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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2189 /2024 R.G.
All'udienza del 22/01/2025 alle ore 11.00, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. CALAMIA CATERINA per parte ricorrente la quale si riporta agli atti Parte_1 introduttivi del procedimento ed insiste per la nomina di ctu.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.10, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2189 /2024 R.G.
OGGETTO: accertamento invalidità civile vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. CALAMIA CATERINA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accogliere il presente ricorso e per l'effetto: ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'invalidità civile con una percentuale pari o superiore al 74%, con decorrenza dal giorno della presentazione della domanda amministrativa, o altra data ritenuta congrua dal Giudice;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare il ricorso nullo od inammissibile ovvero infondato nel merito e per l'effetto rigettarlo senza dare corso ad attività istruttoria;
in subordine rigettare il ricorso nel merito per assenza del requisito sanitario;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, richiamando la domanda amministrativa presentata in data 29.03.2023, con la quale chiedeva l'accertamento della condizione di invalidità, ed il successivo giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c., dichiarato inammissibile, chiede che venga accertata la sussistenza “dell'invalidità civile con una percentuale pari
o superiore al 74%, per poter accedere ai benefici di legge, compresa l'esenzione dai ticket sanitari e altri diritti previsti dalla normativa vigente.”
L' costituendosi ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per genericità del petitum CP_1
e della causa petendi, oltre che dell'interesse ad agire.
In ogni caso e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda rilevando la necessità di nuova domanda amministrativa, stante la mancata presentazione a visita del ricorrente.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente in sede di discussione.
*******
L'azione viene rigettata per nullità del ricorso.
Correttamente l' ha eccepito che l'atto introduttivo del giudizio è nullo ai sensi dell'art. 414 c.p.c. CP_1
non risultando specificatamente indicato il petitum.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a chiedere l'accertamento di una percentuale invalidante non meglio specificata (pari o superiore al 74%), senza indicare l'eventuale beneficio sotteso alla sostenuta invalidità.
Va infatti rammentato che, trattandosi di un giudizio promosso ex art. 442 c.p.c., si applicano le disposizioni di cui al capo primo del titolo IV del c.p.c. (controversie in materia di lavoro) e, conseguentemente, è onere del ricorrente, indicare i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni.
Nel caso specifico, nonostante quanto statuito con ordinanza del 9 dicembre 2024 e, nonostante l'eccezione sollevata dall parte ricorrente non ha mai avanzato richiesta ex art. 164 c.p.c., CP_1
permanendo pertanto la nullità dell'atto per assoluta genericità del petitum.
A ciò si aggiunga che, a fronte dell'eccezione sollevata dall' il ricorrente non ha allegato né tampoco CP_1
dedotto alcunchè in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. È infatti incontrovertibile l'inammissibilità di domande ed accertamenti meramente esplorativi: il giudice adito è tenuto ad accertare, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, il profilo dell'interesse ad agire nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare.
Applicando tale principio al caso specifico, risulta che parte ricorrente, non soltanto non ha indicato il diritto sostanziale invocato ma, altresì, non ha dedotto né documentato, l'interesse ad agire con riferimento al suddetto diritto soggettivo.
Concludendo, la nullità del ricorso, questione preliminare e dirimente, rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni nonché del merito della controversia, portando al rigetto dell'azione.
Si dichiara l'irripetibilità delle spese, in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. allegata al ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2189 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la nullità del ricorso e per l'effetto rigetta l'azione, dichiara l'irripetibilità delle spese ex art. 152 disp. Att. C.p.c.;
Così deciso in Marsala in data 22/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2189 /2024 R.G.
All'udienza del 22/01/2025 alle ore 11.00, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. CALAMIA CATERINA per parte ricorrente la quale si riporta agli atti Parte_1 introduttivi del procedimento ed insiste per la nomina di ctu.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.10, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2189 /2024 R.G.
OGGETTO: accertamento invalidità civile vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. CALAMIA CATERINA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accogliere il presente ricorso e per l'effetto: ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'invalidità civile con una percentuale pari o superiore al 74%, con decorrenza dal giorno della presentazione della domanda amministrativa, o altra data ritenuta congrua dal Giudice;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare il ricorso nullo od inammissibile ovvero infondato nel merito e per l'effetto rigettarlo senza dare corso ad attività istruttoria;
in subordine rigettare il ricorso nel merito per assenza del requisito sanitario;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, richiamando la domanda amministrativa presentata in data 29.03.2023, con la quale chiedeva l'accertamento della condizione di invalidità, ed il successivo giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c., dichiarato inammissibile, chiede che venga accertata la sussistenza “dell'invalidità civile con una percentuale pari
o superiore al 74%, per poter accedere ai benefici di legge, compresa l'esenzione dai ticket sanitari e altri diritti previsti dalla normativa vigente.”
L' costituendosi ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per genericità del petitum CP_1
e della causa petendi, oltre che dell'interesse ad agire.
In ogni caso e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda rilevando la necessità di nuova domanda amministrativa, stante la mancata presentazione a visita del ricorrente.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente in sede di discussione.
*******
L'azione viene rigettata per nullità del ricorso.
Correttamente l' ha eccepito che l'atto introduttivo del giudizio è nullo ai sensi dell'art. 414 c.p.c. CP_1
non risultando specificatamente indicato il petitum.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a chiedere l'accertamento di una percentuale invalidante non meglio specificata (pari o superiore al 74%), senza indicare l'eventuale beneficio sotteso alla sostenuta invalidità.
Va infatti rammentato che, trattandosi di un giudizio promosso ex art. 442 c.p.c., si applicano le disposizioni di cui al capo primo del titolo IV del c.p.c. (controversie in materia di lavoro) e, conseguentemente, è onere del ricorrente, indicare i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni.
Nel caso specifico, nonostante quanto statuito con ordinanza del 9 dicembre 2024 e, nonostante l'eccezione sollevata dall parte ricorrente non ha mai avanzato richiesta ex art. 164 c.p.c., CP_1
permanendo pertanto la nullità dell'atto per assoluta genericità del petitum.
A ciò si aggiunga che, a fronte dell'eccezione sollevata dall' il ricorrente non ha allegato né tampoco CP_1
dedotto alcunchè in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. È infatti incontrovertibile l'inammissibilità di domande ed accertamenti meramente esplorativi: il giudice adito è tenuto ad accertare, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, il profilo dell'interesse ad agire nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare.
Applicando tale principio al caso specifico, risulta che parte ricorrente, non soltanto non ha indicato il diritto sostanziale invocato ma, altresì, non ha dedotto né documentato, l'interesse ad agire con riferimento al suddetto diritto soggettivo.
Concludendo, la nullità del ricorso, questione preliminare e dirimente, rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni nonché del merito della controversia, portando al rigetto dell'azione.
Si dichiara l'irripetibilità delle spese, in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. allegata al ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2189 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la nullità del ricorso e per l'effetto rigetta l'azione, dichiara l'irripetibilità delle spese ex art. 152 disp. Att. C.p.c.;
Così deciso in Marsala in data 22/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.