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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8587/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. TAIOLA FEDERICA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Gramsci n.30
e
(C.F. ), con l'avv. TAIOLA FEDERICA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Gramsci n.30
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 8.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Quanto alla casa familiare
Assegnazione della casa familiare in Pezzaze, via Murera n.8, alla signora che continuerà a vivere Parte_1 insieme alla figlia minore Per_1
3. Quanto all'affido di Per_1 verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
[...]
SE potrà vedere il padre quando desidera, considerando il calendario scolastico, gli impegni extrascolastici e i turni di lavoro del sig. In via ordinaria, a weekend alternati e almeno un giorno Pt_2 infrasettimanale, salvo diverso accordo dei genitori. Durante le vacanze estive, potrà stare dal padre Per_1 per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per le vacanze natalizie e pasquali, i genitori si impegnano a stabilire, rispettivamente entro il 30 novembre e il 28 febbraio di ogni anno, un planning di frequentazione tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e del calendario scolastico, alternando comunque, di anno in anno, il giorno di Natale
e di Pasqua.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili, inerenti la salute (ad es: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4. Quanto al mantenimento di Per_1
Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione a carico di ciascun genitore, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di €150 Pt_2 entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- il sig. si farà carico in via esclusiva dei due finanziamenti accesi per esigenze familiari;
- l'AUU, Pt_2 oggi di €180,00, verrà utilizzato dai genitori per far fronte alle spese straordinarie di (ad esempio per Per_1 il pagamento dell'autobus, dei libri e del materiale scolastico). L'importo verrà versato dal genitore che percepirà l'AUU su una carta prepagata intestata alla figlia e gestita da entrambi i genitori.
- I genitori provvederanno, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie della figlia - compreso l'abbigliamento e la mensa scolastica - nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di
Brescia che si riporta: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tempo prolungato;
2. ;
3. dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne spese che non CP_1 richiedono il preventivo accordo tra i genitori: 6 1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
5. Ulteriori condizioni
- Con la previsione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni rapporto anche economico e patrimoniale rinveniente dall'intercorso rapporto coniugale, dichiarando di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra. Nello specifico, la signora dichiara di rinunciare al mantenimento Parte_1 in sede di separazione e di aver definito un accordo economico equilibrato nell'interesse della famiglia, tenuto conto della capacità reddituale del marito.
- I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni relative alla abituale dimora e/o residenza.»
PER IL DIVORZIO: «1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pezzaze (BS).
2. Quanto alla casa familiare
Assegnazione della casa familiare in Pezzaze, via Murera n.8, alla signora che continuerà a vivere Parte_1 insieme alla figlia minore Per_1
3. Quanto all'affido di Per_1 verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
[...]
SE potrà vedere il padre quando desidera, considerando il calendario scolastico, gli impegni extrascolastici e i turni di lavoro del sig. In via ordinaria, a weekend alternati e almeno un giorno Pt_2 infrasettimanale, salvo diverso accordo dei genitori. Durante le vacanze estive, potrà stare dal padre Per_1 per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per le vacanze natalizie e pasquali, i genitori si impegnano a stabilire, rispettivamente entro il 30 novembre e il 28 febbraio di ogni anno, un planning di frequentazione tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e del calendario scolastico, alternando comunque, di anno in anno, il giorno di Natale
e di Pasqua.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili, inerenti la salute (ad es: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4. Quanto al mantenimento di Per_1
Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione a carico di ciascun genitore, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di €150 Pt_2 entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- il sig. si farà carico in via esclusiva dei due finanziamenti accesi per esigenze familiari, con rinuncia Pt_2
a qualsivoglia richiesta di rimborso alla signora Parte_1
- l'AUU, oggi di €180,00, verrà utilizzato dai genitori per far fronte alle spese straordinarie di (ad Per_1 esempio per il pagamento dell'autobus, dei libri e del materiale scolastico). L'importo verrà versato dal genitore che percepirà l'AUU su una carta prepagata che la figlia potrà utilizzare e gestita da entrambi i genitori.
- I genitori provvederanno, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie della figlia - compreso l'abbigliamento e la mensa scolastica - nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di
Brescia che si riporta: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tempo prolungato;
2. ;
3. dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne spese che non CP_1 richiedono il preventivo accordo tra i genitori: 6 1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
5. Ulteriori condizioni - Con la previsione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni rapporto anche economico e patrimoniale rinveniente dall'intercorso rapporto coniugale, dichiarando di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra.
- I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni relative alla abituale dimora e/o residenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13.2.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Pezzaze (BS) (anno 2010, parte II, serie A, n. 1).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
ZA ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8587/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. TAIOLA FEDERICA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Gramsci n.30
e
(C.F. ), con l'avv. TAIOLA FEDERICA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Gramsci n.30
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 8.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Quanto alla casa familiare
Assegnazione della casa familiare in Pezzaze, via Murera n.8, alla signora che continuerà a vivere Parte_1 insieme alla figlia minore Per_1
3. Quanto all'affido di Per_1 verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
[...]
SE potrà vedere il padre quando desidera, considerando il calendario scolastico, gli impegni extrascolastici e i turni di lavoro del sig. In via ordinaria, a weekend alternati e almeno un giorno Pt_2 infrasettimanale, salvo diverso accordo dei genitori. Durante le vacanze estive, potrà stare dal padre Per_1 per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per le vacanze natalizie e pasquali, i genitori si impegnano a stabilire, rispettivamente entro il 30 novembre e il 28 febbraio di ogni anno, un planning di frequentazione tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e del calendario scolastico, alternando comunque, di anno in anno, il giorno di Natale
e di Pasqua.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili, inerenti la salute (ad es: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4. Quanto al mantenimento di Per_1
Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione a carico di ciascun genitore, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di €150 Pt_2 entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- il sig. si farà carico in via esclusiva dei due finanziamenti accesi per esigenze familiari;
- l'AUU, Pt_2 oggi di €180,00, verrà utilizzato dai genitori per far fronte alle spese straordinarie di (ad esempio per Per_1 il pagamento dell'autobus, dei libri e del materiale scolastico). L'importo verrà versato dal genitore che percepirà l'AUU su una carta prepagata intestata alla figlia e gestita da entrambi i genitori.
- I genitori provvederanno, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie della figlia - compreso l'abbigliamento e la mensa scolastica - nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di
Brescia che si riporta: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tempo prolungato;
2. ;
3. dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne spese che non CP_1 richiedono il preventivo accordo tra i genitori: 6 1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
5. Ulteriori condizioni
- Con la previsione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni rapporto anche economico e patrimoniale rinveniente dall'intercorso rapporto coniugale, dichiarando di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra. Nello specifico, la signora dichiara di rinunciare al mantenimento Parte_1 in sede di separazione e di aver definito un accordo economico equilibrato nell'interesse della famiglia, tenuto conto della capacità reddituale del marito.
- I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni relative alla abituale dimora e/o residenza.»
PER IL DIVORZIO: «1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pezzaze (BS).
2. Quanto alla casa familiare
Assegnazione della casa familiare in Pezzaze, via Murera n.8, alla signora che continuerà a vivere Parte_1 insieme alla figlia minore Per_1
3. Quanto all'affido di Per_1 verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
[...]
SE potrà vedere il padre quando desidera, considerando il calendario scolastico, gli impegni extrascolastici e i turni di lavoro del sig. In via ordinaria, a weekend alternati e almeno un giorno Pt_2 infrasettimanale, salvo diverso accordo dei genitori. Durante le vacanze estive, potrà stare dal padre Per_1 per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per le vacanze natalizie e pasquali, i genitori si impegnano a stabilire, rispettivamente entro il 30 novembre e il 28 febbraio di ogni anno, un planning di frequentazione tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e del calendario scolastico, alternando comunque, di anno in anno, il giorno di Natale
e di Pasqua.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili, inerenti la salute (ad es: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4. Quanto al mantenimento di Per_1
Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione a carico di ciascun genitore, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di €150 Pt_2 entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- il sig. si farà carico in via esclusiva dei due finanziamenti accesi per esigenze familiari, con rinuncia Pt_2
a qualsivoglia richiesta di rimborso alla signora Parte_1
- l'AUU, oggi di €180,00, verrà utilizzato dai genitori per far fronte alle spese straordinarie di (ad Per_1 esempio per il pagamento dell'autobus, dei libri e del materiale scolastico). L'importo verrà versato dal genitore che percepirà l'AUU su una carta prepagata che la figlia potrà utilizzare e gestita da entrambi i genitori.
- I genitori provvederanno, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie della figlia - compreso l'abbigliamento e la mensa scolastica - nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di
Brescia che si riporta: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tempo prolungato;
2. ;
3. dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne spese che non CP_1 richiedono il preventivo accordo tra i genitori: 6 1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
5. Ulteriori condizioni - Con la previsione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni rapporto anche economico e patrimoniale rinveniente dall'intercorso rapporto coniugale, dichiarando di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra.
- I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni relative alla abituale dimora e/o residenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13.2.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Pezzaze (BS) (anno 2010, parte II, serie A, n. 1).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
ZA ET