Articolo 4 della Legge 1 giugno 1966, n. 417
Articolo 3
Versione
7 luglio 1966
Art. 4.
All'onere di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 2591 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 luglio 1966