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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6248/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/12/2024
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PESCHIERA MARINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tanto premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente chiedono che L'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della dichiarazione dei ricorrenti di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparazione parti con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, nonché previa fissazione della predetta udienza, voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui in epigrafe e di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con ogni e conseguente provvedimento del caso e di legge, alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la rispettiva residenza ove meglio li aggrada. B) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver regolato ogni loro rapporto in via definitiva. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
DESENZANO DEL GARDA (BS) l'11/09/1988 ed ivi trascritto al numero 54, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1988;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESENZANO DEL GARDA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6248/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/12/2024
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PESCHIERA MARINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tanto premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente chiedono che L'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della dichiarazione dei ricorrenti di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparazione parti con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, nonché previa fissazione della predetta udienza, voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui in epigrafe e di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con ogni e conseguente provvedimento del caso e di legge, alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la rispettiva residenza ove meglio li aggrada. B) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver regolato ogni loro rapporto in via definitiva. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
DESENZANO DEL GARDA (BS) l'11/09/1988 ed ivi trascritto al numero 54, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1988;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESENZANO DEL GARDA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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