CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 432/2022 R.G. promosso
DA
), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Enrico Freni;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Livia Gaezza
Appellato
E nei confronti di
Controparte_2
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito – gestione commercianti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Catania, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 201800070 873 65, notificatogli dall' il 21.11.2018 per il pagamento della somma complessiva di € 27.188,80 da CP_1 versare alla gestione commercianti a titolo di contributi a percentuale e sanzioni relativi agli anni dal 2010 al 2013. Eccepiva la prescrizione dei crediti relativi al quinquennio antecedente la notifica dell'avviso di addebito e lamentava l'infondatezza, nel merito, della pretesa contributiva, avendo integralmente versato tutte le somme dovute, sia nella parte fissa che nella parte a percentuale.
Il tribunale adito, con sentenza n. 4799/2021 del 18.11.2021, rigettava l'opposizione e, tenuto conto della “sostanziale” buona fede delle parti e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, compensava le spese di lite.
Per quanto qui d'interesse, il tribunale disattendeva, anzitutto, l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, in quanto dalla documentazione versata in atti dall' risultava che il termine di prescrizione era stato utilmente interrotto in CP_1
data 21.6.2016 con la notifica dell'avviso bonario presso il domicilio fiscale del contribuente in Catania, via Etnea 289.
Riteneva che tale notifica fosse avvenuta nel rispetto della disciplina di cui all'art. 26 del DPR 602/1973, prevista per gli atti tributari. Precisava che, peraltro, al momento della notifica del summenzionato avviso bonario, nessun rilievo era stato mosso dal consegnatario del plico e che l'opponente non aveva compiutamente dimostrato la mancanza di un collegamento con il luogo della notifica. Aggiungeva che non aveva provato di aver inviato all'Agenzia delle Entrate la Pt_1
comunicazione di rettifica del domicilio fiscale e che, per costante giurisprudenza, in caso di difformità tra le risultanze anagrafiche e il domicilio fiscale, doveva ritenersi valida la notifica effettuata presso quest'ultimo.
Quanto al merito della pretesa contributiva, il tribunale riteneva che l' CP_1
avesse documentalmente provato la fondatezza della stessa, dimostrando l'errata quantificazione dei debiti contributivi di cui alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'opponente: escludeva che godesse dell'anzianità contributiva al Pt_1
31.12.1995, necessaria ai fini dell'applicazione del calcolo più favorevole, precisando che i contributi richiesti dall' con la nota depositata in corso di CP_1 causa afferivano non alla sua personale posizione contributiva, ma agli operai assunti in agricoltura (OTD).
Appellava la sentenza il soccombente con ricorso depositato il 16.5.2022. Al gravame resisteva l che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del CP_1
ricorso ex art. 434 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il decorso del relativo termine fosse stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso bonario in data 10.6.2016 presso l'asserito domicilio fiscale del destinatario.
Assume che il giudice, applicando erroneamente le previsioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 7/2007 conv. in legge n. 40/2007 e all'art. 26 del DPR n. 602/1973, invero non pertinenti nel caso di specie, avrebbe concluso per la validità della suddetta notifica sebbene non vi fosse coincidenza tra il domicilio fiscale e la residenza anagrafica.
Sostiene che il tribunale avrebbe dovuto fare piuttosto riferimento agli artt. 58
e 60 del DPR n. 600/1973 i quali prevedono rispettivamente che: “Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa;
se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono, verificate” e che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA”.
Deduce che, per effetto delle succitate disposizioni, il tribunale avrebbe dovuto escludere che l'avviso bonario recapitato, in data 10.6.2016, in via Etnea n.
289 fosse giunto presso il domicilio fiscale, giacché la residenza era stata già trasferita in via Rosso di San Secondo n. 15 dal 23.10.2015, indirizzo presso il quale “automaticamente si era trasferito anche il domicilio fiscale indipendentemente da qualsivoglia comunicazione del contribuente”.
Aggiunge che, in ogni caso, non vi è prova alcuna che l'atto interruttivo sia stato effettivamente consegnato al destinatario.
1.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ribadisce l'insussistenza del credito contributivo vantato dall' e lamenta il mancato assolvimento CP_1
dell'onere probatorio gravante su quest'ultimo in ordine alla fondatezza della pretesa.
Assume che il tribunale avrebbe erroneamente interpretato e valutato il documento, prodotto a fronte delle difese spiegate dall' con la memoria di CP_1
costituzione, dal quale si evinceva il versamento, almeno dal 1993, dei contributi per gli OTD impiegati da esso stesso appellante quale imprenditore agricolo.
Impugna il capo di sentenza con il quale il giudice ha statuito che “… per come si può ben evincere dalla lettura del prospetto esposizione debitoria aziendale allegato alla detta nota i contributi omessi dal signor non afferivano alla Pt_1
sua personale posizione contributiva, ma alla sua posizione quale titolare di impresa e, i contributi dallo stesso erano dovuti quale datore di lavoro per gli operai dal medesimo assunti in agricoltura (OTD). Inoltre, per come è stato evidenziato correttamente dall' del tutto sfornito di prova è l'assunto in fatto CP_1
del ricorrente, secondo cui egli per versare i contributi OTD aveva una posizione di imprenditore agricolo e versava i suoi contributi sempre nella sua posizione individuale”, evidenziando la contraddittorietà della suddetta argomentazione.
Infine, l'appellante chiede ordinarsi all' di produrre un estratto CP_1
contributivo dal quale evincere l'eventuale possesso di una pregressa anzianità contributiva quale iscritto nella qualità di imprenditore agricolo (cod. az. 087 046
). C.F._1
2. Deve, preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione di
[...]
atteso che il credito dell' oggetto del presente giudizio non è oggetto di CP_2 CP_1
cessione, normativamente limitata ai crediti del 2005. Il difetto di legittimazione viene dichiarato d'ufficio non avendo l' , come emerge dalla procura prodotta, CP_1
potere di rappresentare nel presente giudizio relativo a crediti non ceduti. CP_2
2.1. L'appello è infondato.
Va premesso che entrambe le parti non contestano la statuizione del tribunale sul dies a quo del decorso del termine di prescrizione quinquennale delle singole pretese contributive, individuato, per l'anno d'imposta 2010, dal DPCM 12.5.2011 nel 6.7.2011; per l'anno 2011, dal DPCM 6.6.2012 nel 9.7.2012; per l'anno 2012, dal DPCM 13.6.2013 nell'8.7.2013; per l'anno d'imposta 2013, dal DPCM
13.6.2014 nel 7.7.2014. Sulla stessa, pertanto, deve ritenersi sceso il giudicato.
Ciò premesso, con riferimento al primo motivo di gravame, non può condividersi quanto dedotto dall'appellante.
Pur essendo, infatti, la residenza anagrafica del fissata, come emerge Pt_1
dal certificato storico di residenza, dal 23.10.2015 presso la via Rosso di San
Secondo n. 15, in Catania, la notifica dell'avviso bonario, avvenuta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, effettuata presso la via Etnea n. 289, deve ritenersi parimenti valida.
La Suprema Corte, in numerose pronunce, ha chiarito che l'indirizzo del destinatario di cui all'art. 1335 c.c. non coincide necessariamente con il luogo ove il soggetto ha la propria residenza anagrafica o il domicilio, ma anche con il luogo di esercizio dell'attività lavorativa: “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre
l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per
l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.” (Cass. ord. n. 27412/2021).
L'indirizzo di via Etnea n. 289, ove aveva in passato la residenza Pt_1
anagrafica dal 18.8.1967, alla data di recapito dell'avviso bonario costituiva certamente la sede di lavoro dell'odierno appellante, come emerge dalla documentazione in atti.
Parimenti infondata è la censura di invalidità della notifica per non essere stata la stessa consegnata “a mani del destinatario”, gravando a carico di chi contesti la validità della notifica l'onere di provare l'assenza di collegamento con il soggetto che ha materialmente ricevuto l'avviso bonario, volta a vincere la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato in modo specifico circostanze utili a provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario ovvero la occasionalità della sua presenza presso l'indirizzo di via Etnea n. 289, luogo che, come già precisato, ha uno stretto collegamento con il , quale luogo di Pt_1
lavoro.
2.2. Anche la seconda doglianza non può trovare accoglimento.
I debiti contributivi oggetto dell'avviso di addebito derivano dalla errata quantificazione dei contributi indicati nelle dichiarazioni, dei redditi presentate da in quanto lo stesso era privo di anzianità contributiva al 31.12.1995 e, Pt_1
tuttavia, non aveva barrato la corrispondente casella 1 del Quadro RR delle dichiarazioni dei redditi del 2010,2011,2012,2013 e aveva erroneamente indicato i contributi dovuti secondo il sistema di calcolo più favorevole, previsto per i contribuenti con anzianità contributiva al 31.12.1995. Il giudice di primo grado ha rilevato che non era in alcun modo provato che possedesse un'anzianità Pt_1
contributiva al 31.12.1995 in quanto la nota inviata dall' nel 2010 con la quale CP_1
si chiedeva il versamento di contributi non riguardava la sua personale posizione contributiva ma i contributi dovuti per gli operai agricoli. A fronte di tale motivazione, si è limitato ad affermare che: “la Pt_1
contraddizione in cui è incorso il Tribunale è più che evidente: l'appellante non poteva versare i contributi dovuti per gli operai se non fosse stato un imprenditore agricolo!”.
Come esattamente rilevato dalla difesa dell' non risulta documentata una CP_1
posizione contributiva personale di in data anteriore al 31.12.1995. Dalla Pt_1
documentazione prodotta dall' relativa alla posizione contributiva di CP_1 Pt_1
non emerge alcuna posizione individuale anteriore al 31.12.1995. Era onere dell'odierno appellante documentare l'esistenza di versamenti contributivi anteriori al 31.12.1995 relativi alla sua posizione individuale, e tale onere non è stato assolto.
3. In definitiva l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Tenuto conto del principio della soccombenza, le spese processuali del grado vanno poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo ex DM n.
55/2014, in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
Sussistono, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' delle spese CP_1
processuali del presente grado, che liquida € 5500,00, oltre rimborso spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 432/2022 R.G. promosso
DA
), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Enrico Freni;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Livia Gaezza
Appellato
E nei confronti di
Controparte_2
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito – gestione commercianti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Catania, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 201800070 873 65, notificatogli dall' il 21.11.2018 per il pagamento della somma complessiva di € 27.188,80 da CP_1 versare alla gestione commercianti a titolo di contributi a percentuale e sanzioni relativi agli anni dal 2010 al 2013. Eccepiva la prescrizione dei crediti relativi al quinquennio antecedente la notifica dell'avviso di addebito e lamentava l'infondatezza, nel merito, della pretesa contributiva, avendo integralmente versato tutte le somme dovute, sia nella parte fissa che nella parte a percentuale.
Il tribunale adito, con sentenza n. 4799/2021 del 18.11.2021, rigettava l'opposizione e, tenuto conto della “sostanziale” buona fede delle parti e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, compensava le spese di lite.
Per quanto qui d'interesse, il tribunale disattendeva, anzitutto, l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, in quanto dalla documentazione versata in atti dall' risultava che il termine di prescrizione era stato utilmente interrotto in CP_1
data 21.6.2016 con la notifica dell'avviso bonario presso il domicilio fiscale del contribuente in Catania, via Etnea 289.
Riteneva che tale notifica fosse avvenuta nel rispetto della disciplina di cui all'art. 26 del DPR 602/1973, prevista per gli atti tributari. Precisava che, peraltro, al momento della notifica del summenzionato avviso bonario, nessun rilievo era stato mosso dal consegnatario del plico e che l'opponente non aveva compiutamente dimostrato la mancanza di un collegamento con il luogo della notifica. Aggiungeva che non aveva provato di aver inviato all'Agenzia delle Entrate la Pt_1
comunicazione di rettifica del domicilio fiscale e che, per costante giurisprudenza, in caso di difformità tra le risultanze anagrafiche e il domicilio fiscale, doveva ritenersi valida la notifica effettuata presso quest'ultimo.
Quanto al merito della pretesa contributiva, il tribunale riteneva che l' CP_1
avesse documentalmente provato la fondatezza della stessa, dimostrando l'errata quantificazione dei debiti contributivi di cui alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'opponente: escludeva che godesse dell'anzianità contributiva al Pt_1
31.12.1995, necessaria ai fini dell'applicazione del calcolo più favorevole, precisando che i contributi richiesti dall' con la nota depositata in corso di CP_1 causa afferivano non alla sua personale posizione contributiva, ma agli operai assunti in agricoltura (OTD).
Appellava la sentenza il soccombente con ricorso depositato il 16.5.2022. Al gravame resisteva l che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del CP_1
ricorso ex art. 434 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il decorso del relativo termine fosse stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso bonario in data 10.6.2016 presso l'asserito domicilio fiscale del destinatario.
Assume che il giudice, applicando erroneamente le previsioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 7/2007 conv. in legge n. 40/2007 e all'art. 26 del DPR n. 602/1973, invero non pertinenti nel caso di specie, avrebbe concluso per la validità della suddetta notifica sebbene non vi fosse coincidenza tra il domicilio fiscale e la residenza anagrafica.
Sostiene che il tribunale avrebbe dovuto fare piuttosto riferimento agli artt. 58
e 60 del DPR n. 600/1973 i quali prevedono rispettivamente che: “Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa;
se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono, verificate” e che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA”.
Deduce che, per effetto delle succitate disposizioni, il tribunale avrebbe dovuto escludere che l'avviso bonario recapitato, in data 10.6.2016, in via Etnea n.
289 fosse giunto presso il domicilio fiscale, giacché la residenza era stata già trasferita in via Rosso di San Secondo n. 15 dal 23.10.2015, indirizzo presso il quale “automaticamente si era trasferito anche il domicilio fiscale indipendentemente da qualsivoglia comunicazione del contribuente”.
Aggiunge che, in ogni caso, non vi è prova alcuna che l'atto interruttivo sia stato effettivamente consegnato al destinatario.
1.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ribadisce l'insussistenza del credito contributivo vantato dall' e lamenta il mancato assolvimento CP_1
dell'onere probatorio gravante su quest'ultimo in ordine alla fondatezza della pretesa.
Assume che il tribunale avrebbe erroneamente interpretato e valutato il documento, prodotto a fronte delle difese spiegate dall' con la memoria di CP_1
costituzione, dal quale si evinceva il versamento, almeno dal 1993, dei contributi per gli OTD impiegati da esso stesso appellante quale imprenditore agricolo.
Impugna il capo di sentenza con il quale il giudice ha statuito che “… per come si può ben evincere dalla lettura del prospetto esposizione debitoria aziendale allegato alla detta nota i contributi omessi dal signor non afferivano alla Pt_1
sua personale posizione contributiva, ma alla sua posizione quale titolare di impresa e, i contributi dallo stesso erano dovuti quale datore di lavoro per gli operai dal medesimo assunti in agricoltura (OTD). Inoltre, per come è stato evidenziato correttamente dall' del tutto sfornito di prova è l'assunto in fatto CP_1
del ricorrente, secondo cui egli per versare i contributi OTD aveva una posizione di imprenditore agricolo e versava i suoi contributi sempre nella sua posizione individuale”, evidenziando la contraddittorietà della suddetta argomentazione.
Infine, l'appellante chiede ordinarsi all' di produrre un estratto CP_1
contributivo dal quale evincere l'eventuale possesso di una pregressa anzianità contributiva quale iscritto nella qualità di imprenditore agricolo (cod. az. 087 046
). C.F._1
2. Deve, preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione di
[...]
atteso che il credito dell' oggetto del presente giudizio non è oggetto di CP_2 CP_1
cessione, normativamente limitata ai crediti del 2005. Il difetto di legittimazione viene dichiarato d'ufficio non avendo l' , come emerge dalla procura prodotta, CP_1
potere di rappresentare nel presente giudizio relativo a crediti non ceduti. CP_2
2.1. L'appello è infondato.
Va premesso che entrambe le parti non contestano la statuizione del tribunale sul dies a quo del decorso del termine di prescrizione quinquennale delle singole pretese contributive, individuato, per l'anno d'imposta 2010, dal DPCM 12.5.2011 nel 6.7.2011; per l'anno 2011, dal DPCM 6.6.2012 nel 9.7.2012; per l'anno 2012, dal DPCM 13.6.2013 nell'8.7.2013; per l'anno d'imposta 2013, dal DPCM
13.6.2014 nel 7.7.2014. Sulla stessa, pertanto, deve ritenersi sceso il giudicato.
Ciò premesso, con riferimento al primo motivo di gravame, non può condividersi quanto dedotto dall'appellante.
Pur essendo, infatti, la residenza anagrafica del fissata, come emerge Pt_1
dal certificato storico di residenza, dal 23.10.2015 presso la via Rosso di San
Secondo n. 15, in Catania, la notifica dell'avviso bonario, avvenuta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, effettuata presso la via Etnea n. 289, deve ritenersi parimenti valida.
La Suprema Corte, in numerose pronunce, ha chiarito che l'indirizzo del destinatario di cui all'art. 1335 c.c. non coincide necessariamente con il luogo ove il soggetto ha la propria residenza anagrafica o il domicilio, ma anche con il luogo di esercizio dell'attività lavorativa: “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre
l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per
l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.” (Cass. ord. n. 27412/2021).
L'indirizzo di via Etnea n. 289, ove aveva in passato la residenza Pt_1
anagrafica dal 18.8.1967, alla data di recapito dell'avviso bonario costituiva certamente la sede di lavoro dell'odierno appellante, come emerge dalla documentazione in atti.
Parimenti infondata è la censura di invalidità della notifica per non essere stata la stessa consegnata “a mani del destinatario”, gravando a carico di chi contesti la validità della notifica l'onere di provare l'assenza di collegamento con il soggetto che ha materialmente ricevuto l'avviso bonario, volta a vincere la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato in modo specifico circostanze utili a provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario ovvero la occasionalità della sua presenza presso l'indirizzo di via Etnea n. 289, luogo che, come già precisato, ha uno stretto collegamento con il , quale luogo di Pt_1
lavoro.
2.2. Anche la seconda doglianza non può trovare accoglimento.
I debiti contributivi oggetto dell'avviso di addebito derivano dalla errata quantificazione dei contributi indicati nelle dichiarazioni, dei redditi presentate da in quanto lo stesso era privo di anzianità contributiva al 31.12.1995 e, Pt_1
tuttavia, non aveva barrato la corrispondente casella 1 del Quadro RR delle dichiarazioni dei redditi del 2010,2011,2012,2013 e aveva erroneamente indicato i contributi dovuti secondo il sistema di calcolo più favorevole, previsto per i contribuenti con anzianità contributiva al 31.12.1995. Il giudice di primo grado ha rilevato che non era in alcun modo provato che possedesse un'anzianità Pt_1
contributiva al 31.12.1995 in quanto la nota inviata dall' nel 2010 con la quale CP_1
si chiedeva il versamento di contributi non riguardava la sua personale posizione contributiva ma i contributi dovuti per gli operai agricoli. A fronte di tale motivazione, si è limitato ad affermare che: “la Pt_1
contraddizione in cui è incorso il Tribunale è più che evidente: l'appellante non poteva versare i contributi dovuti per gli operai se non fosse stato un imprenditore agricolo!”.
Come esattamente rilevato dalla difesa dell' non risulta documentata una CP_1
posizione contributiva personale di in data anteriore al 31.12.1995. Dalla Pt_1
documentazione prodotta dall' relativa alla posizione contributiva di CP_1 Pt_1
non emerge alcuna posizione individuale anteriore al 31.12.1995. Era onere dell'odierno appellante documentare l'esistenza di versamenti contributivi anteriori al 31.12.1995 relativi alla sua posizione individuale, e tale onere non è stato assolto.
3. In definitiva l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Tenuto conto del principio della soccombenza, le spese processuali del grado vanno poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo ex DM n.
55/2014, in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
Sussistono, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' delle spese CP_1
processuali del presente grado, che liquida € 5500,00, oltre rimborso spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi