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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/11/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 274/25
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 04.11.25, avanti al Giudice dott.ssa ES CE, sono presenti l'avv. Giulio
Stampanato per parte ricorrente e la dott.ssa Silvia Tacus per l'Avvocatura dello Stato di Trieste per
MIM come da delega che deposita.
L'avv. Giulio Stampanato insiste per l'accoglimento del ricorso, precisando che aderisce ai conteggi del . CP_1
La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES CE
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ES
CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 274/2025
Promossa da:
( , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Stampanato Giulio
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
l'Avvocatura distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: bonus mamme sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, al riconoscimento della misura introdotta con la legge 30 dicembre
2023, n. 213, all'art. 1 co. 180 e 181, e per l'effetto b) condannare il ad attribuire alla ricorrente l'esonero Controparte_2 contributivo pari al 9,19% della retribuzione annuale fino ad un massimo di euro 3.000,00 e, dunque,
a versare alla ricorrente l'importo di euro 4.448,00, corrispondente alla contribuzione previdenziale complessiva per gli anni 2024 e 2025; c) condannare la convenuta amministrazione, al pagamento di spese, diritti ed onorari – maggiorati ai sensi del art. 4, comma 1 bis d.m. 55/2014 - del presente giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Giulio Stampanato quale anticipatario anche delle spese.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito: - in via principale, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del
[...]
, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria siccome infondata in Controparte_2 fatto e in diritto;
spese rifuse;
-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre la somma pretesa in applicazione della compensazione impropria fra l'esenzione contributiva asseritamente spettante e l'agevolazione contributiva incompatibile con quest'ultima di cui la ricorrente ha beneficiato;
spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/03/25 esponeva di aver svolto negli anni scolastici Parte_1
2023/2024 e 2024/2025 attività di docenza con contratti a tempo determinato stipulato con il convenuto sino al 30.06.24 e di essere madre di tre figlie, tutte di età inferiore a 10 anni. CP_1
Lamentava la natura discriminatoria dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 1, commi 180-182, della L. n. 213/2023, in quanto riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , che, sotto il profilo processuale, Controparte_2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda di cui, nel merito, contestava il fondamento, invitando comunque il Tribunale a valutare se attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, investita della questione inerente alla compatibilità della normativa sull'esonero di cui si discute con gli artt. 3, 31, 177, comma 1, della Costituzione e chiedendo la chiamata in causa dell' , trattandosi di questione di carattere contributivo. CP_3
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 04.11.25, in cui la difesa attorea aderiva ai conteggi predisposti dal resistente. CP_1
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono. Preliminarmente, in ordine alla necessità di estendere il contraddittorio all' va richiamata la CP_3 previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali (ed assistenziali) ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore (salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali).
È sulla scorta di tale disposizione che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che, in tal caso, il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della propria quota (si veda, a partire da Cass., n. 13936 del 2002 – massima -: “in tema di pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, mentre il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, ed all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi
a carico del lavoratore;
ne consegue che legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale dette somme siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non
è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta”). Elementi ulteriori a sostegno della legittimazione passiva in capo unicamente al CP_1 convenuto sono costituiti dal fatto che è il datore di lavoro ad essere destinatario (in quanto chiamato a mettere a disposizione l'applicativo informatico) della comunicazione della dipendente di volersi avvalere dell'esonero e delle informazioni circa il numero dei figli e dei rispettivi codici fiscali. È, parimenti, il CP_ datore di lavoro investito dell'obbligo di effettuare le denunce all' e di compilare i moduli Uniemens ed è il datore di lavoro che procede con le trattenute in busta paga.
Alla luce delle esposte ragioni, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il datore di lavoro, cioè, nel caso di specie, il . Controparte_2
Le osservazioni che precedono sgombrano il campo anche dall'eccezione di inammissibilità della domanda per non aver la lavoratrice comunicato alla parte datoriale i dati necessari per beneficiare dell'esenzione richiesta: la lavoratrice non li ha comunicati perché il modulo specifico messo a disposizione dalla parte datoriale era formato in modo tale da non consentire la compilazione a chi fosse assunto a tempo determinato.
Passando al merito, si ritiene di non dover attendere la decisione della Corte Costituzionale investita della questione, stante la possibilità/doverosità della disapplicazione della normativa nazionale qualora lesiva della tutela giuridica spettante ai singoli sulla scorta delle fonti del diritto immediatamente esecutive proprie del diritto comunitario (arg. ex Cass., n. 12108 del 2018, che, richiamando la nota sentenza della
Corte Costituzionale del 2017, afferma: “il Giudice ordinario, prima di sollevare incidente di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. per violazione del diritto dell'Unione, deve valutare la possibilità di disapplicare (secondo i criteri ordinari) la norma interna rientrando questo compito tra i suoi essenziali poteri”).
Ciò posto, questo Giudicante ritiene di non doversi discostare dalle prime pronunce della giurisprudenza di merito intervenute in materia che, per quanto consta, è unitariamente favorevole alle ragioni della ricorrente (orientamenti richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a partire dalla nota sentenza del Tribunale di Lodi del 7.11.2024, Tribunale di Udine del 12.06.25 n. 257/25).
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1, commi
180 e 181, della L. n. 213 del 30.12.2023 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000,00 annui, modulabili su base mensile.
L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024.
Le disposizioni in rilievo prevendono quanto segue: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile […]
L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio
2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli.
Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – l'esonero contributivo è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli. A parere di chi scrive, concordemente ai precedenti di merito, la misura rientra nella nozione di “condizioni di impiego” atta ad attivare il divieto discriminatorio contenuto all'interno della clausola 4 dell'accordo quadro che, come noto, ha la ratio di
“stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni” (così recita il preambolo).
Tali obiettivi fondamentali sono connessi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché all'esistenza di una tutela sociale adeguata dei lavoratori. Alla luce di tali obiettivi, peraltro, la clausola 4 dell'accordo quadro, trattandosi di principio di diritto sociale dell'Unione, non può essere interpretata in modo restrittivo (v., la giurisprudenza della 6 C.g.u.e.
a partire dal 13 settembre 2007, causa C-307/05, , Racc. pag. I-7109, punto 38, e Impact, Persona_1 CP_ cit., punto 114; nonché causa C- 395/08 e 396/08 (Alitalia): “Un'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro che escludesse dalla nozione di «condizioni d'impiego», ai sensi della stessa clausola, le condizioni economiche, quali quelle relative alle retribuzioni e alle pensioni, equivarrebbe a una riduzione, in spregio all'obiettivo assegnato alla detta clausola, dell'ambito della tutela accordata ai lavoratori interessati contro le discriminazioni, introducendo una distinzione, basata sulla natura delle condizioni d'impiego, che il testo di tale clausola non suggerisce affatto”).
Nel caso di specie, è evidente, per come strutturato l'esonero di cui si discute, riproponendo quanto sopra dedotto in punto di individuazione dell'effettiva legittimazione passiva, che lo stesso incide su un aspetto sostanzialmente retributivo nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.
Il riconoscimento, difatti, di tale esonero costituisce, in sostanza, un incremento, di vocazione assistenziale, della retribuzione di cui gode la lavoratrice.
Tale natura, peraltro, risulta anche evincibile dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio che ha introdotto l'esonero di cui si discute, laddove parla di “differenza di retribuzione”.
Una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione del lavoratore dal beneficio unicamente sulla scorta del mero dato temporale relativo alla durata del contratto) che la direttiva mira espressamente ad escludere.
Spetta al giudice nazionale, in ossequio al principio di leale cooperazione, garantire un obbligo di interpretazione conforme al significato e alla portata di una direttiva avente effetti diretti nell'ordinamento interno (quale la clausola 4.1 dell'accordo quadro sopracitata) della normativa interna nazionale.
Il canone ermeneutico dell'obbligo di interpretazione conforme si estende a tutti i giudici nazionali, grava su tutte le norme interne, si impone rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.
Quanto fin qui riportato poi non lascia dubbi interpretativi così da escludere la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva e al divieto di discriminazioni, consegue la necessità di disapplicazione della normativa nella parte in cui esclude dalla percezione del beneficio i lavoratori a termine rispetto a quello assunti a tempo indeterminato.
Ciò premesso in punto di principi da applicare al caso di specie, sussistono gli ulteriori elementi per il riconoscimento dell'esonero ovvero: - la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il convenuto per il periodo in cui risulta vigente l'esonero ambito (v. doc. ti 1-3 di cui al fascicolo CP_1 attoreo); - la piena sovrapponibilità, secondo anche l'id quod plerumque accidit, delle mansioni svolte rispetto ai docenti a tempo indeterminato;
- la condizione di madre di tre figli, tutte di età inferiore ai 18 anni (v. doc. ti 4-6 allegati al ricorso). Peraltro, la pretesa effettiva può essere già quantificata sulla scorta del conteggio fornito dal CP_1 sub doc. 7 allegato alla propria memoria di costituzione, in cui risultano effettuati i calcoli aritmetici dell'importo effettivamente spettante alla lavoratrice madre.
Va condivisa, infatti, l'eccezione del per cui può essere richiesta in questa sede solo la CP_1 differenza fra quanto spettante ai sensi dell'articolo 1 commi 180 e 181 della legge 213 del 2023 e l'esonero già riconosciuto in via generale a tutti i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 comma 15 della stessa legge.
La quantificazione di questa differenza pari ad €. 619,23 per l'anno 2024 e ad € 1.998,62 per l'anno 2025, per un totale di € 2.617,85, non risulta specificatamente contestata (anzi, l'avvocato ha dichiarato di aderire alla stessa) e, pertanto, ben può essere assunta alla base della decisione.
Da ultimo, la relativa novità della questione (allo stato esaminata solo da alcune pronunce di primo grado e attualmente al vaglio della Corte costituzionale) ed il fatto che il si è attenuto strettamente al CP_1 dettato normativo rende equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES CE, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_2 ricorrente dell'importo di € 2.617,85, oltre accessori come per legge dalla domanda al saldo;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Udine, 04.11.25
Il Giudice dott.ssa ES CE
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 04.11.25, avanti al Giudice dott.ssa ES CE, sono presenti l'avv. Giulio
Stampanato per parte ricorrente e la dott.ssa Silvia Tacus per l'Avvocatura dello Stato di Trieste per
MIM come da delega che deposita.
L'avv. Giulio Stampanato insiste per l'accoglimento del ricorso, precisando che aderisce ai conteggi del . CP_1
La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES CE
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ES
CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 274/2025
Promossa da:
( , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Stampanato Giulio
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
l'Avvocatura distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: bonus mamme sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, al riconoscimento della misura introdotta con la legge 30 dicembre
2023, n. 213, all'art. 1 co. 180 e 181, e per l'effetto b) condannare il ad attribuire alla ricorrente l'esonero Controparte_2 contributivo pari al 9,19% della retribuzione annuale fino ad un massimo di euro 3.000,00 e, dunque,
a versare alla ricorrente l'importo di euro 4.448,00, corrispondente alla contribuzione previdenziale complessiva per gli anni 2024 e 2025; c) condannare la convenuta amministrazione, al pagamento di spese, diritti ed onorari – maggiorati ai sensi del art. 4, comma 1 bis d.m. 55/2014 - del presente giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Giulio Stampanato quale anticipatario anche delle spese.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito: - in via principale, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del
[...]
, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria siccome infondata in Controparte_2 fatto e in diritto;
spese rifuse;
-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre la somma pretesa in applicazione della compensazione impropria fra l'esenzione contributiva asseritamente spettante e l'agevolazione contributiva incompatibile con quest'ultima di cui la ricorrente ha beneficiato;
spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/03/25 esponeva di aver svolto negli anni scolastici Parte_1
2023/2024 e 2024/2025 attività di docenza con contratti a tempo determinato stipulato con il convenuto sino al 30.06.24 e di essere madre di tre figlie, tutte di età inferiore a 10 anni. CP_1
Lamentava la natura discriminatoria dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 1, commi 180-182, della L. n. 213/2023, in quanto riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , che, sotto il profilo processuale, Controparte_2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda di cui, nel merito, contestava il fondamento, invitando comunque il Tribunale a valutare se attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, investita della questione inerente alla compatibilità della normativa sull'esonero di cui si discute con gli artt. 3, 31, 177, comma 1, della Costituzione e chiedendo la chiamata in causa dell' , trattandosi di questione di carattere contributivo. CP_3
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 04.11.25, in cui la difesa attorea aderiva ai conteggi predisposti dal resistente. CP_1
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono. Preliminarmente, in ordine alla necessità di estendere il contraddittorio all' va richiamata la CP_3 previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali (ed assistenziali) ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore (salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali).
È sulla scorta di tale disposizione che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che, in tal caso, il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della propria quota (si veda, a partire da Cass., n. 13936 del 2002 – massima -: “in tema di pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, mentre il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, ed all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi
a carico del lavoratore;
ne consegue che legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale dette somme siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non
è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta”). Elementi ulteriori a sostegno della legittimazione passiva in capo unicamente al CP_1 convenuto sono costituiti dal fatto che è il datore di lavoro ad essere destinatario (in quanto chiamato a mettere a disposizione l'applicativo informatico) della comunicazione della dipendente di volersi avvalere dell'esonero e delle informazioni circa il numero dei figli e dei rispettivi codici fiscali. È, parimenti, il CP_ datore di lavoro investito dell'obbligo di effettuare le denunce all' e di compilare i moduli Uniemens ed è il datore di lavoro che procede con le trattenute in busta paga.
Alla luce delle esposte ragioni, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il datore di lavoro, cioè, nel caso di specie, il . Controparte_2
Le osservazioni che precedono sgombrano il campo anche dall'eccezione di inammissibilità della domanda per non aver la lavoratrice comunicato alla parte datoriale i dati necessari per beneficiare dell'esenzione richiesta: la lavoratrice non li ha comunicati perché il modulo specifico messo a disposizione dalla parte datoriale era formato in modo tale da non consentire la compilazione a chi fosse assunto a tempo determinato.
Passando al merito, si ritiene di non dover attendere la decisione della Corte Costituzionale investita della questione, stante la possibilità/doverosità della disapplicazione della normativa nazionale qualora lesiva della tutela giuridica spettante ai singoli sulla scorta delle fonti del diritto immediatamente esecutive proprie del diritto comunitario (arg. ex Cass., n. 12108 del 2018, che, richiamando la nota sentenza della
Corte Costituzionale del 2017, afferma: “il Giudice ordinario, prima di sollevare incidente di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. per violazione del diritto dell'Unione, deve valutare la possibilità di disapplicare (secondo i criteri ordinari) la norma interna rientrando questo compito tra i suoi essenziali poteri”).
Ciò posto, questo Giudicante ritiene di non doversi discostare dalle prime pronunce della giurisprudenza di merito intervenute in materia che, per quanto consta, è unitariamente favorevole alle ragioni della ricorrente (orientamenti richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a partire dalla nota sentenza del Tribunale di Lodi del 7.11.2024, Tribunale di Udine del 12.06.25 n. 257/25).
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1, commi
180 e 181, della L. n. 213 del 30.12.2023 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000,00 annui, modulabili su base mensile.
L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024.
Le disposizioni in rilievo prevendono quanto segue: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile […]
L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio
2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli.
Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – l'esonero contributivo è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli. A parere di chi scrive, concordemente ai precedenti di merito, la misura rientra nella nozione di “condizioni di impiego” atta ad attivare il divieto discriminatorio contenuto all'interno della clausola 4 dell'accordo quadro che, come noto, ha la ratio di
“stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni” (così recita il preambolo).
Tali obiettivi fondamentali sono connessi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché all'esistenza di una tutela sociale adeguata dei lavoratori. Alla luce di tali obiettivi, peraltro, la clausola 4 dell'accordo quadro, trattandosi di principio di diritto sociale dell'Unione, non può essere interpretata in modo restrittivo (v., la giurisprudenza della 6 C.g.u.e.
a partire dal 13 settembre 2007, causa C-307/05, , Racc. pag. I-7109, punto 38, e Impact, Persona_1 CP_ cit., punto 114; nonché causa C- 395/08 e 396/08 (Alitalia): “Un'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro che escludesse dalla nozione di «condizioni d'impiego», ai sensi della stessa clausola, le condizioni economiche, quali quelle relative alle retribuzioni e alle pensioni, equivarrebbe a una riduzione, in spregio all'obiettivo assegnato alla detta clausola, dell'ambito della tutela accordata ai lavoratori interessati contro le discriminazioni, introducendo una distinzione, basata sulla natura delle condizioni d'impiego, che il testo di tale clausola non suggerisce affatto”).
Nel caso di specie, è evidente, per come strutturato l'esonero di cui si discute, riproponendo quanto sopra dedotto in punto di individuazione dell'effettiva legittimazione passiva, che lo stesso incide su un aspetto sostanzialmente retributivo nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.
Il riconoscimento, difatti, di tale esonero costituisce, in sostanza, un incremento, di vocazione assistenziale, della retribuzione di cui gode la lavoratrice.
Tale natura, peraltro, risulta anche evincibile dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio che ha introdotto l'esonero di cui si discute, laddove parla di “differenza di retribuzione”.
Una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione del lavoratore dal beneficio unicamente sulla scorta del mero dato temporale relativo alla durata del contratto) che la direttiva mira espressamente ad escludere.
Spetta al giudice nazionale, in ossequio al principio di leale cooperazione, garantire un obbligo di interpretazione conforme al significato e alla portata di una direttiva avente effetti diretti nell'ordinamento interno (quale la clausola 4.1 dell'accordo quadro sopracitata) della normativa interna nazionale.
Il canone ermeneutico dell'obbligo di interpretazione conforme si estende a tutti i giudici nazionali, grava su tutte le norme interne, si impone rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.
Quanto fin qui riportato poi non lascia dubbi interpretativi così da escludere la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva e al divieto di discriminazioni, consegue la necessità di disapplicazione della normativa nella parte in cui esclude dalla percezione del beneficio i lavoratori a termine rispetto a quello assunti a tempo indeterminato.
Ciò premesso in punto di principi da applicare al caso di specie, sussistono gli ulteriori elementi per il riconoscimento dell'esonero ovvero: - la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il convenuto per il periodo in cui risulta vigente l'esonero ambito (v. doc. ti 1-3 di cui al fascicolo CP_1 attoreo); - la piena sovrapponibilità, secondo anche l'id quod plerumque accidit, delle mansioni svolte rispetto ai docenti a tempo indeterminato;
- la condizione di madre di tre figli, tutte di età inferiore ai 18 anni (v. doc. ti 4-6 allegati al ricorso). Peraltro, la pretesa effettiva può essere già quantificata sulla scorta del conteggio fornito dal CP_1 sub doc. 7 allegato alla propria memoria di costituzione, in cui risultano effettuati i calcoli aritmetici dell'importo effettivamente spettante alla lavoratrice madre.
Va condivisa, infatti, l'eccezione del per cui può essere richiesta in questa sede solo la CP_1 differenza fra quanto spettante ai sensi dell'articolo 1 commi 180 e 181 della legge 213 del 2023 e l'esonero già riconosciuto in via generale a tutti i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 comma 15 della stessa legge.
La quantificazione di questa differenza pari ad €. 619,23 per l'anno 2024 e ad € 1.998,62 per l'anno 2025, per un totale di € 2.617,85, non risulta specificatamente contestata (anzi, l'avvocato ha dichiarato di aderire alla stessa) e, pertanto, ben può essere assunta alla base della decisione.
Da ultimo, la relativa novità della questione (allo stato esaminata solo da alcune pronunce di primo grado e attualmente al vaglio della Corte costituzionale) ed il fatto che il si è attenuto strettamente al CP_1 dettato normativo rende equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES CE, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_2 ricorrente dell'importo di € 2.617,85, oltre accessori come per legge dalla domanda al saldo;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Udine, 04.11.25
Il Giudice dott.ssa ES CE