig. per i motivi esposti Parte_1 con l'atto di opposizione;
2. Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per i motivi esposti in merito alla mancata prova del credito da parte del ricorrente;
3. In via gradata ma comunque preliminare, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa;
4. In via gradata accertare e dichiarare la nullità del tasso di interesse contenu- to nel contratto per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, ed ancora accertare la nullità del calcolo degli interessi effettuato dalla anche alla CP_4
luce della erronea indicazione del TAEG/ISC;
5. Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi indicati in contratto e co- munque richiesti, facendo rielaborare il contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1815
II comma escludendo qualsivoglia interesse, ed in via gradata ai sensi dell'art. 1284 c.c., e/o dell'art. 117 d.lgs 385/1993 e/o dell'art. 125 bis del D.lgs
385/1993;
6. Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 7999/2022 del Tribunale di
Napoli perché ingiusto ed illegittimo;
7. Condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e competen- ze di causa oltre rimborso spese generali al 15,00% CPA ed Iva nelle aliquote di legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato e procuratore per averne fatto anticipo. In caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari for- mulate, ammettere la CTU contabile richiesta.
2
Per parte opposta.
In ottemperanza al provvedimento del Giudice, si depositano le seguenti note scritte: il procuratore di , si riporta ai propri scritti Controparte_1 difensivi ed alle conclusioni ivi contenute insistendo per il rigetto delle avverse pretese. Chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione, con concessio- ne alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In caso di mancata “comparizione” dell'opponente, per mancato deposito di CP_ note di trattazione scritta, dichiara di non aver interesse alla comparizione in udienza, e chiede, pertanto, l'emissione di provvedimento di rinvio ex art. 309 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 7999/2022 del 9.11.2022 emesso dal tribunale di Napoli all'esito del procedimento monitorio r.g. 23578/2022, e noti- ficato in data 21.11.22, con cui è stato ingiunto ha ingiunto a parte opponente di CP_ pagare a € 59.265,96, oltre a interessi e spese.
Nell'opporsi all'ingiunzione, l'opponente ha eccepito: CP_ la carenza di legittimazione attiva di;
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del D.I.;
l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sul contratto;
la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza dello stesso;
la nullità del piano di ammortamento alla francese;
l'eccessività ed usura degli interessi di mora.
Costituitasi parte opposta, contestava in fatto e diritto le avverse pretese.
Acquisita la documentazione, la causa veniva assegnata in decisione con ordi- nanza del 30.06.25.
In limine, quanto alla contestazione dell'autenticità della sottoscrizione del con- tratto di finanziamento, si osserva che tale eccezione appare contraria a buona fe- de e quindi abusiva atteso che , in atti vi sono tra l'altro, i documenti reddituali del finanziato, e d'identità del finanziato in possesso della mutuante, sono state
3
pagate alcune rate del finanziamento, vi è la sottoscrizione di un piano di rientro da parte dell'opponente (la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta).
Tali circostanze sono incompatibili con il disconoscimento ed in contrasto in modo univoco con la non autenticità della sottoscrizione disconosciuta.
Del pari infondata è la contestazione dell'opponente sulla conformità all'originale della documentazione, del tutto generica.
Sulla prova del credito.
In atti risulta la fonte del credito azionato, il contratto, e l'opposta ha adempiuto l'onere processuale allegando l'altrui inadempimento dovendo quest'ultimo dare la prova contraria di aver adempiuto. (si richiama Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Tra l'latro, si aggiunge che, in tema di finanziamento, è sufficiente allegare il numero di rate non pagate, senza alcun onere di deposito dell'estratto conto rife- rito invece al contratto di conto corrente.
Sulla legittimazione dell'opposta.
In data 26.5.16, l'opponente sottoscriveva un piano di rientro da cui emerge che il credito originariamente sorto con la PS, veniva da essa ceduto alla CP_5
. Pt_2
La prima cessione quindi, in mancanza di uno specifico onere di forma ai fini della prova, risulta quindi provata. CP La seconda cessione, tra ed risulta dal contratto di cessione CP_6
CP_ dei crediti stipulato tra e , pubblicato in gazzetta ufficiale. CP_6
In particolare questa pubblicazione indica i requisiti dei crediti ceduti, requisiti che collimano con le caratteristiche del credito di cui è causa, in particolare è sta- to provato che il credito sia in euro, sia esigibile attesa la decadenza dal beneficio del termine, sia stato oggetto di previa cessione da PS (originariamente il con- tratto di finanziamento è stato stipulato con la società Consum.it che è stata in- corporata in data 16.7.14, in PS come risulta dal documento n. 10 allegato alla comparsa di risposta dell'opposta ) e sia stato inserito in una apposita lista deno- minata “Adige” (cfr doc. 9 allegato alla comparsa).
4
Le doglianze in ordine al tasso applicato ed al TAEG.
Sostiene parte opponente che “nel documento contrattuale, non si comprende con esattezza, oltre al premio assicurativo di € 4.444,00 e le spese di istruttoria per € 550,00, quali costi siano stati inseriti e quali no ai fini della determinazione del TAEG.
Il metodo di calcolo del TAEG, a verifiche effettuate è errato per due ordini di ragioni. Il primo, è che non sono state correttamente computate le spese del finanziamento. Il secondo, è che emerge dallo stesso contratto che il metodo contrasta con il metodo di calcolo previsto dalla Deliberazione del CICR n.
502432 del 6.5.2000, non risultando peraltro nemmeno indicato il divisore appli- cato.
Le doglianze sono generiche ed inoltre del tutto sfornita di prova.
Inoltre, quanto alle doglianze in ordine alla presunta applicazione di anatoci- smo e mancata indicazione del regime di capitalizzazione, il tribunale intende ri- chiamare l'arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
15130/2024, secondo cui è sufficiente che sia indicato – come nel caso di specie
– l'ammontare complessivo degli interessi corrispettivi da corrispondere a fronte del finanziamento, ai fini della determinatezza del tasso, senza alcun obbligo di indicare il regime della capitalizzazione. La sentenza ha anche chiarito che non vi
è alcun anatocismo nel regime del mutuo con ammortamento alla francese come nel contratto di cui è causa. Anatocismo, la cui contestazione è in ogni caso gene- rica e priva di alcun riscontro.
L'usurarietà degli interessi di mora. Abusività.
L'opponente ravvisa usura sul presupposto che la somma della penale per riso- luzione anticipata e il tasso di mora, considerati nel complesso, supererebbero il tasso soglia.
Vi è un errore concettuale in tale ricostruzione, atteso che la sommatoria è re- lativa a voci tra loro eterogenee (Cass. Sez. Un. 19597/2020).
5
Le due clausole, infatti, non si possono sommare in quanto ontologicamente diverse.
Ciò chiarito, tuttavia, la contestazione dell'eccessiva portata degli interessi moratori e della penale, consente al giudicante di esaminare l'eccessività ed ille- gittimità, anche sotto il profilo dell'abusività delle clausole.
Si esamineranno quindi le clausole alla luce dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons.che prevede l'abusività delle clausole che, per il caso di inadempimento e/o ritardo, causano un “significativo squilibrio” nella posizione del debitore- consumatore.
Non vi è dubbio che l'opponente rivesta la qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti- lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato- re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron- tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora aves- se trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevol- mente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Mohamed
6
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa Per_3
l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tas- si d'interessi moratori medi pari al 2,1 (tale è la maggiorazione del tasso morato- rio rispetto il corrispettivo) praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodi- camente condotte dalla CA d'IT, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute dm che regola i tasi per i contratti stipulati nel novem- bre del 2011 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valu- tare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o ac- cettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravo- se che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ri- tiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua in- clusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della CA d'IT (Cass. n.
26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accerta- mento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Colle- gio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fat- to che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
7
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, Froukje Faber;
CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, contro. CP_7
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter- no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re- lative al tasso soglia operate dalla CA d'IT e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
In particolare, il contratto di prestito personale prevede il 15,96% come tasso moratorio, oltre alla penale dell'8%. Se si considera che il Tan è del 9,45, appare evidente quanto sia stato eccessivamente aumentato il tasso moratorio, in sé, ed a maggior ragione se si considera anche la penale prevista per l'inadempimento
(ipotesi da considerare assieme atteso che la norma in esame prevede di esamina- re le conseguenze per il consumatore per il ritardato e/o mancato adempimento).
L'originario debito per capitale, composto da n. 120 rate per euro 780,77, pari ad euro 93692,40, risulta alla data del 31.3.14, ovvero alla data di decadenza dal beneficio del termine, per capitale per euro 51342,60 (doc. n. 4 della comparsa).
Dall'ulteriore estratto conto (doc. 8 del monitorio), risulta che, in un momento successivo alla proposta transattiva intercorsa tra le parti del 26.5.16, (che aveva ridotto originariamente ad euro 35000,00 il credito della finanziaria come da doc.
6 della comparsa) sono stati versati i seguenti importi dal debitore:
30/06/16 30/06/16 euro 4.961,18 - 30/06/16 euro 38,82- 31/07/16 euro
1.000,00- 31/08/16 euro 1.000,00- 30/09/16 euro 1.000,00- 31/10/16 euro
1.000,00- 30/11/16 euro 1.000,00- 28/02/17 euro 1.000,00-30/04/17 euro
1.000,00.
La proposta transattiva, prevedeva che se non fossero stati pagati integralmen- te i 35000,00 euro entro il 15.12.18, sarebbe stata risolta. Evidentemente
l'odierna opposta proprio perché non sono stati corrisposte tutte le somme di cui
8
alla transazione, aziona nuovamente il credito iniziale composto del capitale e degli interessi moratori.
Tuttavia per quanto si dirà, all'opposta spetterà solo la somma per il capitale, senza interessi. Quindi alla cifra di 51342,60 (capitale residuo alla data della de- cadenza dal beneficio del termine) euro devono essere sottratti alcuni pagamenti sopravvenuti come sopra indicati il cui totale è 12000,00, per l'importo residuo di euro 39342,60. Accertata l'abusività delle clausole sopra indicate, infatti, stan- te la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere eliminata ogni pretesa aggiuntiva rispetto il capitale, e su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data del deposito del ricorso
(13.10.22) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante
CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, CA B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessa- rio, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20,
EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, essendosi accertata l'abusività e conseguente nullità delle clausole determinative degli interessi mo- ratori e penale, del contratto per cui è causa. Il decreto ingiuntivo deve essere re- vocato e l'opponente condannato al pagamento del diverso importo emerso in corso di causa.
9
Nella regolamentazione delle spese di lite, le stesse saranno poste a carico dell'opponente con compensazione del 20% attesa la riduzione del quantum della pretesa azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole determinative degli interessi moratori e clausola penale del contratto di cui è causa;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 39.342,60 sul quale decorrono interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso per de- creto ingiuntivo e sino al soddisfo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta per euro 6093,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali.
Napoli, 13.09.25
Il Giudice
DI ZI
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo ITno
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 30503.22 R.G.,
e vertente
tra
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
n. 10 CAP 80078, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto dall'Avvocato Pierfrancesco Lagani (C.F. C.F._2
del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia 207, 64, giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
( – già (doc. 1), Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio Per_1
di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678 – doc. 2)
[...] Controparte_2
( , già a seguito di mero cambio di de-
[...] P.IVA_2 CP_3 nominazione sociale (doc. 3), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'avv.
RC SI ( ), in virtù di procura generale alle liti rila- CodiceFiscale_3
1
sciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958) Persona_2
(all. A), con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino
5A;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta.
Per l'opponente.
In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...] per non aver mai acquistato il credito per cui è causa e/o dichia- Controparte_1
rare la carenza passiva del Sig. per i motivi esposti Parte_1 con l'atto di opposizione;
2. Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per i motivi esposti in merito alla mancata prova del credito da parte del ricorrente;
3. In via gradata ma comunque preliminare, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa;
4. In via gradata accertare e dichiarare la nullità del tasso di interesse contenu- to nel contratto per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, ed ancora accertare la nullità del calcolo degli interessi effettuato dalla anche alla CP_4
luce della erronea indicazione del TAEG/ISC;
5. Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi indicati in contratto e co- munque richiesti, facendo rielaborare il contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1815
II comma escludendo qualsivoglia interesse, ed in via gradata ai sensi dell'art. 1284 c.c., e/o dell'art. 117 d.lgs 385/1993 e/o dell'art. 125 bis del D.lgs
385/1993;
6. Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 7999/2022 del Tribunale di
Napoli perché ingiusto ed illegittimo;
7. Condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e competen- ze di causa oltre rimborso spese generali al 15,00% CPA ed Iva nelle aliquote di legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato e procuratore per averne fatto anticipo. In caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari for- mulate, ammettere la CTU contabile richiesta.
2
Per parte opposta.
In ottemperanza al provvedimento del Giudice, si depositano le seguenti note scritte: il procuratore di , si riporta ai propri scritti Controparte_1 difensivi ed alle conclusioni ivi contenute insistendo per il rigetto delle avverse pretese. Chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione, con concessio- ne alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In caso di mancata “comparizione” dell'opponente, per mancato deposito di CP_ note di trattazione scritta, dichiara di non aver interesse alla comparizione in udienza, e chiede, pertanto, l'emissione di provvedimento di rinvio ex art. 309 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 7999/2022 del 9.11.2022 emesso dal tribunale di Napoli all'esito del procedimento monitorio r.g. 23578/2022, e noti- ficato in data 21.11.22, con cui è stato ingiunto ha ingiunto a parte opponente di CP_ pagare a € 59.265,96, oltre a interessi e spese.
Nell'opporsi all'ingiunzione, l'opponente ha eccepito: CP_ la carenza di legittimazione attiva di;
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del D.I.;
l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sul contratto;
la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza dello stesso;
la nullità del piano di ammortamento alla francese;
l'eccessività ed usura degli interessi di mora.
Costituitasi parte opposta, contestava in fatto e diritto le avverse pretese.
Acquisita la documentazione, la causa veniva assegnata in decisione con ordi- nanza del 30.06.25.
In limine, quanto alla contestazione dell'autenticità della sottoscrizione del con- tratto di finanziamento, si osserva che tale eccezione appare contraria a buona fe- de e quindi abusiva atteso che , in atti vi sono tra l'altro, i documenti reddituali del finanziato, e d'identità del finanziato in possesso della mutuante, sono state
3
pagate alcune rate del finanziamento, vi è la sottoscrizione di un piano di rientro da parte dell'opponente (la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta).
Tali circostanze sono incompatibili con il disconoscimento ed in contrasto in modo univoco con la non autenticità della sottoscrizione disconosciuta.
Del pari infondata è la contestazione dell'opponente sulla conformità all'originale della documentazione, del tutto generica.
Sulla prova del credito.
In atti risulta la fonte del credito azionato, il contratto, e l'opposta ha adempiuto l'onere processuale allegando l'altrui inadempimento dovendo quest'ultimo dare la prova contraria di aver adempiuto. (si richiama Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Tra l'latro, si aggiunge che, in tema di finanziamento, è sufficiente allegare il numero di rate non pagate, senza alcun onere di deposito dell'estratto conto rife- rito invece al contratto di conto corrente.
Sulla legittimazione dell'opposta.
In data 26.5.16, l'opponente sottoscriveva un piano di rientro da cui emerge che il credito originariamente sorto con la PS, veniva da essa ceduto alla CP_5
. Pt_2
La prima cessione quindi, in mancanza di uno specifico onere di forma ai fini della prova, risulta quindi provata. CP La seconda cessione, tra ed risulta dal contratto di cessione CP_6
CP_ dei crediti stipulato tra e , pubblicato in gazzetta ufficiale. CP_6
In particolare questa pubblicazione indica i requisiti dei crediti ceduti, requisiti che collimano con le caratteristiche del credito di cui è causa, in particolare è sta- to provato che il credito sia in euro, sia esigibile attesa la decadenza dal beneficio del termine, sia stato oggetto di previa cessione da PS (originariamente il con- tratto di finanziamento è stato stipulato con la società Consum.it che è stata in- corporata in data 16.7.14, in PS come risulta dal documento n. 10 allegato alla comparsa di risposta dell'opposta ) e sia stato inserito in una apposita lista deno- minata “Adige” (cfr doc. 9 allegato alla comparsa).
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Le doglianze in ordine al tasso applicato ed al TAEG.
Sostiene parte opponente che “nel documento contrattuale, non si comprende con esattezza, oltre al premio assicurativo di € 4.444,00 e le spese di istruttoria per € 550,00, quali costi siano stati inseriti e quali no ai fini della determinazione del TAEG.
Il metodo di calcolo del TAEG, a verifiche effettuate è errato per due ordini di ragioni. Il primo, è che non sono state correttamente computate le spese del finanziamento. Il secondo, è che emerge dallo stesso contratto che il metodo contrasta con il metodo di calcolo previsto dalla Deliberazione del CICR n.
502432 del 6.5.2000, non risultando peraltro nemmeno indicato il divisore appli- cato.
Le doglianze sono generiche ed inoltre del tutto sfornita di prova.
Inoltre, quanto alle doglianze in ordine alla presunta applicazione di anatoci- smo e mancata indicazione del regime di capitalizzazione, il tribunale intende ri- chiamare l'arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
15130/2024, secondo cui è sufficiente che sia indicato – come nel caso di specie
– l'ammontare complessivo degli interessi corrispettivi da corrispondere a fronte del finanziamento, ai fini della determinatezza del tasso, senza alcun obbligo di indicare il regime della capitalizzazione. La sentenza ha anche chiarito che non vi
è alcun anatocismo nel regime del mutuo con ammortamento alla francese come nel contratto di cui è causa. Anatocismo, la cui contestazione è in ogni caso gene- rica e priva di alcun riscontro.
L'usurarietà degli interessi di mora. Abusività.
L'opponente ravvisa usura sul presupposto che la somma della penale per riso- luzione anticipata e il tasso di mora, considerati nel complesso, supererebbero il tasso soglia.
Vi è un errore concettuale in tale ricostruzione, atteso che la sommatoria è re- lativa a voci tra loro eterogenee (Cass. Sez. Un. 19597/2020).
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Le due clausole, infatti, non si possono sommare in quanto ontologicamente diverse.
Ciò chiarito, tuttavia, la contestazione dell'eccessiva portata degli interessi moratori e della penale, consente al giudicante di esaminare l'eccessività ed ille- gittimità, anche sotto il profilo dell'abusività delle clausole.
Si esamineranno quindi le clausole alla luce dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons.che prevede l'abusività delle clausole che, per il caso di inadempimento e/o ritardo, causano un “significativo squilibrio” nella posizione del debitore- consumatore.
Non vi è dubbio che l'opponente rivesta la qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti- lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato- re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron- tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora aves- se trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevol- mente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Mohamed
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. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa Per_3
l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tas- si d'interessi moratori medi pari al 2,1 (tale è la maggiorazione del tasso morato- rio rispetto il corrispettivo) praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodi- camente condotte dalla CA d'IT, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute dm che regola i tasi per i contratti stipulati nel novem- bre del 2011 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valu- tare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o ac- cettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravo- se che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ri- tiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua in- clusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della CA d'IT (Cass. n.
26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accerta- mento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Colle- gio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fat- to che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
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CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, Froukje Faber;
CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, contro. CP_7
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter- no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re- lative al tasso soglia operate dalla CA d'IT e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
In particolare, il contratto di prestito personale prevede il 15,96% come tasso moratorio, oltre alla penale dell'8%. Se si considera che il Tan è del 9,45, appare evidente quanto sia stato eccessivamente aumentato il tasso moratorio, in sé, ed a maggior ragione se si considera anche la penale prevista per l'inadempimento
(ipotesi da considerare assieme atteso che la norma in esame prevede di esamina- re le conseguenze per il consumatore per il ritardato e/o mancato adempimento).
L'originario debito per capitale, composto da n. 120 rate per euro 780,77, pari ad euro 93692,40, risulta alla data del 31.3.14, ovvero alla data di decadenza dal beneficio del termine, per capitale per euro 51342,60 (doc. n. 4 della comparsa).
Dall'ulteriore estratto conto (doc. 8 del monitorio), risulta che, in un momento successivo alla proposta transattiva intercorsa tra le parti del 26.5.16, (che aveva ridotto originariamente ad euro 35000,00 il credito della finanziaria come da doc.
6 della comparsa) sono stati versati i seguenti importi dal debitore:
30/06/16 30/06/16 euro 4.961,18 - 30/06/16 euro 38,82- 31/07/16 euro
1.000,00- 31/08/16 euro 1.000,00- 30/09/16 euro 1.000,00- 31/10/16 euro
1.000,00- 30/11/16 euro 1.000,00- 28/02/17 euro 1.000,00-30/04/17 euro
1.000,00.
La proposta transattiva, prevedeva che se non fossero stati pagati integralmen- te i 35000,00 euro entro il 15.12.18, sarebbe stata risolta. Evidentemente
l'odierna opposta proprio perché non sono stati corrisposte tutte le somme di cui
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alla transazione, aziona nuovamente il credito iniziale composto del capitale e degli interessi moratori.
Tuttavia per quanto si dirà, all'opposta spetterà solo la somma per il capitale, senza interessi. Quindi alla cifra di 51342,60 (capitale residuo alla data della de- cadenza dal beneficio del termine) euro devono essere sottratti alcuni pagamenti sopravvenuti come sopra indicati il cui totale è 12000,00, per l'importo residuo di euro 39342,60. Accertata l'abusività delle clausole sopra indicate, infatti, stan- te la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere eliminata ogni pretesa aggiuntiva rispetto il capitale, e su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data del deposito del ricorso
(13.10.22) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante
CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, CA B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessa- rio, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20,
EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, essendosi accertata l'abusività e conseguente nullità delle clausole determinative degli interessi mo- ratori e penale, del contratto per cui è causa. Il decreto ingiuntivo deve essere re- vocato e l'opponente condannato al pagamento del diverso importo emerso in corso di causa.
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Nella regolamentazione delle spese di lite, le stesse saranno poste a carico dell'opponente con compensazione del 20% attesa la riduzione del quantum della pretesa azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole determinative degli interessi moratori e clausola penale del contratto di cui è causa;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 39.342,60 sul quale decorrono interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso per de- creto ingiuntivo e sino al soddisfo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta per euro 6093,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali.
Napoli, 13.09.25
Il Giudice
DI ZI
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