Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice F.A. _________________ ______________
Onorario dott. Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.177/2024. R.G.L. promossa Rilasciata
spedizione in forma D A esecutiva all'Avv.
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...] c.f. _________________ Parte_1 _____
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Costa, per mandato in atti. C.F._1 _________________
_____
Ricorrente
per _________________
C O N T R O __
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Pt_2 _________________ _____
Grande 21, rappresentato e difeso dal dott. Michele Alcuri, per mandato in atti
_________________
_____
Resistente
Il ere CP_1
A.S.P. 6 , in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede in ,
CP_2 CP_2
Via Giacomo Cusmano n. 24.
Convenuto contumace
All'udienza del 16.1.2025, alle ore 15.19, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara, CP_3
- Rigetta il ricorso;
disp. att. c.p.c.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come liquidate con separato decreto di Pt_2
pagamento;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex rt. 442 c.p.c. depositato il 4.1.2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 Pt_2
Cont e l' di al fine di essere riconosciuta soggetto esente ticket categoria C 03, quale invalida CP_2
civile con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6
DM 1.2.1991).
Si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Pt_2
L' , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva, pertanto ne va qui CP_3
dichiara la contumacia.
Disposta CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa viene decisa.
Nel merito il ricorso è infondato.
Il c.t.u. nominato, dott. , ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente è Persona_1
invalida in misura pari al 50% “La ricorrente, sig. ra , a causa delle suddette Parte_1
patologie indicate in diagnosi, in atto presenta una percentuale di riduzione della sua capacità
lavorativa, nella misura del 50% e, pertanto non ha diritto, all'esenzione dal ticket sanitario”.
insufficiente all'ottenimento del beneficio richiesto.
Invero la consulenza tecnica individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU
ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto la domanda va rigettata, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di Pt_2
pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 16.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile